Questa voce è stata curata da Francesca Ajello Show
Scheda sinteticaIl Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo. Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:
Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda). Grazie ad essi, infatti, il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati nell’azienda o nel territorio di riferimento, alle fasi, legislativamente previste, attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087. La figura, introdotta ufficialmente con il D.Lgs. 626/1994 – e in ogni caso in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 ) e con la prassi tratteggiatasi nel tempo – ha ricevuto ulteriore definizione tramite il D.Lgs. 81/2008 (cd. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), parzialmente modificato dal D.Lgs. 106/2009. Tale normativa, nel tentativo di riordinare la materia relativa alla sicurezza sul lavoro, ha rafforzato il cd. modello partecipativo già delineato dalla legislazione previgente, agendo sostanzialmente in due direzioni: per un verso, ha ampliato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza introducendo, al fianco del rappresentante aziendale, anche i rappresentanti territoriali e quelli di sito produttivo. Per altro verso, ne ha specificato e reso più pregnanti i poteri di intervento, caratterizzando l’aspetto pubblicistico della figura in esame. Normativa di riferimento
Scheda di approfondimentoOrigini del Rappresentante dei Lavoratori per la SicurezzaIl Codice civileCome è noto, il lavoratore è inserito in un’organizzazione volta, in generale, alla produzione di beni o servizi programmata dal datore di lavoro secondo i poteri direttivi ed organizzativi a lui concessi dalla legge. In virtù di tale situazione, il legislatore del 1942 ha posto a carico di quest’ultimo soggetto un dovere di protezione dei propri dipendenti, che deve essere adempiuto mediante la predisposizione di tutte le misure necessarie a rendere detto ambiente di lavoro compatibile con le istanze di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale di tutti i
lavoratori. Conseguentemente, al fine di dare attuazione concreta al dovere datoriale ora riportato, il legislatore aveva disegnato una normativa prevenzionale, volta disciplinare organicamente le modalità di prevenzione di infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Detta normativa, dapprima contenuta in una serie di decreti emanati fra il 1955 e il 1956, si è nel tempo arricchita grazie al recepimento di numerose direttive comunitarie che si sono sovrapposte e/o integrate alla disciplina originaria e hanno condotto, mediante la cd. Direttiva quadro n. 391/89 e altre 7 direttive sulle misure specifiche, al D.Lgs. 626/1994, il quale ha segnato la svolta del sistema relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nel nostro ordinamento. Lo Statuto dei lavoratoriPrendendo atto della debolezza della tutela delle condizioni di lavoro così disegnata, lo Statuto dei lavoratori ha introdotto, con l’art. 9, una specificazione del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e integrità fisica, destinato a diventare il primo nucleo attorno al quale la successiva normativa costruirà il già menzionato modello partecipativo: per la prima volta, infatti, i lavoratori, intesi come collettività e non come individui, possono partecipare attivamente all’assetto di prevenzione e tutela della propria salute e sicurezza. La norma citata stabilisce, infatti, il diritto dei lavoratori di controllare, per tramite delle proprie rappresentanze, l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché la prerogativa- a favore di dette rappresentanze- di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Sebbene il legislatore non avesse specificato nulla circa la provenienza del rappresentante, nella prassi applicativa, la prima figura di rappresentante preposto al controllo sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro si è formata in ambito fondamentalmente sindacale e, come tale, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza maggioritaria, che aveva attribuito all’art. 9 cit. carattere precettivo e alle rappresentanze da esso introdotte legittimazione alla partecipazione in ambito antinfortunistico. Ciò nonostante, concretamente, la statuizione non ha avuto vasta applicazione e la figura del rappresentante del lavoratore, è rimasto per lo più sulla carta, laddove, anche a seguito della previsione in esame, predominava ancora la pratica della monetizzazione del rischio infortuni (ossia la corresponsione di indennità nel caso di incidenti- cd. indennità di rischio- le quali, peraltro, prescindono ora dal verificarsi di infortunio) in luogo della predisposizione delle misure idonee a prevenirli. Il D.Lgs. 626/1994Per ottenere riconoscimento formale e legislativo, in aggiunta a quello meramente pratico, la figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza deve attendere il D.Lgs. 626/1994 che, in attuazione di una serie di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, è