Invalidità totale e permanente inabilità lavorativa 100

Definizione presente nel suo verbale: “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”.

Oltre a questa definizione, nei più recenti verbali di invalidità e di handicap, si possono trovare anche “altre voci” delle quali è importante conoscere il significato. Le abbiamo riepilogate alla fine e ne suggeriamo la lettura.

Di seguito riportiamo in estrema sintesi i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente. Data la sinteticità delle indicazioni suggeriamo comunque gli approfondimenti del caso.

Provvidenze economiche

La certificazione di cui è in possesso dà diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità (se di età compresa fra i 18 e i 65 anni).

Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario che le è stato riconosciuto dal verbale.
Per approfondimenti:
Invalidi civili – indennità di accompagnamento
Invalidi civili: la pensione di inabilità

Agevolazioni fiscali

Auto
Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto, nella detraibilità – in sede di denuncia annuale dei redditi – del 19% della spesa sostenuta, nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
Sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordi). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.
Per approfondimenti:
Agevolazioni sui veicoli 

Ausili
Gli ausili destinati a persone invalide godono dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
Per approfondimenti:
Ausili 

Sussidi tecnici ed informatici
I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l’autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.
Per approfondimenti:
Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici 

Spese per l’assistenza specifica
La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l’assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.
Per approfondimenti:
Spese di assistenza specifica – deduzione e detrazione

Spese per l’assistenza personale e domestica
La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell’assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.
Per approfondimenti:
Spese per servizi domestici – deduzione
Spese per assistenza personale – detrazione

Detrazioni per familiari a carico
Ogni contribuente può contare, a precise condizioni, su detrazioni per familiari a suo carico. Le detrazioni sono maggiorate nel caso in cui  il figlio sia disabile con certificazione di handicap. Le detrazioni teoriche per i figli sono “maggiorate” in alcune specifiche situazioni.
Le detrazioni teoriche per i figli sono “maggiorate” in alcune specifiche situazioni. 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.
Sono ulteriormente «maggiorate» teoriche nei casi di nuclei numerosi (più di tre figli): 1.150  euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 1.420 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.550  euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.820 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. L’importo della detrazione effettiva per i figli è proporzionata al reddito del contribuente
Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.

Per approndimenti:
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

Prima casa
Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l’acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità.
L’agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l’acquisto della prima casa.

Imposte comunali
La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia; è stata introdotta dal 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità. Eventuali agevolazioni o condizioni da favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.

Altre agevolazioni

Telefonia fissa
La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti “con esigenze sociali speciali” venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia previsti dei limiti reddituali per poter accedere a tale beneficio.
Per approfondimenti:
Telefonia fissa: agevolazioni

Telefonia mobile
La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi “in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordi”.
Per approfondimenti:
Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione

Assistenza sanitaria

Erogazione di ausili
Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all’erogazione sono quelli elencati in un’apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.
Per approfondimenti:
L’erogazione gratuita degli ausili 

Esenzione Ticket
Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest’ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.
Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

Permessi lavorativi retribuiti
Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.
Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il verbale di cui è in possesso non è sufficiente per accedere a questi benefici.
Per approfondimenti:
Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)

Congedi di due anni retribuiti
La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. Per l’accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).
Per approfondimenti:
Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave

Prepensionamento
I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordi hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici.
Per approfondimenti:
Il prepensionamento dei lavoratori disabili

Scelta della sede di lavoro
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel “ove possibile”, si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questi benefici.
Un’altra disposizione prevede che le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi”, nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Anche in questo secondo caro il verbale di cui è in possesso non è sufficiente per accedere a questi benefici.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Rifiuto al trasferimento
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso non è, quindi, sufficiente per accedere a questi benefici.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Lavoro notturno
La normativa vigente prevede che lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104” non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Per approfondimenti:
Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità

Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all’accertamento dell’invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l’accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
Per approfondimenti:
Diritto al lavoro

Mobilità

Patente speciale di guida
Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l’idoneità alla guida, talvolta con l’obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L’accertamento dell’idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l’Azienda Usl capoluogo di provincia.
Per approfondimenti:
Patente di guida e persone con disabilità

Contribuiti per l’adattamento ai dispositivi di guida
È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.
Per approfondimenti:
I contributi per gli adattamenti alla guida

Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta
Le “persone invalide con effettiva capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta”  (art. 381, DPR 495/1992) e per i non vedenti (DPR 506/1996) è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno disabili” o “contrassegno arancione”.
Per il rilascio del contrassegno l’interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta o è non vedente. Non sarebbe, quindi, sufficiente il certificato di invalidità civile nè quello di handicap.
Proprio per evitare questa ulteriore visita per, i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)”. Se il suo verbale riporta esattamente questa indicazione, senza ulteriori certificazioni può rivolgersi al suo Comune di residenza per il rilascio del contrassegno.

