La soccida vegetale, prima della modifica dell'art. 2135 del codice civile, avvenuta nel 2001, non era considerata attività agricola. Da tale anno, pur non mancando incertezze sulla natura di questa attività, l'orientamento prevalente è stato quello di annoverarla quale prestazione propria dell'imprenditore agricolo. Tale orientamento è stato suggellato nel 2008 con l'entrata in vigore della legge n. 244/2007, con la quale si è sancito che la
coltivazione di vegetali per conto terzi è da considerarsi alla stessa stregua dell'attività di coltivazione di vegetali per conto proprio. Di: Alberto Tealdi 1 ottobre 2012 Disporre di terreni sui quali poter svolgere
l’attività agricola di coltivazione dei fondi è sempre più difficoltoso oltre che sempre più oneroso. Diventa pertanto necessario trovare, sulla base degli strumenti che il nostro ordinamento civilistico e fiscale ci concede, delle forme alternative all’affitto dei terreni o all’acquisto degli stessi per poter riuscire, se non altro, a mitigare tale situazione. Due forme contrattuali sicuramente poco utilizzate e spesso poco conosciute sono la “coltivazione conto terzi” e la “compartecipazione
agraria stagionale”. |