Società semplice non iscritta al registro imprese


Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi mediante le quali l’impresa viene svolta in forma collettiva.

Le società si distinguono in diverse forme, ad esempio:

  • società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, eccetera)
  • società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, eccetera)

Le società di capitali, di persone, e le società cooperative si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro Imprese, mentre le società semplici vengono iscritte nella sezione speciale, secondo quanto previsto dal Codice Civile.


I soci, scelta la forma societaria (società per azioni, società in nome collettivo, eccetera), formalizzano le regole che disciplineranno i loro rapporti nella società mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto o dei patti sociali.

A seguito della costituzione della società è necessario presentare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

La Comunicazione Unica permette di assolvere con un unico adempimento a tutte le formalità necessarie alla costituzione dell’impresa, in particolare:

  • attribuzione del Codice Fiscale / Partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • iscrizione nel Registro delle Imprese ed eventualmente all’Albo delle Imprese Artigiane
  • adempimenti INPS ai fini previdenziali
  • adempimenti INAIL ai fini assicurativi
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Per maggiori informazioni consulta www.impresainungiorno.gov.it

Quali strumenti utilizzare?


Per la compilazione e l’invio delle pratiche di Comunicazione Unica si utilizzano appositi software:

  • DIREper la compilazione e l'invio
  • Fedra per la compilazione e ComUnica per l'invio
  • altre soluzioni di mercato (visualizza lista prodotti)

E’ necessario essere in possesso di:

  • una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale domicilio elettronico dell’impresa. Vedi l'elenco dei Pubblici Gestori
  • un dispositivo di Firma Digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un eventuale suo delegato

Per informazioni sugli adempimenti consulta il sito della tua Camera di Commercio

Società semplice non iscritta al registro imprese

Gli effetti della iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese sono quelli propri della pubblicità dichiarativa e quindi i fatti iscritti sono opponibili ai terzi sia se li conoscevano sia se non li conoscevano o non li potevano conoscere. La mancata iscrizione comporta invece i cosiddetti effetti negativi della pubblicità e quindi il fatto che il contenuto dell’atto costitutivo non è opponibile ai terzi a meno che non si dimostri che i terzi, pur in mancanza della pubblicità, ne erano comunque a conoscenza. Per la società di persone la mancata registrazione comporta la irregolarità.

La irregolarità può essere iniziale e quindi dipendere dal fatto che sin dal momento della costituzione non si è provveduto alla iscrizione nel registro delle imprese o sopravvenuta e cioè dipendere dal fatto che una società inizialmente iscritta sia stata cancellata dal registro delle imprese pur continuando la sua attività. La irregolarità tuttavia non incide sul rapporto tra i soci che rimangono comunque vincolati dal contratto sociale che rimane valido per tutta la sua durata ma solo nei rapporti con i terzi per i quali si applicano le disposizioni stabilite in tema di società semplice con le seguenti eccezioni:

a) rimane ferma per la società in nome collettivo la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e per le società in accomandita semplice la responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari

b) il regime della rappresentanza.

In sostanza quindi la legge equipara la posizione delle società che essendo soggette alla pubblicità dichiarativa non vi si attengono a quella delle società per le quali tale pubblicità non è richiesta ma tale equiparazione non è assoluta. Infatti per quanto riguarda la rappresentanza non si applicano i principi stabiliti per la società semplice e quindi si presume che la rappresentanza spetti a tutti i soci che agiscono per la società. Infatti spettando per legge il potere di amministrazione ad ogni socio e il potere di rappresentanza a ciascun socio amministratore le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi a meno che non si dimostri che essi le conoscevano.

Pertanto il terzo che contratta con una società irregolare non ha l’onere di accertare in base al contratto sociale il potere di rappresentanza del socio che agisce, obbligo che invece ha il terzo che contratta con una società semplice e tale differenza si giustifica perfettamente tenendo conto dei diversi principi che sussistono per l’ipotesi in cui sia prevista una pubblicità dichiarativa e quella in cui non lo sia. Così nella società in accomandita semplice la limitazione della responsabilità dei soci accomandanti permane ed è opponibile ai terzi anche se non è portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei in quanto la presenza dei soci accomandanti accanto agli accomandatari è una caratteristica essenziale di tale tipo di società mentre nella società semplice il patto di limitazione della responsabilità del socio è efficace solo se portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Anche tale differenza si giustifica con il fatto che nell’accomandita irregolare il terzo sa dell’esistenza di soci con responsabilità limitata mentre chi contratta con una società semplice non sarebbe sufficientemente tutelato dato che il regime normale per tale tipo di società sarebbe quello della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci. Nella categoria delle società irregolari rientrano anche le cosiddette società di fatto che si formano senza stipulare un contratto sociale sulla base di un comportamento di fatto di più soggetti che creano un fondo comune per l’esercizio in comune di una attività commerciale al fine di dividerne gli utili.

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Cosa comporta la mancata iscrizione nel registro delle imprese?

Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione “Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.

Chi non è obbligato ad iscriversi al registro delle imprese?

Non essendo imprenditore, i Liberi Professionisti con cassa NON devono iscriversi alla Camera di commercio. Anche tutti i Liberi professionisti “senza cassa”, iscritti quindi alla Gestione Separata INPS sono esentati dall'obbligo di iscriversi in Camera di Commercio.

Dove si iscrivono le società semplici?

Le società di capitali, di persone, e le società cooperative si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro Imprese, mentre le società semplici vengono iscritte nella sezione speciale, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Qual è la conseguenza della mancata iscrizione presso il registro delle imprese di una società in nome collettivo?

Cass. 18 aprile 1984, n. 2515: «La società di capitali che non sia stata regolarmente costituita per mancata iscrizione nel registro delle imprese non viene a giuridica esistenza, con la conseguenza che delle obbligazioni assunte in suo nome sono responsabili coloro che hanno agito».