Per approfondimenti:
Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi

Contributi per l’eliminazione delle barriere in casa
La normativa vigente prevede che per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, le persone con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l’immobile. La richiesta di contributi deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo l’esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
Per approfondimenti:
I contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Suggerimenti

Se il suo verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all’INPS.

Può richiedere l’accertamento dell’handicap (art. 3 Legge 104/1992), se già non ne dispone, La procedura è la medesima prevista per il primo accertamento di invalidità: certificato introduttivo redatto telematicamente dal medico curante, presentazione della domanda per via telematica all’INPS (anche con l’assistenza di un patronato o di un’associazione riconosciuta), convocazione a visita dell’INPS presso l’ASL di competenza.

Altre voci nel verbale

Voci fiscali: Il decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto che i verbali di invalidità, sordità, cecità civile e di handicap segnalino anche l’esistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del “contrassegno disabili” e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità.

Se il suo verbale è recente potrebbe trovare le seguenti voci:

  • Persona con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)”  – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali, anche a prescindere dal riconoscimento dell’handicap grave, a condizione che il veicolo sia adattato stabilmente al trasporto o alla guida (per i titolari di patente con obbligo di uso di particolari dispositivi di guida).
  • Persona con“handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388)”  – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge, a condizione che sia riconosciuto anche l’handicap grave (art. 3 comma 3).
  • Persona con “grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).” – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge, a condizione che sia riconosciuto anche l’handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992). Questa voce non va confusa e non sostituisce quella seguente.
  • Invalido con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)” – NON è una voce utile all’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli. È invece voce sufficiente per richiedere al proprio comune il rilascio del cosiddetto “contrassegno invalidi”.
  • Persona “ipovedente grave (articolo 4, legge 3 aprile 2001, n. 138)”  – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge e a prescindere dal riconoscimento dell’handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992).
  • Persona “ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001) – NON consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli.
  • Persona “ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)” – NON consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli.
  • L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 – significa che la Commissione non ha rilevato nessuna delle condizioni elencate sopra (il che impedisce l’accesso ai relativi benefici fiscali e relativi al “contrassegno invalidi”).

Revisione nel tempo: i verbali indicano se è prevista o ammessa o esclusa una successiva revisione. È possibile trovare queste voci.

  • Esonero da future visite di revisione per applicazione del DM 02/08/2007: (alternative: Sì, No)”  – l’esonero da qualsiasi visita successiva, anche a campione, viene riconosciuto quando sussiste una condizione sanitaria sicuramente stabilizzata o ingravescente.
  • Revisione:(alternative: Sì, No); – nel caso venga indicata la revisione (Sì), il verbale indica anche il mese e l’anno in cui è prevista (si verrà convocati da INPS). Nel caso sia indicato “No” sia su questa voce che su quella precedente, rimane possibile la richiesta futura (anche se non fissata) di una possibile visita a campione.

Altre voci: nei verbali è frequente incontrare anche le seguenti voci (di solito nellaparte finale).

  • “Verbale definitivo ai sensi dell’art. 20 comma 1 della Legge 3 agosto 2009 n. 102”   – in verbale è valido e definitivo.
  • “Verbale rilasciato a norma dell’art.6, della legge 80/2006 in attesa di validazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102”  – il verbale riguarda certamente un paziente oncologico per il quale è previsto un percorso di riconoscimento accelerato. Ai sensi dell’art. 6 della legge 80/2006, è valido e produce effetti comunque e dal rilascio.

Attenzione: se sei in possesso anche di verbale di handicap (legge 104/1992), torna all’elenco delle diverse condizioni e selezioni quella che ti riguarda.

Cosa vuol dire invalido con totale è permanente inabilità lavorativa 100%?

Disabilità permanente assoluta per il lavoro Impedisce al lavoratore di fare qualsiasi tipo di professione. Se si ha un'invalidità del 100%, oltre ai punti precedenti si percepisce anche una pensione di inabilità nel rispetto dei limiti reddituali e l'esenzione dal ticket sui farmaci.

Cosa significa inabilità lavorativa al 100?

L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Il nostro ordinamento prevede due trattamenti di inabilità a seconda se il soggetto abbia o meno contribuzione accreditata nel proprio conto corrente assicurativo.

A cosa si ha diritto con invalidità 100 %?

Percentuale invalidità civile e prestazioni assistenziali 100%, diritto alla pensione di inabilità erogato dall'Inps di 287,09 euro mensili in presenza di redditi personali inferiori a 16.982,49 euro (valori 2021). A 67 anni la pensione si trasforma in assegno sociale.

Chi è inabile al 100% può lavorare?

Colui che è riconosciuto invalido civile nella misura del 100% ha la possibilità di lavorare. Nel dettaglio, l'invalidità civile consiste nella riduzione della capacità di lavoro generica.