Programmi di formazione sono oggetto della riunione periodica

In base all’art. 35 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro deve indire una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il verbale.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

art 35:

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.»

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valutazione dei rischi: “se non è ancora stata consegnata copia del DVR si richiede che ciò venga fatto magari inviando lettera prima della riunione” (nell’intervento sono riportate anche indicazioni per visualizzare elementi giurisprudenziali sul tema). “Se non ve la consegnano, fate mettere a verbale che a vostro parere è stato violato art 18 comma 1 lettera o) del Dlgvo 81/08”. Inoltre il documento ricorda che la riunione, o altra riunione specifica, dovrebbe affrontare anche il tema della valutazione del rischio stress lavoro correlato;

 infortuni e malattie professionali: “l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria vengono spesso trattati in modo superficiale e senza alcuna documentazione scritta”. Il relatore ricorda che l’art 25 comma 1 lettera i) recita: ‘il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori’. È dunque bene verificare “se le scadenze delle visite periodiche previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono rispettate”;

 dispositivi di protezione individuale: “sui DPI va verificato prima della riunione se i lavoratori sono stati informati su tutti i DPI indicati nel DVR e se sono stati formati al loro uso. Inoltre se hanno ricevuto precise informazioni: sulla loro sostituzione quando sono usurati (art 77 co 4 lett.a), sulla pulizia degli stessi DPI di uso collettivo (art 77 co 4 lett. d), sulle procedure aziendali per la sostituzione dei DPI quando questi non sono adatti al lavoratore (art 76 co 2);

 d) formazione: “spesso non se ne parla o ci sono diciture del tipo ‘il responsabile del SPP comunica che l’azienda ha informato e formato oppure ha in progetto di informare e formare il personale’. I RLS devono intervenire su tempi, modi e programmi della formazione cosi come previsto dalla norma”. Si ricorda che al RSPP “spetta proporre (proporre non disporre) i programmi di formazione” (art 33 D.Lgs. 81/2008)”.

Qual'è l'oggetto della riunione periodica?

La Riunione Periodica ha la funzione di monitorare costantemente i comportamenti dei lavoratori per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali, ed individuare le azioni che conducono ad un miglioramento complessivo della sicurezza aziendale.

Qual è lo scopo della riunione periodica?

Gli obiettivi della riunione periodica sono esaminare la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, le necessità di formazione dei dipendenti e le attività di miglioramento della sicurezza in generale.

Quando è prevista la riunione periodica?

QUANDO È OBBLIGATORIA? La riunione periodica è obbligatoria per tutte le attività lavorative che occupano più di 15 lavoratori alle dipendenze. Deve essere svolta almeno una volta all'anno.

Quali sono gli argomenti dell'ordine del giorno della riunione periodica?

Per la convocazione della riunione periodica viene inviata una lettera scritta almeno 5 giorni prima in cui occorre specificare gli argomenti all'ordine del giorno, ossia: l'analisi del documento valutazione rischi; l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI);