Tutte le aziende con quindici lavoratori o più hanno l’obbligo, sancito dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 81/2008, di effettuare almeno una volta all’anno la Riunione periodica della sicurezza su lavoro, indetta dal Datore di Lavoro ed a cui devono partecipare almeno: il Datore di lavoro o un suo rappresentante adeguatamente qualificato e con delega, il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per l’area di competenza, il Medico Competente ove nominato e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Show
Nell’ipotesi in cui l’azienda sia organizzata su più sedi o siti di produzione, e in ognuno di questi distaccamenti siano presenti figure facenti capo a un Servizio di Prevenzione e Protezione Centralizzato, sarà opportuno effettuare una riunione periodica distinta per ogni sede o stabilimento, o comunque dedicare specifiche e adeguate risorse alla valutazione delle aree tematiche pertinenti del singolo distaccamento, evidenziando criticità e programmi di miglioramento individuali. Obbligatoria per aziende oltre 15 lavoratoriL’obbligo di effettuare la riunione per le aziende con almeno quindici lavoratori, non esclude la possibilità che, anche per le aziende di dimensioni più contenute, possa essere opportuno individuare degli specifici momenti di discussione per la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza, opportunità che comunque resta in capo al Rappresentante dei Lavoratori che ha facoltà, anche in aziende che impiegano fino a quindici lavoratori, di convocare la riunione nel caso vi siano aspetti urgenti e significativi da condividere e sui quali si renda necessario pervenire ad una o più decisioni condivise. Nell’ottica di considerare sempre le disposizioni contenute dal Decreto 81/2008 come una base di partenza sulla quale sviluppare i programmi di miglioramento dei livelli di sicurezza, piuttosto che un formale punto di arrivo rivolto all’adempimento degli obblighi di legge, è opportuno sottolineare che la periodicità definita dall’articolo 35 di un anno, decorre dalla data dell’ultima riunione periodica e va considerata come la soglia minima, che può avere frequenza più ravvicinata, a discrezione del Datore di Lavoro o di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti, qualora si rendesse necessario dover affrontare argomenti di prioritaria importanza e non differibili nel tempo riconducibili a significative variazioni dei livelli di rischio (comma 4, art. 35). In proposito durante l’incontro si dovrà discutere dell’adeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi in considerazione dell’evoluzione normativa, tecnologica e logistica dell’azienda, della congruità del protocollo di Sorveglianza Sanitaria in relazione ai Rischi definiti nel Documento stesso ed in considerazione dell’esito della Sorveglianza dell’anno precedente, e dell’andamento degli infortuni e/o delle denunce di malattie, della corretta scelta dei Dispositivi di Protezione professionale tenendo conto di quanto riferito dal Rappresentante di Lavoratori e, per suo tramite dai lavoratori stessi, dei programmi di formazione e informazione di tutti i soggetti destinatari anche in relazione agli sviluppi dei piani di formazione ministeriali o regionali e dei rischi emergenti. La riunione infine è l’occasione per porre in discussione situazioni contingenti e per discutere costruttivamente eventuali situazioni che possano risultare oggetto di verifica interna, con l’obiettivo di individuare azioni di miglioramento e di elevare i livelli di prevenzione e protezione adottando misure di tipo organizzativo, procedurale e tecnico in considerazione di variazioni significative che possano avere alterato l’esposizione a rischi esistenti o introdotto nuovi rischi. VerbaleLe risultanze dell’incontro, gli esiti delle valutazioni e le eventuali azioni individuate con i programmi temporali di attuazione, dovranno essere riportate in apposito verbale che sarà conservato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi. SanzioniSono previste sanzioni amministrative in carico al Datore del Lavoro per la mancata organizzazione della riunione periodica e per mancata redazione del verbale fino a 7.233,60 euro, e sanzioni con ricadute nell’ambito penale per mancata effettuazione della riunione in caso di significative variazioni dei livelli di rischio, se da tale violazione ne derivano infortuni sul lavoro (comma 4). Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro istituisce e prevede una riunione periodica da effettuare in certi tipi di aziende per affrontare tematiche tipiche della prevenzione, della protezione e della tutela della salute dei lavoratori. Cos'� la riunione periodica e a cosa serveSi tratta appunto di un incontro periodico estremamente importante per l'organizzazione e la gestione della sicurezza aziendale, un momento decisivo che permette di porre maggiormente l'attenzione sulle caratteristiche dell'azienda, sui rischi presenti in essa e soprattutto per programmare gli interventi necessari ad eliminarli o ridurli al minimo. Quando � obbligatoriaIn base all'articolo 35 del D.Lgs 81, la riunione periodica diventa obbligatoria nelle aziende con pi� di 15
dipendenti, all'interno delle quali deve essere organizzata con cadenza annuale. Chi partecipa alla riunione periodica e chi la indiceSecondo l'articolo art. 35 del d.lgs.81/08 la riunione periodica � indetta dal datore di lavoro, che pu� altres� delegare tale incarico al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Come si svolge la riunione periodicaDurante
lo svolgimento della riunione il datore di lavoro avr� il compito di sottoporre ai partecipanti degli aspetti della sicurezza in azienda, affinch� questi ultimi li esaminino.
Lo scopo � individuare:
Alla fine di ogni riunione vige l'obbligo di redigere un verbale il quale dovr�/potr� essere consultato da tutti i partecipanti. Sanzioni per mancata riunione periodica obbligatoriaNelle aziende soggette all'obbligo in caso di inadempienza sono previste sanzioni amministrative fino a 7.233,60 € per:
Tali sanzioni possono sfociare nel penale nel caso di mancata effettuazione della riunione a seguito di modifiche al sistema lavorativo che influiscono sui rischi, se da ci� derivano infortuni sul lavoro. Qual'è l'oggetto della riunione periodica?La Riunione Periodica ha la funzione di monitorare costantemente i comportamenti dei lavoratori per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali, ed individuare le azioni che conducono ad un miglioramento complessivo della sicurezza aziendale.
Qual è lo scopo della riunione periodica?Gli obiettivi della riunione periodica sono esaminare la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, le necessità di formazione dei dipendenti e le attività di miglioramento della sicurezza in generale.
Quando si fa la riunione periodica?Quando è obbligatoria
In base all'articolo 35 del D. Lgs 81, la riunione periodica diventa obbligatoria nelle aziende con più di 15 dipendenti, all'interno delle quali deve essere organizzata con cadenza annuale.
Quali sono i punti minimi della riunione periodica?Anche su questo punto la norma fissa i paletti minimi da rispettare. Prevede infatti che alla riunione periodica siano presenti il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nonché il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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