Le Azienda, che voglia presentarsi sul mercato del lavoro o che comunque è già presente da tempo, non possono non prendere in considerazione o sottovalutare una tematica tanto delicata come quella della sicurezza sul lavoro per far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori operino in un ambiente in regola con tutti gli obblighi stabiliti nel D. Lgs. 81/2008. Show L’attuale legislazione prevede che in ogni Azienda sia presente un numero congruo, calcolato in base al totale delle persone presenti sul luogo di lavoro, di Rappresentati dei Lavoratori sulla Sicurezza, gli R.L.S., figura professionale le cui mansioni riguardano principalmente il monitoraggio della sicurezza del sistema aziendale, collaborando attivamente e prendendo parte nelle decisioni da prendere su tutto ciò che con la sicurezza sul lavoro può avere a che fare. L’R.L.S. viene scelto e designato dai dipendenti stessi, per i quali egli diviene il un punto di riferimento per tutte le eventuali necessità dovessero loro occorrere in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è infatti, citando dal D. Lgs. 81/08 da considerare come un interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. E’ evidente come questa definizione ne faccia un ruolo cardine all’interno dell’Impresa per la quale svolge questa delicatissima mansione, è, di fatto, il primo addetto sul campo al controllo dell’applicazione sia della legge sia di eventuali decisioni aziendali, prese durante la periodica riunione cui deve partecipare, rispetto il comportamento da tenere sul luogo di lavoro perché quest’ultimo garantisca sempre, per sé e per gli altri, la massima garanzia in termini di salute e salvaguardia dell’incolumità delle persone. Riassumendo, un R.L.S. deve svolgere le seguenti mansioni:
Di fatto il Rappresentante dei lavoratori risulta come il primo organo di controllo: – sull’applicazione delle norme; – sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica; – sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza; – sul rispetto delle direttive aziendali da parte di tutti i soggetti responsabili”. Ma in che modo l’RLS allora può esercitare il suo ruolo? La risposta – continua l’intervento – è nelle prerogative previste dall’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs 81/2008. L’articolo “individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro”: – il controllo; – la promozione; – la vigilanza”. In particolare il controllo avviene attraverso: – “l’accesso ai luoghi di lavoro; – la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione; – la consultazione in merito all’organizzazione della formazione; – le informazioni e la documentazione aziendale che l’azienda deve mettere a disposizione; – le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”. La promozione avviene attraverso: – “la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; – il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti; – la partecipazione alla riunione periodica; – il fare proposte in merito alla attività di prevenzione”. La vigilanza avviene attraverso: – “il mettere sull’avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori; – la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”. In questo caso le autorità competenti sono: – l’ organo di vigilanza dell’ASL; – la Direzione Provinciale del Lavoro; – i Vigili del Fuoco; – la Protezione Civile. A queste autorità si può far ricorso: – “nell’attività di Controllo utilizzando tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; – nell’attività di Promozione col fare osservazioni durante le visite delle autorità competenti; – in ambito di Vigilanza con la richiesta di intervento se le misure adottate dal datore di lavoro non siano ritenute idonee”. Dunque “l’ attività del RLS non può quindi essere impostata sull’uso dell’organo di vigilanza come strumento risolutivo dei problemi, ma è necessario passare da un percorso di collaborazione tra i vari soggetti. Solo nel momento in cui il sistema aziendale della sicurezza non opera come un sistema relazionale a valenza positiva, il legislatore ha previsto, come ultima ratio, la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza”. Si possono avere dunque casi in cui l’RLS “ha la possibilità di recitare il suo ruolo di controllo e promozione mettendosi al centro del sistema aziendale e agendo da interfaccia tra lo stesso e le strutture esterne di supporto”, e casi in cui “l’RLS si trova escluso dal processo in quanto il confronto sarà esclusivamente tra l’organo di vigilanza e il datore di lavoro”. In alcune situazioni, conclude l’autore, l’unica scelta che rimane al RLS per tutelare adeguatamente la sicurezza dei lavoratori è quella di rivolgersi all’organo di vigilanza. Articoli correlati
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Quale di queste funzioni è incompatibile con il ruolo di RLS?Chi non può fare il RLS
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7, D. Lgs. 81/08).
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del RLS?Da tale articolo si evince che il datore di lavoro deve garantire al RLS: l'accesso completo alla documentazione che riguarda la sicurezza sul lavoro; la formazione adeguata ai sensi dell'articolo 37 e degli Accordi tra Stato e Regioni; la convocazione in occasione della riunione periodica di cui all'art.
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