Iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea

Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario) e della delibera del Senato Accademico in data 13 settembre 2022, è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore alle condizioni di seguito specificate.

Requisiti

L’iscrizione contemporanea può essere effettuata presso uno stesso Ateneo o presso Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, anche esteri, a condizione che si scelgano:

  • due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico che appartengono a classi di laurea/laurea magistrale diverse e che si differenzino per almeno due terzi delle attività formative, con riferimento ai settori scientifico disciplinari delle attività di base, caratterizzanti e affini per quanto riguarda i corsi di laurea/laurea magistrale e con riferimento ai settori scientifico disciplinari per quanto riguarda gli altri corsi;
  • un corso di laurea e uno di laurea magistrale;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica;
  • due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master anche presso due università;
  • un corso di master e uno di specializzazione;
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione (per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e a uno di specializzazione medica si fa rinvio al Bando di concorso per l’ammissione al 38^ ciclo del Dottorato di ricerca anno accademico 2022/2023).

Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l’iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

Gli studenti iscritti nella posizione di fuori corso non possono iscriversi ad un secondo corso di studio.

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno che l’obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio. 

L’iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Non è consentita la doppia iscrizione contemporanea a:

  • due corsi di dottorato di ricerca;
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di master;
  • due corsi di specializzazione.

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Restano in vigore le attuali regole di Ateneo che consentono la contemporanea iscrizione tra i seguenti corsi sia interni che esterni all’Ateneo:

  • due o più corsi di perfezionamento
  • i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di Master, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di specializzazione, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e i corsi di perfezionamento
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e i corsi singoli solo di altro ateneo: in tal caso non è consentita la convalida dei corsi singoli nella carriera in svolgimento presso questo Ateneo

Norme sul diritto allo studio

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Ai fine della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

Per gli studenti beneficiari della borsa di studio, è previsto l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Pagamento della tassa regionale

Per la doppia iscrizione presso due atenei della Regione Lombardia la tassa regionale è versata all’ateneo di prima iscrizione.

Per le doppie iscrizioni in Atenei di Regioni diverse, la tassa regionale deve essere versata presso entrambi gli atenei.

Procedure per richiedere la doppia iscrizione

Per iscriversi a due corsi di studio contemporaneamente, è necessario inviare una richiesta tramite la piattaforma InformaStudenti – Iscriversi – Iscrizione contemporanea a due corsi.

La Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio invierà un modulo per formalizzare l'istanza e l’autocertificazione del possesso dei requisiti per la doppia iscrizione.

Per la doppia iscrizione presso Atenei diversi, l'istanza deve essere presentata presso entrambi gli Atenei.

Contatti

InformaStudenti: Iscriversi > Iscrizione contemporanea a due corsi

Da quando sarà possibile iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente?

A partire dal primo settembre 2022, sarà possibile iscriversi a due corsi di laurea differenti, frequentandoli contemporaneamente. Una possibilità che riguarda anche i corsi magistrali, i master, i dottorati di ricerca e altri percorsi di specializzazione, anche presso atenei, scuole o istituti superiori differenti.

Cosa succede se mi iscrivo a due corsi di laurea?

Cosa rischia chi si iscrive a due corsi di laurea contemporaneamente? La norma non stabilisce in quali sanzioni incorre chi si iscrive a due corsi di laurea nello stesso tempo. Alcuni atenei procedono all'annullamento di tutta la carriera universitaria dello studente che abbia contravvenuto al divieto in commento.

Quante università si possono fare contemporaneamente?

L'articolo 142 del Regio Decreto n. 1592 del 31 Agosto 1933 impedisce infatti a tutti gli studenti italiani di frequentare contemporaneamente due percorsi universitari, che siano nello stesso ateneo o in due atenei distinti.

Quanti corsi universitari si possono fare?

Nella nota si ricorda che la legge prevede «la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione ...