Alla riunione periodica deve partecipare anche il medico competente

Nel Testo Unico sicurezza sul lavoro è l’articolo 35 a occuparsi della riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori
è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Alla riunione periodica deve partecipare anche il medico competente

A questo si aggiunge, all’art. 18 comma 1 lettera v), l’esplicito obbligo per il datore di lavoro di convocare la riunione periodica

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

Da tali riferimenti normativi emerge quindi che la riunione periodica è obbligatoria almeno una volta all’anno nelle aziende o unità produttive che impiegano più di 15 lavoratori. TRale obbligo è a carico del datore di lavoro o del servizio di prevenzione e protezione.

La riunione periodica deve inoltre essere indetta (comma 4 art. 35) anche quando avvengono significative variazioni nelle condizioni di lavoro e che possono esporre i lavoratori a nuovi, diversi o maggiori rischi, fra queste si può anche includere l’introduzione di nuove tecnologie. In tal caso è l’RLS ad avere la facoltà di chiedere una riunione periodica per discutere di tali cambiamenti e delle conseguenze che potrebbero avere.

Alla riunione periodica devono partecipare:

  • Il datore di lavoro o chi ne fa le veci
  • RSPP
  • medico competente, se nominato
  • RLS

Durante la riunione periodica si deve discutere di tutti i documenti elencati nella lettera di convocazione; i risultati della sorveglianza sanitaria che il medico competente deve presentare al datore di lavoro, all’RSPP e all’RLS; il Documento di Valutazione dei Rischi; il numero di infortuni e malattie professionali rilevate; caratteristiche e tipologie di DPI (dispositivi di protezione individuale); la formazione e informazione di dirigenti, preposti e lavoratori sulla sicurezza sul lavoro.

Infine stando all’art. 55 del DLgs 81/08 le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell’art. 35 sono:

  • Mancata convocazione della riunione periodica in caso di significative variazioni alle condizioni di lavoro (art. 35, co. 4): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
  • Mancato rispetto dell’art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per il datore di lavoro e il dirigente
  • Mancata compilazione del verbale della riunione e impossibilità di consultazione (art. 35, co. 5): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per il datore di lavoro e il dirigente

Chi deve partecipare alla riunione periodica prevista dall'articolo 35 del d lgs 81 08?

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Chi non ha l'obbligo di partecipare alla riunione periodica?

La riunione periodica può essere indetta anche su richiesta specifica del RLS. Per le aziende con meno di 15 lavoratori alle dipendenze la riunione periodica non è obbligatoria ma può comunque essere svolta se ritenuto necessario.

Quali delle figure indicate devono partecipare con cadenza almeno annuale alla riunione periodica?

35 del d. lgs. 81/08 la riunione periodica è indetta dal datore di lavoro, che può altresì delegare tale incarico al Servizio di Prevenzione e Protezione..
il datore di lavoro o un suo rappresentante;.
il RSPP;.
il medico competente, ove nominato;.
il RLS;.

Chi organizza la riunione periodica e ogni quanto si effettua?

Cos'è la riunione periodica (ex art 35)? La riunione periodica è un incontro che si svolge una o più volte l'anno e che organizza il datore. Egli coinvolge anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS e il Medico competente.

A quale figura e in capo l'obbligo di convocazione della riunione periodica secondo l'Art 35 del D Lgs 81 08?

Dunque è scontato che nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori la riunione periodica debba essere indetta obbligatoriamente con cadenza almeno annuale; l'obbligo è posto in capo al datore di lavoro, il quale lo assolve “direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” ...

Quale figura rappresenta i lavoratori in sede di riunione periodica?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, infine, ha appunto il compito di riportare il punto di vista dei lavoratori in materia di mantenimento e miglioramento della sicurezza, e come tale è un interlocutore del datore di lavoro e delle altre figure coinvolte.