Quanto costa la maternità al datore di lavoro

Quanto costa la maternità al datore di lavoro

Chi paga l’indennità spettante alla lavoratrice che va in maternità anticipata per gravidanza a rischio?

Il congedo di maternità anticipato, o maternità anticipata, può essere richiesto dalla donne in stato di gravidanza che svolgono mansioni particolarmente pesanti o rischiose per il benessere del bambino, ma anche quelle in cui vi sia una gravidanza a rischio o minacce di aborto. Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci chiede:

Salve, la ginecologa mi ha consigliato di fare la documentazione per gravidanza a rischio perché purtroppo ho avuto una minaccia d’aborto ma non vorrei fare un torto alla scuola paritaria perché altrimenti non mi chiamerà più l’anno prossimo. 
Sapete se la retribuzione della gravidanza a rischio è  pagata dal datore di lavoro, DALL’ASL O DALL’INPS?
GRAZIE.

La maternità anticipata, come quella obbligatoria, prevede il riconoscimento di una indennità alla lavoratrice. Il trattamento economico della maternità anticipata segue le stesse regole di quello per la maternità obbligatoria ed è pari all’80% della retribuzione.

L’indennità dell’80% è erogata dall’INPS e può essere anche integrata da un ulteriore 20% pagato dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda l’indennità mensile viene pagata in busta paga direttamente dal datore di lavoro che anticipa le somme che poi recupererà sotto forma di credito di imposta quando versa i contributi per i dipendenti.

Non si deve, quindi, minimamente preoccupare: la scuola paritaria per cui lavora non dovrà sborsare neanche un centesimo per pagare l’indennità che le spetta in quanto seppur anticipando le somme poi, quando pagherà i contributi per le sue colleghe lo farà in forma minore, tenendo conto di quello che ha anticipato a lei.

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Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001 (170.41 KB) “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” Il Testo Unico sopraccitato dispone, agli artt. 22 e seguenti, che durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, in sostituzione della retribuzione, all’indennità di maternità a carico dell’INPS nel caso di dipendenti del settore privato, o carico del datore di lavoro nel caso di dipendenti pubbliche.

Destinatarie

L’indennità di maternità a carico dell’INPS spetta:

  • alle lavoratrici dipendenti del settore privato (operaie, impiegate, apprendiste, dirigenti, alcune categorie di lavoratrici agricole, colf e badanti e lavoratrici a domicilio),
  • alle lavoratrici autonome,
  • alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’INPS
  • in alcuni casi, anche alle madri la cui attività lavorativa sia cessata o sospesa
  • alle lavoratrici iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (59-bis del D.lgs n. 151/2001)

L’indennità di maternità non è a carico dell’INPS per le seguenti categorie di lavoratrici:

  • dipendenti delle amministrazione dello Stato, ad ordinamento autonomo, degli Enti Locali, degli Enti pubblici (il trattamento economico è a carico dell’amministrazione datrice di lavoro),
  • libere professioniste non iscritte alla gestione Separata  con apposita cassa previdenziale (l’indennità è a carico della cassa previdenziale a cui sono iscritte),
  • personale di mare e di volo dipendente da imprese di navigazione marittima o aerea.

Requisiti

Per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private, i requisiti essenziali richiesti sono:

  • accertato stato di gravidanza;
  • rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.

Nell’ambito del lavoro dipendente sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici agricole;
  • lavoratrici a domicilio.

Per i lavoratori del settore dello spettacolo,  il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 66, comma 6) ha aggiunto l'art. 59bis nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs n. 151/2001), il quale prevede che le tutele della maternità siano riconosciute anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, collegando la specifica tutela alla tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) . Le indicazioni operative sono indicate nella Circolare INPS n. 182 del 10 dicembre 2021. 

La lavoratrice la cui attività lavorativa è cessata o sospesa può accedere all’indennità di maternità a carico dell’INPS qualora si trovi nelle seguenti situazioni:

  • tra la data di cessazione o sospensione e la data di inizio del congedo di maternità non sono trascorsi più di 60 giorni;
  • sono decorsi più di 60 giorni dalla cessazione o sospensione, ma, alla data di inizio del congedo di maternità, la lavoratrice ha i requisiti per il diritto all’indennità di disoccupazione oppure è in cassa integrazione o in mobilità;
  • la lavoratrice ha lavorato, nell’ultimo biennio, alle dipendenza di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione e può far valere almeno 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio precedente l’inizio del congedo di maternità purchè, però, il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’INPS (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione, libere professioniste senza cassa, venditori porta a porta, percettori di assegni di ricerca, ecc.) assicurate esclusivamente all’INPS per la maternità, l’indennità di maternità spetta a condizione che vi sia l’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità.

Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) è richiesto il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per la maternità.

Retribuzione

La prestazione economica di maternità a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo (o nel caso di disoccupate o sospese, nell’ultimo mese di lavoro). Alcuni contratti collettivi possono disporre l’integrazione al 100% dell’indennità da parte del datore di lavoro. Sono previste regole particolari per le seguenti categorie:

  • lavoratrici domestiche,
  • coltivatrici dirette, colone, mezzadre,
  • imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti,
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.


L'indennità di maternità viene pagata dall’INPS e per le lavoratrici dipendenti, generalmente, è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, mentre è pagata direttamente dall’INPS per le seguenti categorie: lavoratrici stagionali, operaie agricole a tempo determinato, lavoratrici dello spettacolo a tempo determinato o a prestazione, lavoratrici domestiche, lavoratrici socialmente utili, lavoratrici cessate o sospese dall’attività lavorativa, lavoratrici che si trovano in cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’INPS, lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone o mezzadre, imprenditrici agricole professionali).

Presentazione della domanda

Per poter usufruire del congedo per maternità occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.

La domanda di indennità di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);
  • Contact Center integrato - tel. 803164;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda on line va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. In caso contrario si perde il diritto all'indennità.

Entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice/madre è tenuta a comunicare all’INPS la data di nascita del figlio e le relative generalità sempre mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Fonte: INPS

Chi paga la maternità il datore di lavoro o l'INPS?

L'indennità di maternità viene pagata dall'INPS e per le lavoratrici dipendenti, generalmente, è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, mentre è pagata direttamente dall'INPS per le seguenti categorie: lavoratrici stagionali, operaie agricole a tempo determinato, lavoratrici dello spettacolo a tempo determinato ...

Chi paga i contributi durante la maternità?

Trattamento contributivo in maternità Contribuzione figurativa: l'INPS accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente.

Come funziona la maternità in azienda?

Congedo di maternità: si tratta di un periodo, flessibile, di astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi. I due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto. Un mese precedente al parto e 4 mesi successivi, previo parere medico preventivo.

Chi paga la maternità 2022?

A pagare è il datore di lavoro o l'INPS, come nel caso di colf e badanti. Per le iscritte alla Gestione separata INPS, il congedo di maternità è riconosciuto se nei 12 mesi che precedono il periodo di astensione dal lavoro risulti attribuita almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena.