Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa (legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera C). Show
I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile.
I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi della Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. In deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche, Limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e fino al 31 dicembre 2022 è prevista la possibilità, per le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, di ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale per i mutui con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%. Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi dell’art. 41-bis “Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva” del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come modificato dall’art. 40-ter del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 Ove una banca o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sia creditore ipotecario di primo grado e abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, quest’ultimo, se qualificato come consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e se ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, può formulare:
dal convivente di
fatto di cui alla Legge n. 76/2016 dai parenti e gli affini fino al terzo grado a) l’ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell’istanza, almeno il 5% del capitale originariamente finanziato; l’immobile:
b) la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia
pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021; Filtra per 11/11/2021 [180 Kb] Lettera Circolare ABI dell'11 novembre 2021 05/11/2021 [888 Kb] Lettera Circolare ABI del 2 novembre 2021 - Modulo di domanda - Mutui ipotecari oggetto di procedura esecutiva
29/10/2021 [1015 Kb] Lettera Circolare ABI del 29 ottobre 2021 - Nuovo modulo di domanda 06/10/2021 [1017 Kb] Lettera circolare ABI del 6 ottobre 2021 - Nuovo modulo di domanda 05/08/2021 [510 Kb] Lettera Circolare ABI del 4 agosto 2021 - Nuovo modulo di domanda 02/08/2021 [412 Kb] Lettera Circolare ABI del 27 luglio 2021 – Novità introdotte dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 02/08/2021 [143 Kb] Lettera Circolare ABI del 26 luglio 2021 – Risposta Consap SpA – data verifica requisiti mutuatari ai fini della classificazione nelle “categorie prioritarie” 30/06/2021 [940 Kb] Lettera Circolare ABI del 30 giugno 2021 - Nuovo modulo di domanda 22/08/2018 [260 Kb] Modulo di domanda per i clienti 22/07/2015 [1029 Kb] Consap - Versione 1.1 del 22 dicembre 2014 Come surrogare mutuo Consap?Nella sezione dedicata al Fondo sul sito Consap, trova l'elenco delle banche aderenti. Nel Manuale utente del Fondo mutui prima casa, sul portale Consap, il soggetto finanziatore che ha ricevuto la richiesta dal mutuatario dovrà semplicemente aprire la pratica tramite apposita voce di menu “Portabilità“.
Quando non si può surrogare un mutuo?solitamente le banche non accettano la surroga se l'ammontare del finanziamento è meno di 50mila euro. Dunque, se il debito residuo relativo al vecchio mutuo, cioè pari al nuovo prestito che si vuole trasferire, è inferiore a questo importo, è molto probabile che la richiesta venga respinta.
Quando Consap rifiuta?Tra i principali motivi rifiuto mutuo ci sono quindi i seguenti scenari. La richiesta della garanzia statale per un finanziamento di importo superiore a 250.000 euro. L'immobile oggetto del mutuo per cui si richiede la garanzia statale rientra in una delle seguenti categorie catastali: A1, A8, A9.
Quanto dura garanzia Consap?Chi intende quindi accedere ad un mutuo superiore all'80 per cento per comprare la prima casa dovrà affrettarsi: la garanzia CONSAP copre le richieste inviate fino al 31 dicembre 2022.
|