Si puo surrogare un mutuo con garanzia consap

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa (legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera C).
Il Fondo viene gestito da Consap Spa, la sua disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014.
Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari è disponibile sul sito internet del gestore del fondo Consap Spa.
Il Fondo rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250 mila euro;

  • destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.

I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile.
Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovane coppia: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento (il requisito è soddisfatto se non si sono compiuti 36 anni di età);

  • nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, , né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore;

  • giovane che non ha compiuto trentasei anni di età;

  • conduttore di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
    Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione.
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che il Manuale d’uso sia stato emanato da almeno 30 giorni lavorativi.

Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi della Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

In deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche, Limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e fino al 31 dicembre 2022 è prevista la possibilità, per le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, di ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale per i mutui con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.

Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

 Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi dell’art. 41-bis “Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva” del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come modificato dall’art. 40-ter del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69

Ove una banca o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sia creditore ipotecario di primo grado e abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, quest’ultimo, se qualificato come consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e se ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, può formulare:

  • richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere, ovvero

  • richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Nel caso di richiesta di finanziamento, quest’ultima può essere formulata anche:

  • dal coniuge

  • dalla parte dell'unione civile

dal convivente di fatto di cui alla Legge n. 76/2016 dai parenti e gli affini fino al terzo grado
del debitore, se ricorrono in capo a quest’ultimo le condizioni stabilite dalla norma.
In particolare, il diritto del debitore sussiste a condizione che:

a) l’ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell’istanza, almeno il 5% del capitale originariamente finanziato; l’immobile:

  • deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l’intera durata della stessa;

  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969;

b) la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell’art. 2855 del codice civile nell’ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) l’importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 % del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l’asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall’esperto di cui all’art. 569 del codice di procedura civile;
e) la restituzione dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi il numero di 80.
Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono godere del beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo e possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art.1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La garanzia è concessa nella misura del 50% delle somme dovute a seguito degli accordi.
A seguito della richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, il creditore o il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all’esito della quale può accettare la richiesta a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni della norma e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore. L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
La procedura esecutiva immobiliare, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione, può essere sospesa fino a sei mesi dal giudice dell’esecuzione, sentiti tutti creditori muniti di titolo esecutivo.
La rinegoziazione, con beneficio della garanzia, può essere contenuta anche nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3; quest’ultimi, inoltre, possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati dalla norma conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia.
Per ulteriori approfondimenti collegarsi al sito di Consap

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Lettera Circolare ABI del 2 novembre 2021 - Modulo di domanda - Mutui ipotecari oggetto di procedura esecutiva

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Lettera Circolare ABI del 27 luglio 2021 – Novità introdotte dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106

02/08/2021

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Lettera Circolare ABI del 26 luglio 2021 – Risposta Consap SpA – data verifica requisiti mutuatari ai fini della classificazione nelle “categorie prioritarie”

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Lettera Circolare ABI del 30 giugno 2021 - Nuovo modulo di domanda

22/08/2018

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Modulo di domanda per i clienti

22/07/2015

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Consap - Versione 1.1 del 22 dicembre 2014

Come surrogare mutuo Consap?

Nella sezione dedicata al Fondo sul sito Consap, trova l'elenco delle banche aderenti. Nel Manuale utente del Fondo mutui prima casa, sul portale Consap, il soggetto finanziatore che ha ricevuto la richiesta dal mutuatario dovrà semplicemente aprire la pratica tramite apposita voce di menu “Portabilità“.

Quando non si può surrogare un mutuo?

solitamente le banche non accettano la surroga se l'ammontare del finanziamento è meno di 50mila euro. Dunque, se il debito residuo relativo al vecchio mutuo, cioè pari al nuovo prestito che si vuole trasferire, è inferiore a questo importo, è molto probabile che la richiesta venga respinta.

Quando Consap rifiuta?

Tra i principali motivi rifiuto mutuo ci sono quindi i seguenti scenari. La richiesta della garanzia statale per un finanziamento di importo superiore a 250.000 euro. L'immobile oggetto del mutuo per cui si richiede la garanzia statale rientra in una delle seguenti categorie catastali: A1, A8, A9.

Quanto dura garanzia Consap?

Chi intende quindi accedere ad un mutuo superiore all'80 per cento per comprare la prima casa dovrà affrettarsi: la garanzia CONSAP copre le richieste inviate fino al 31 dicembre 2022.