Come fondare un ComitatoNel fondare un Comitato è innanzitutto necessario determinare l’ambito in cui si intenderà operare, e dunque il tipo di attività che vi verrà promossa. Show Il primo passo pratico sarà quindi redigere l’Atto Costitutivo del Comitato. In esso dovranno essere indicati una serie di dati che vanno a toccare sia i requisiti legali, sia una serie di informazioni base riguardanti il Comitato. Dal punto di vista legale bisognerà prima di tutto indicare il rispetto degli articoli dal 14 al 32 del Codice Civile; nello specifico:
Bisognerà dunque considerare tutti i requisiti riguardanti gli articoli 143 e 148 della legge fiscale TUIR (Testo Unico Imposte Dirette):
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le Associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le Associazioni il cui Atto Costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle Associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Per quanto riguarda i dati più specifici del Comitato, bisognerà indicare:
Una volta stesi questi due fondamentali documenti (Atto Costitutivo e Statuto) si potrà dunque procedere con la registrazione del Comitato, al fine di poter ottenere i benefici fiscali previsti: la maniera più semplice sarà recandosi all’Agenzia delle Entrate. Prima di tutto si dovrà richiedere il Codice Fiscale dell’Associazione, attraverso il Modulo A-5 (reperibile sul sito dell’Agenzia o direttamente in loco). Dopodiché, si dovranno presentare l’Atto Costitutivo e lo Statuto in duplice copia e provvisti di marche da bollo di 14,62 euro; anche la copia che rimarrà all’Associazione dovrà essere bollata e presentata all’Agenzia affinché sia vidimata. Insieme a questi documenti bisognerà presentare il Modulo di Registrazione del Comitato (reperibile sul sito dell’Agenzia o direttamente in loco), che dovrà essere firmato dal Presidente del Comitato. A completamento, bisognerà pagare la tassa di registrazione, dell’ammontare di 168,00 euro. A questo punto il Comitato sarà ufficialmente costituito e pronto ad operare nel perseguimento dei propri scopi. Cosa fare per costituire un comitato?La costituzione vera e propria del comitato avviene con l'atto costitutivo che può considerarsi un contratto associativo plurilaterale. Non sono previsti vincoli di forma, salvo il caso in cui comitato abbia chiesto il riconoscimento, in tale circostanza, è necessario l'atto pubblico.
Come si istituisce un comitato cittadino?Il Comitato può costituirsi per scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata, scrittura privata o eventualmente con atto pubblico; in quest'ultimo caso può richiedere la personalità giuridica pubblica distinguendosi così da fondatori e amministratori che non rispondono col proprio patrimonio degli ...
Quanto costa fare un comitato?Insieme a questi documenti bisognerà presentare il Modulo di Registrazione del Comitato (reperibile sul sito dell'Agenzia o direttamente in loco), che dovrà essere firmato dal Presidente del Comitato. A completamento, bisognerà pagare la tassa di registrazione, dell'ammontare di 168,00 euro.
Che differenza c'è tra comitato e associazione?Visto che, a differenza delle associazioni, l'attività di un comitato non è rivolta verso i soci ma è rivolta alla raccolta di fondi per il conseguimento di un determinato scopo, le eventuali attività o servizi a pagamento verso i soci potranno essere proposte solo per finanziare lo scopo dell'associazione.
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