intervenuto in maniera organica sulla regolamentazione concernente la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Per quanto riguarda il primo aspetto rilevato, per quel che qui interessa, ci si limita a ricordare che il D.Lgs. 626/1994 ha procedimentalizzato gli obblighi di sicurezza, disciplinandone le varie fasi di attuazione (valutazione dei rischi, elaborazione del documento per la sicurezza, realizzazione del programma), introducendo nel nostro ordinamento un nuovo modello prevenzionale. Quanto al secondo aspetto, che è quello che qui rileva, il D.Lgs. 626/1994 ha statuito l’esistenza e, soprattutto, l’obbligatorietà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinandone espressamente elezione, poteri e doveri, con ciò attribuendo ai dipendenti una nuova modalità di esercizio del diritto alla salute, stante la loro possibilità di scegliere una figura
che li rappresenti in via diretta (e cioè, senza che intervenga la mediazione degli organismi sindacali) nei diritti e nella tutela relativi alla sicurezza. La stessa norma, pur demandando alla contrattazione collettiva la definizione del numero di rappresentanti nelle aziende e delle modalità di elezione di questi, stabiliva il numero minimo e le modalità di elezione normali delle stesse, distinguendo a seconda delle dimensioni dell’azienda e dell’unità produttiva e statuendo che:
Le prerogative e le funzioni di cui il RLS era titolare venivano disciplinate specificamente nel successivo art. 19, che statuiva che, per poter esercitare i propri diritti di informazione, partecipazione, formazione e controllo, poteva, in sintesi:
L’attività dei rappresentanti sindacali veniva tutelata in sede giurisdizionale, potendo costoro reagire ed impugnare le indebite ingerenze da parte del datore di lavoro. La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve, infine, l’ultima definizione con il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione della legge delega n. 123/2007 (che aveva superato una precedente legge delega mai attuata), noto come Testo unico per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il RSL oggiCome detto, l’ultimo intervento legislativo ha delineato la figura del rappresentante dei lavoratori definendone più dettagliatamente i compiti, le modalità di elezione e apportando vistose modifiche in relazione alla figura di per se stessa considerata. In altri termini, con l’atteso Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il modello partecipativo enucleato per la prima volta nel 1970, per quello che attiene alla figura in esame, riceve ulteriore specificazione ed incremento. Le tipologie di rappresentante sindacale per la sicurezzaIl D.Lgs. 81/2008 introduce una distinzione sconosciuta all’assetto normativo precedente e trasforma il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da figura unica a organo differenziato a seconda del contesto in cui essa è chiamata a svolgere le proprie funzioni. Il legislatore stabilisce, infatti, che il RSL possa essere istituito a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale o a livello di
sito produttivo (art. 47 D.Lgs. 81/2008) e disciplina dette figure in modo distinto. Le attribuzioni del RSL sono disciplinate all’art. 50 che è applicato a tutte le tipologie di rappresentanza, a prescindere dal livello in cui operano. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendaleIl D.Lgs. 81/2008 ribadisce l’obbligatorietà della figura del RSL in tutte le aziende, come già era avvenuto con l’emanazione del precedente complesso normativo in tema di sicurezza sul lavoro. L’art. 47 della normativa più recente stabilisce, infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (comma 2) e che, in ogni caso, qualora tale elezione o designazione non avvenga, le prerogative della figura prevista dalla disposizione in esame siano esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo (salvo diversi accordi stipulati in sede collettiva (comma 8). Ai fini della nomina, il legislatore non ha apportato, in merito alla figura in esame, rilevanti modifiche rispetto a quanto già statuito dal D.Lgs. 626/1994. La norma menzionata demanda infatti alla contrattazione collettiva la disciplina del numero, delle modalità di designazione o elezione, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle funzioni del rappresentante. Inoltre, come già previsto dall’art. 18 della normativa previgente, viene compiuta distinzione, ai fini della nomina, a seconda delle dimensioni dell’azienda in cui il RLS deve essere scelto. Infatti:
