Notifica a mezzo pec a soggetto privato

Note e bibliografia

[1] Seguendo precise regole contenute nel D.P.R. 1229/1959 Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari.

[2] Art. 137 (Notificazioni)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

[3] Art. 138 (Notificazione in mani proprie)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

Art. 142 (Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica)

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Art. 144 (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

Art. 146 (Notificazione a militari in attività di servizio)

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147 (Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Art. 148 (Relazione di notificazione)

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

[4] Art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

[5] Ex art. 16 undecies, comma 3 D.L. 179/2012

[6]L. 53/1994, art. 3 co. 3 afferma l’esistenza del principio della c.d. doppia decorrenza per le notifiche a mezzo PEC, infatti:   “La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel  momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

[7] Cass. civ., sez. I, 09 Gennaio 2019, n. 287

[8] Registro generale degli indirizzi elettronici

  1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i   dati   identificativi   e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008,  n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio  2009  n.  2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche  di  cui all'articolo 34.

3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  è costituito  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite   ai   sensi dell'articolo 34.

4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualità di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n.  2, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo e  secondo  le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite  ai sensi dell'articolo 34.

(Note all'art. 7:

- Per il testo dell’art.  16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.  2, si veda nelle note alle premesse.

- Per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, si veda nelle note alle premesse.)

Come notificare un atto a mezzo PEC?

Atti notificati a mezzo PEC dall’Agenzia delle Entrate. Il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità per l’Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di:

Qual è la nullità della notifica a mezzo PEC?

A rigore, quindi, una notifica a mezzo pec fatta ad un indirizzo non presente nei pubblici registri sarebbe nulla. Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione [3], andando oltre l’interpretazione letterale della disposizione testé citata, ha escluso la nullità della notifica a mezzo pec ogni volta che la comunicazione sia giunta al destinatario e ...

Quali sono i limiti delle notifiche via PEC?

Notifiche via Pec: validità e limiti Orientamenti e aspetti del contenzioso sulle notifiche delle cartelle di pagamento Le notifiche con la posta elettronica certificata coinvolgono diversi aspetti del contenzioso tributario, che vanno dalla notifica degli avvisi di accertamento delle cartelle di pagamento alla trasmissione degli atti processuali.

Quando la notifica a mezzo PEC è esclusa?

Notifica a mezzo pec: quando la nullità è esclusa. Quest’ultima pronuncia riguardante la nullità della notifica a mezzo pec ci consente di dire che tale notifica è invalida solamente quando non consente al destinatario della comunicazione di comprendere ciò che gli viene notificato. Ogni volta che, al contrario, sia possibile ...

Quando la notifica PEC e nulla?

10571/2020): per le notifiche a mezzo PEC, infatti, opera il principio della sanatoria della nullità solo se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., mentre la notifica inesistente non è sanabile (Cass. civ., sez.

Quali atti possono essere notificati a mezzo PEC?

Quali atti è possibile notificare via PEC? - gli atti originali informatici (atto nativo digitale), cioè i documenti informatici redatti in origine in forma elettronica, mediante software di scrittura, convertiti nel formato “.

Quando la PEC non è valida?

La questione più importante da evidenziare è certamente la validità della pec, la pec è valida se l'indirizzo del mittente e quello del destinatario sono entrambi indirizzi di posta elettronica certificata, quindi inviare una pec a un indirizzo email o viceversa non ha alcun valore giuridico.

Come si fa la notifica a mezzo PEC?

L'invio del messaggio Pec creare un messaggio PEC nel programma di posta elettronica ovvero utilizzando i servizi di Webmail dei gestori PEC; compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC del destinatario; compilare l'oggetto del messaggio con la dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n.

Cosa scrivere nel messaggio di notifica PEC?

L'oggetto deve contenere obbligatoriamente la dicitura "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". Se vi sono più destinatari, gli indirizzi PEC vanno inseriti tutti nel campo “A” e non in “CC”. L'indirizzo PEC del mittente deve essere quello comunicato all'Ordine di appartenenza.