Il dirigente nella sicurezza sul lavoro può essere di fatto

In tema di formazione dei dirigenti e dei preposti di fatto, la Corte di Cassazione Penale, Sez. III con sentenza n. 18839 del 12/05/2022 si è espressa in modo molto chiaro, prevedendo che la mancanza di una nomina formale di preposto o dirigente non giustifica una carenza formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I FATTI E LA VICENDA PROCESSUALE

La Corte si era espressa a fronte di una violazione accertata nel 2018 commessa dal preposto di fatto per la mancata sua formazione con conseguente condanna del datore di lavoro che eccepiva la mancata nomina formale del preposto ed i relativi obblighi formativi.

La Corte di Cassazione Penale, Sez. III con sentenza n. 18839 del 12/05/2022 ha specificato, infatti, come “…La mancanza di nomina formale (scritta con data certa) non è rilevante sulla formazione in quanto quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte”.

QUAL È IL SIGNIFICATO DELL’ART 299 D.LGS. 81/2008?

A questo punto è necessario ripercorrere quanto previsto l’art. 299 D. Lgs. 81/2008 (esercizio di fatto di poteri direttivi) che recita “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”

La lettura di questo articolo ci induce a ritenere che, colui che viene riconosciuto e svolge, di fatto nella quotidianità le funzioni di datore di lavoro, dirigente e preposto, seppure sprovvisto di formale investitura, è responsabile tanto quanto colui che ha ricevuto l’incarico formalmente.

Chi è investito di diritto ma non svolge le relative funzioni non va esente da responsabilità, così come colui che è sprovvisto di nomina formale ma adempie i compiti propri della figura (datore di lavoro, dirigente e preposto) è responsabile per il solo fatto che svolge con regolarità gli incarichi di detto soggetto.

PERCHÉ L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?

Obbligatoria, quindi, la formazione specifica connessa all’effettiva attività e funzione svolta.

Si potrebbe addirittura ritenere necessaria la formazione proprio per responsabilizzare le posizioni di garanzia sulle funzioni e sui compiti correlati alle loro mansioni.

Formazione indispensabile per poter esercitare in modo consapevole e corretto le mansioni affidate.

A confermare questo pensiero la parziale modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 che ha specificato e fissato per iscritto le funzioni del preposto; compiti che prima di questo intervento legislativo erano propri della posizione di garanzia ma di origine giurisprudenziale, ossia frutto delle numerose sentenze della Corte di Cassazione.

È SUFFICIENTE L’INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL’ORGANIGRAMMA DELL’AZIENDA PER L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?

Sì, il legislatore non prevede una formale nomina scritta con data certa (come per la delega di funzione di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008) ma è sufficiente l’indicazione nell’organigramma dell’azienda o nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L’OBBLIGO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI MANCANZA DI UN FORMALE CONTRATTO DI ASSUNZIONE?

La stessa Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata ribadisce, richiamando la sentenza n. 38623 del 05/10/2021, Sez. IV, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008, si applichino anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione.

DOCUMENTI UTILI

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  • Fac simile Nomina di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 215/2021
  • Fac-Simile Nomina Dirigente Sicurezza ai Sensi del D.Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 215/2021

Riportiamo in allegato la sentenza n. 18839 del 12/05/2022 della Corte di Cassazione Penale, Sez. III.

Il dirigente nella sicurezza sul lavoro può essere di fatto
Il Dirigente, come indicato all'interno dell’art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 81/08, viene definito come un vero e proprio "garante organizzativo" della sicurezza e igiene del lavoro. Di seguito andiamo ad indicare la definizione di dirigente della sicurezza secondo il D. Lgs. 81/08:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

All'interno di questo approfondimento andremo ad analizzare alcuni aspetti che possono aiutarci a risponsere ad alcune domande che spesso ci poniamo nel momento in cui nasce la necessità di nominare qualcuno che possa ricoprire tale ruolo. 

