In tema di formazione dei dirigenti e dei preposti di fatto, la Corte di Cassazione Penale, Sez. III con sentenza n. 18839 del 12/05/2022 si è espressa in modo molto chiaro, prevedendo che la mancanza di una nomina formale di preposto o dirigente non giustifica una carenza formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Show
I FATTI E LA VICENDA PROCESSUALELa Corte si era espressa a fronte di una violazione accertata nel 2018 commessa dal preposto di fatto per la mancata sua formazione con conseguente condanna del datore di lavoro che eccepiva la mancata nomina formale del preposto ed i relativi obblighi formativi. La Corte di Cassazione Penale, Sez. III con sentenza n. 18839 del 12/05/2022 ha specificato, infatti, come “…La mancanza di nomina formale (scritta con data certa) non è rilevante sulla formazione in quanto quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte”. QUAL È IL SIGNIFICATO DELL’ART 299 D.LGS. 81/2008?A questo punto è necessario ripercorrere quanto previsto l’art. 299 D. Lgs. 81/2008 (esercizio di fatto di poteri direttivi) che recita “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.” La lettura di questo articolo ci induce a ritenere che, colui che viene riconosciuto e svolge, di fatto nella quotidianità le funzioni di datore di lavoro, dirigente e preposto, seppure sprovvisto di formale investitura, è responsabile tanto quanto colui che ha ricevuto l’incarico formalmente. Chi è investito di diritto ma non svolge le relative funzioni non va esente da responsabilità, così come colui che è sprovvisto di nomina formale ma adempie i compiti propri della figura (datore di lavoro, dirigente e preposto) è responsabile per il solo fatto che svolge con regolarità gli incarichi di detto soggetto. PERCHÉ L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?Obbligatoria, quindi, la formazione specifica connessa all’effettiva attività e funzione svolta. Si potrebbe addirittura ritenere necessaria la formazione proprio per responsabilizzare le posizioni di garanzia sulle funzioni e sui compiti correlati alle loro mansioni. Formazione indispensabile per poter esercitare in modo consapevole e corretto le mansioni affidate. A confermare questo pensiero la parziale modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 che ha specificato e fissato per iscritto le funzioni del preposto; compiti che prima di questo intervento legislativo erano propri della posizione di garanzia ma di origine giurisprudenziale, ossia frutto delle numerose sentenze della Corte di Cassazione. È SUFFICIENTE L’INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL’ORGANIGRAMMA DELL’AZIENDA PER L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?Sì, il legislatore non prevede una formale nomina scritta con data certa (come per la delega di funzione di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008) ma è sufficiente l’indicazione nell’organigramma dell’azienda o nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L’OBBLIGO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI MANCANZA DI UN FORMALE CONTRATTO DI ASSUNZIONE?La stessa Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata ribadisce, richiamando la sentenza n. 38623 del 05/10/2021, Sez. IV, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008, si applichino anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. DOCUMENTI UTILIVega Engineering rende disponibili nella propria banca dati degli strumenti operativi per la nomina del dirigente e del preposto. Scarica gratuitamente:
Riportiamo in allegato la sentenza n. 18839 del 12/05/2022 della Corte di Cassazione Penale, Sez. III. Il Dirigente, come indicato all'interno dell’art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 81/08, viene definito come un vero e proprio "garante organizzativo" della sicurezza e igiene del lavoro. Di seguito andiamo ad indicare la definizione di dirigente della sicurezza secondo il D. Lgs. 81/08:
All'interno di questo approfondimento andremo ad analizzare alcuni aspetti che possono aiutarci a risponsere ad alcune domande che spesso ci poniamo nel momento in cui nasce la necessità di nominare qualcuno che possa ricoprire tale ruolo. Il Dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro è colui che, di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti ad un soggetto che ha il contratto di dirigente, pur non avendo un contratto con tale qualifica. La nomina del DirigenteLa nomina del digirente alla sicurezza viene formalizzata, come avviene per l'RLS, l'addetto antincendio e primo soccorso, attraverso una delega di funzioni da parte del datore di lavoro. All'interno dell'art 16 del Decreto legislativo 81/08 vengono specificate le caratteristiche che la delega deve avere per essere valida:
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo citati all'interno dell'articolo 30, comma 4. Di seguito andiamo a elencare alcuni dei criteri per identificare la figura del dirigente:
Le responsabilità del DirigenteDopo aver parlato più generalmente del Dirigente e aver parlato della sua nomina, ora andremo ad analizzare quelle che sono le responsabiltà del dirigente della sicurezza. Come abbiamo riportato all'inizio dell'articolo, il dirigente è il "garante organizzativo" colui che si occuperà di attuare i compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro. Nel definire il ruolo e le responsabilità del dirigente della sicurezza ci può venire incontro la Corte di Cassazione che lo ha definito come:
E’ quindi definibile dirigente chi svolge compiti coordinati e non subordinati a quelli di altri dirigenti, ciò indipendentemente dall’inquadramento in azienda. Obblighi del Dirigente alla SicurezzaGli obblighi del Dirigente alla sicurezza sono identificati all'interno dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08:
La formazione del Dirigente alla SicurezzaCome per le altre figure della sicurezza, anche il Dirigente ha la necessità di essere formato con un corso della durata di 16 per poter ricoprire il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Dopo cinque anni sarà necessario aggiornare il proprio attestato da dirigente per la sicurezza con un corso di aggiornamento da 6 ore. Il corso di formazione per Dirigenti deve rispondere a quanto indicato all'interno degli Accordi Stato Regione di dicembre 2011 e luglio 2016:
Maggiori informazioni possono essere reperite nella pagina dedicata al Corso per Dirigente della Sicurezza Approfondimenti:
Chi può svolgere il ruolo di dirigente?Secondo il dlgs 81/08 la figura di dirigente per la sicurezza è individuata dal Datore di Lavoro, che gli conferisce poteri gerarchici e funzionali tramite un atto di delega.
Chi è il dirigente per la sicurezza?Il Dirigente per la Sicurezza “è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Come viene nominato il dirigente?Il dirigente viene individuato dal datore di lavoro che tramite un atto di nomina ufficiale gli attribuisce tutti o alcuni dei suoi obblighi delegabili. L'atto di delega non è una mera formalità, ma deve avere caratteristiche ben specifiche così come indicato nell'articolo 16 del D.
Cosa deve fare il dirigente?Il dirigente predispone tutte le misure di sicurezza fornite dal Datore di Lavoro e stabilite dalle norme, controlla le modalità del processo di lavorazione, attua tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e vigila, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni.
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