Una novità degna di nota è invece introdotta con il comma 6 della norma in analisi, il quale stabilisce che l’ elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale deve avvenire di norma nello stesso giorno per tutte le aziende italiane e, in particolare, in concomitanza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, da individuarsi con decreto ministeriale e sentite le confederazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La nuova norma è degna di nota sulla base del fatto che, come da più parti affermato, l’elezione della figura da svolgersi in un’unica giornata nazionale potrebbe accentuarne il carattere pubblicistico, rispetto alla valenza prettamente privatistica che il RLS acquisiva con l’elezione prima e l’operatività poi a livello esclusivamente aziendale. La medesima norma, pur lasciando- come detto- libertà alla contrattazione collettiva in ordine al numero di rappresentanti da eleggere in ciascuna azienda o unità produttiva, stabilisce tuttavia un numero minimo che non può in ogni caso essere disatteso, prevedendo che:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territorialeAl fine di rendere maggiormente rilevante ed effettivo il ruolo del RSL anche nell’ambito delle imprese di modeste o piccole dimensioni, il legislatore del 2008 ha conferito maggior risalto ad una figura che, pur essendo già prevista dal D.Lgs. 626/1994 (art. 18 co. 2), era stata in principio scarsamente utilizzata. Si tratta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al quale sono attribuiti gli stessi compiti e le medesime prerogative del rappresentante aziendale, da esercitarsi però in riferimento a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, nelle quali non sia stato eletto o designato il RSL (art. 48 co. 1). Il rappresentante territoriale è eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale, interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in assenza di essi, mediante decreto ministeriale. Il legislatore prevede talune regole peculiari relative alla figura in analisi:
Il rappresentante per la sicurezza di sito produttivoL’ulteriore nuova forma di rappresentanza costituisce la tipizzazione di una figura già presente in taluni siti di produzione caratterizzati da peculiari problematiche relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori in essi impiegati. Infatti l’art. 49 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che tale figura debba essere individuata nell’ambito di specifici contesti di produzione che siano caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri. Tali contesti, sinteticamente, sono:
Il rappresentante è individuato fra coloro che sono stati nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie aziende operanti nel contesto produttivo rilevante, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Le funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaCome già rilevato, l’ultimo intervento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha confermato e incrementato il modello partecipativo, che consente ai lavoratori impiegati nelle aziende o nei contesti produttivi di prendere parte attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività. Tale sistema è attuato, fra l’altro, grazie alla previsione di una figura come il rappresentante per la sicurezza che ha, nell’arco dell’evoluzione normativa più sopra delineata, acquisito sempre maggiore spazio e maggiori prerogative. E infatti, ad oggi, il RSL è titolare dei quattro diritti fondamentali già più sopra accennati, diritti attorno ai quali si svolgono poi i compiti che l’art. 50 D.Lgs. 81/2008 disciplina espressamente. In particolare, il RSL è, dunque, titolare del:
In particolare, l’art. 50 citato attribuisce al rappresentante il potere di
Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, questi deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse. A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di detti incarichi con quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Casistica di decisioni della Magistratura in tema di Rappresentante dei Lavoratori alla SicurezzaSi vedano le decisioni della Magistratura dello specifico paragrafo relativo alla voce Sindacato Qual è uno dei compiti specifici del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza MIUR?Riferisce al Datore di Lavoro tutti i rischi riscontranti nell'ambito della sua attività; Propone interventi riguardo azioni preventive; Se lo ritiene opportuno, può far ricorso alle autorità competenti per eventuali negligenze ed inefficienze in materia di prevenzione adottate dal responsabile aziendale.
Chi è il RLS quali sono i suoi diritti e doveri?I diritti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ricevere in orario di lavoro una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro. accedere a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) quali luoghi di lavoro intende visitare.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del RLS?Da tale articolo si evince che il datore di lavoro deve garantire al RLS: l'accesso completo alla documentazione che riguarda la sicurezza sul lavoro; la formazione adeguata ai sensi dell'articolo 37 e degli Accordi tra Stato e Regioni; la convocazione in occasione della riunione periodica di cui all'art.
Quale di queste funzioni è incompatibile con il ruolo di RLS?Chi non può fare il RLS
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7, D. Lgs. 81/08).
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