Il Dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro è colui che, di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti ad un soggetto che ha il contratto di dirigente, pur non avendo un contratto con tale qualifica

La nomina del Dirigente

La nomina del digirente alla sicurezza viene formalizzata, come avviene per l'RLS, l'addetto antincendio e primo soccorso, attraverso una delega di funzioni da parte del datore di lavoro. All'interno dell'art 16 del Decreto legislativo 81/08 vengono specificate le caratteristiche che la delega deve avere per essere valida:

  1.  la nomina, obbligatoriamente scritta, deve recare la cosiddetta "data certa";
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegato;
  4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo citati all'interno dell'articolo 30, comma 4.

Di seguito andiamo a elencare alcuni dei criteri per identificare la figura del dirigente:

  • Autonomia decisionale attraverso l'esercizio delle sue funzioni senza indicazioni decisionali;
  • il suo essere l'alter ego dell'iprenditore e/o direzione politica;
  • capacità di prendere decisioni impattanti sulla vita dell'azienda e/o dell'ufficio e/o del reparto o del servizio.

Le responsabilità del Dirigente

Dopo aver parlato più generalmente del Dirigente e aver parlato della sua nomina, ora andremo ad analizzare quelle che sono le responsabiltà del dirigente della sicurezza. Come abbiamo riportato all'inizio dell'articolo, il dirigente è il "garante organizzativo" colui che si occuperà di attuare i compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro. 

Nel definire il ruolo e le responsabilità del dirigente della sicurezza ci può venire incontro la Corte di Cassazione che lo ha definito come:

"colui che nell'osservanza delle direttive programmatiche ricevute dal datore di lavoro, ha comunque i poteri e quindi è in grado di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda e/o ad un suo ramo o settore autonomo, assumento tutte le corrispondenti responsabilità di alto livello"  Cass. 2005 n. 19903

 E’ quindi definibile dirigente chi svolge compiti coordinati e non subordinati a quelli di altri dirigenti, ciò indipendentemente dall’inquadramento in azienda.

Obblighi del Dirigente alla Sicurezza

Gli obblighi del Dirigente alla sicurezza sono identificati all'interno dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08

  1. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  2. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  3. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  4. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  5. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  6. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  7. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  8. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  9. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  10. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

La formazione del Dirigente alla Sicurezza

Come per le altre figure della sicurezza, anche il Dirigente ha la necessità di essere formato con un corso della durata di 16 per poter ricoprire il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Dopo cinque anni sarà necessario aggiornare il proprio attestato da dirigente per la sicurezza con un corso di aggiornamento da 6 ore. Il corso di formazione per Dirigenti deve rispondere a quanto indicato all'interno degli Accordi Stato Regione di dicembre 2011 e luglio 2016:

  • a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonchè lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
  • b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
  • c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
  • d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. 

Maggiori informazioni possono essere reperite nella pagina dedicata al Corso per Dirigente della Sicurezza

Approfondimenti:

  • Sicurezza lavoro: le sanzioni per il Datore di lavoro e per il Dirigente

Chi può svolgere il ruolo di dirigente?

Secondo il dlgs 81/08 la figura di dirigente per la sicurezza è individuata dal Datore di Lavoro, che gli conferisce poteri gerarchici e funzionali tramite un atto di delega.

Chi è il dirigente per la sicurezza?

Il Dirigente per la Sicurezzaè la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Come viene nominato il dirigente?

Il dirigente viene individuato dal datore di lavoro che tramite un atto di nomina ufficiale gli attribuisce tutti o alcuni dei suoi obblighi delegabili. L'atto di delega non è una mera formalità, ma deve avere caratteristiche ben specifiche così come indicato nell'articolo 16 del D.

Cosa deve fare il dirigente?

Il dirigente predispone tutte le misure di sicurezza fornite dal Datore di Lavoro e stabilite dalle norme, controlla le modalità del processo di lavorazione, attua tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e vigila, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni.