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Condizione di procedibilit� e rapporti con il processo1. [Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140 bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.](1) 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187 ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140 bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni(2)(3)(4). 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione(5). 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo(6). 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 4. I commi 1 bis e 2 non si applicano:
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto(8). 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. Note (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6
dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)". (2) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." (3) Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016". (4) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri". (5) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." (6) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." (7) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." (8) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." Spiegazione dell'art. 5 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 28/2010, è stato introdotto, nell’articolo 5, il comma 1-bis (comma inserito dall’art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) che prevede
nuovamente, quale condizione di procedibilità dell’azione civile, l’esperimento del procedimento di mediazione, oggi necessariamente con l’assistenza di un avvocato. Rimangono ferme le procedure alternative presso la Camera di conciliazione della CONSOB (Decreto Legislativo n. 179/2007) e presso il conciliatore bancario (articolo
128 bis del Decreto Legislativo n. 385/1993) previste per le materie indicate da tali disposizioni.
Le materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità corrispondono sostanzialmente a quelle precedentemente elencate dal precedente comma 1 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) fatta eccezione per le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, che sono state escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria. Il secondo comma dell’articolo 5 prevede poi un potere per il giudice di disporre lo svolgimento di un tentativo di mediazione, rivolgendosi ad un organismo accreditato (si tratta della c.d. mediazione "delegata"). Attraverso tale norma, l’ordinamento italiano dà attuazione generale ad una previsione di matrice europea, introducendo un’ipotesi di tentativo di conciliazione che si affianca a quello che può essere condotto dallo stesso giudice (v. art. 185 bis del c.p.c.). Esistono poi tutta una serie di procedimenti, elencati dalla disposizione, esclusi dal procedimento di mediazione e per i quali nemmeno la mediazione ordinata dal giudice produce un vero e proprio effetto preclusivo. Si tratta dei procedimenti per ingiunzione, compresa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito; dei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; dei procedimenti di opposizione, o incidentali di cognizione in materia di esecuzione forzata; dei procedimenti in camera di consiglio; dell’azione civile esercitata nel processo penale. Infine, è escluso dall’ambito della mediazione anche il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696 bis del c.p.c.. Il comma 5 dell’articolo 5 disciplina l’ipotesi in cui una clausola di mediazione o conciliazione sia contenuta in un contratto o nello statuto societario e il tentativo non sia stato esperito. In tale ipotesi si è previsto che, fuori dei casi di tentativo obbligatorio, il giudice adito, o l’arbitro, fissino una nuova udienza, assegnando un termine per il deposito della domanda di mediazione davanti all’organismo scelto in contratto, se iscritto al registro, o, in mancanza, ad altro organismo iscritto. Tali clausole sono molto diffuse nei contratti con i consumatori, al fine di tutelare maggiormente la “parte debole” del rapporto contrattuale. Ai sensi del comma 6, l’istanza di mediazione viene equiparata alla domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell’impedimento della decadenza. Tuttavia, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta: ciò per evitare abusi e strumentalizzazioni. Infine, è opportuno rilevare come l’art. 71 quater delle disp. att. c.c. (riforma del condominio attuata con L. 11.12.2012 n. 220), affermi che per “controversie in materia di condominio”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendano quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del Codice Civile e degli articoli da 61 a 72 delle presenti Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Notizie giuridiche correlate all'articoloTesi di laurea correlate all'articoloSeguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. S. G. chiede “Causa un conflitto riguardante una siepe di edera con un confinate della quale chiedevo da tempo l'estirpazione, l'avvocato mi invita a chiedere il procedimento di mediazione, obbligatorio per liti di questo genere. Mi chiede quindi una delega a rappresentarmi, che concedo volentieri, anche se totalizzante oltre il ragionevole. Inaspettatamente, all'ora fissata per l'udienza telematica mi telefona(da fuori città dicendomi di collegarmi via zoom, perché lui può assistermi, ma NON RAPPRESENTARMI. Con grande sorpresa tento di rinviare per capire, ma mi viene negato. Poichè non mi riesce di collegarmi in video,mi dicono che usare solo l'audio. Obtorto collo, non conscendo la voce di NESSUNO dei 4 interlocutori acconsento. Altra sorpresa, poichè una voce mi contesta confusamente che un contratto fatto nel secolo scorso e degli abusi edilizi. Manifesto stupore e disorientamento, e vengo per questo redarguito da una delle voci.(il mio avvocato, mi dirà che si trattava del meditore!) Dopo un parlottare concitato, una voce ritrova la "siepe" ma si è fatto tardi e mi dicono che l'incontro viene aggiornato al 5 settembre prossimo. Sono un poco sollevato e mi rimetto in contatto con l'avvocato, chiedendo spiegazioni e l'accesso agli atti in possesso dl mediatore, per capire che connessione esiste con contratti e abusi edilizi certamente inesistenti o riguardanti terze persone. Chiedo anche spiegazioni sul motivo della non rappresentanza: non è prevista, quindi dovevo arrangiarmi. Il mio avvocato non accoglie la richiesta degli atti e mi manda il verbale della riunione. NOTA: per proseguire dovrò allegare il verbale, e vado al pagamento.” In premessa vanno chiarite le caratteristiche fondamentali del procedimento di mediazione, da cui discendono le risposte al presente quesito. Il primo incontro è volto
soltanto a verificare la presenza delle parti e la loro volontà di avviare la mediazione, che si svolgerà poi in uno o più incontri successivi. È possibile ora tirare le fila di quanto sopra scritto, applicandolo al caso concreto. P. G. S. chiede “PREMESSA Dopo due rinvii ad incontrarci (sembra per sanificazione e poi per disordini per sciopero dei camionisti) sono in attesa del prossimo incontro del 9 aprile. - Attendo Tue comunicazioni in risposta con anticipo rispetto al nuovo incontro di mediazione fissato per la data del 9 aprile p.v. LA MIA RICHIESTA Ho il fondato sospetto che l’avvocata della controparte sia
impossibilitata a fornire la giusta procura legale per l’assistita, in quanto il genitore centenario non sembra essere in grado di intendere e di volere, per cui cercherebbe di far chiudere la mediazione con un nulla di fatto e senza verbale. - ha cercato preventivamente
un incontro,facendone partecipe il parroco del paese, senza risultato; e non può accettare di essere trattato da stupido, lasciando spazio ad amicizie e clientelismi capaci di influenzare negativamente il decorso della successiva causa da intraprendere, senza che risultino al verbale della mediazione tutti i fatti, tutte le circostanze pregresse e se sono state attivate tutte le iniziative nel rispetto della legge. Concludendo, vorrei sapere: - se è opportuno rispondere alla richiesta dell’avvocata prima del prossimo incontro di mediazione; Ringrazio anticipatamente, restando in attesa di un Vs. sollecito riscontro.” Prima di approfondire le varie domande in cui si articola il quesito, vale la pena precisare che una delle caratteristiche principali della mediazione, che la distinguono rispetto al processo, è la totale riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento, che non possono essere utilizzate nel giudizio successivo all'insuccesso della mediazione ed avente il medesimo oggetto, anche parziale, salvo consenso
della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni (artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 28/2010). Va ricordato, inoltre, che il mediatore non è un Giudice e non è suo compito decidere chi abbia ragione nelle proprie pretese, dovendo invece limitarsi a fornire uno
spazio di discussione utile a favorire il raggiungimento di un accordo, eventualmente anche prendendo l’iniziativa e formulando una proposta conciliativa (questa facoltà diventa, invece, un obbligo in caso di concorde richiesta delle parti) (art. 11, D.Lgs. n. 28/2010). Passando ora nello specifico agli aspetti dedotti nella richiesta di parere, si nota che le parti invitate alla mediazione partecipano
agli incontri personalmente o delegando altro soggetto con apposita procura speciale, che deve comprendere naturalmente anche il potere di conciliare la controversia (Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473). Non sembra, invece, assumere un particolare rilievo il profilo della temuta incapacità di intendere e di volere del confinante. In conclusione, prima di
addentrarsi ulteriormente nelle trattative e negli incontri con i tecnici, è opportuno chiedere al mediatore e alla controparte che venga chiarita la questione e depositata idonea procura sostanziale. Il mancato adempimento, comunque, andrebbe a danno della sola controparte, la quale -se decidesse di dare comunque corso alla diffida avviando un’azione giudiziaria nei Suoi confronti- sarebbe esposta alla fondata eccezione
rilevabile d’ufficio di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione. Infine, ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010, il verbale conclusivo viene redatto dal mediatore non solo qualora si arrivi ad un accordo, ma anche in caso di mancata conciliazione, dando atto della eventuale impossibilità delle parti
a sottoscrivere il verbale o della mancata partecipazione di una di esse al procedimento. Fabio D. T. chiede “La mia domanda riguarda una mediazione presso la CCIAA di Arezzo. Abbiamo depositato una richiesta riconvenzionale ( via PEC, assieme alla adesione ) che non è mai stata trascritta nei verbali. Quando Tizio riceve la richiesta di 1600€, Tizio dice che in realtà Caio gli deve molto di più perché i locali affittati erano inagibili ( manca acqua potabile l'impianto elettrico è senza terra e tanti altri problemi gravi ) Dato che in mediazione si paga una percentuale in base al valore della causa, se si discute di 1.600 si versano 45€ ma se si discute di 100.000 euro si dovrebbero versare 800€ alla CCAA. Si versano 45€ e si discute dei 1.600€ del valore iniziale della causa. Siccome la discussione su gli affitti si esaurisce subito ( non era vera !! ) si discute poi per tre mesi dei 100.000 euro di danni veri ma non si versano mai gli 800€ alla CCAA e non si trascrive da nessuna parte che è avvenuto l'allargamento, il mediatore è DISTRATTO o semplicemente amico di Caio. Alla fine si dichiara che non c'è stato accordo : praticamente sui 100mila ma formalmente sui 1.600€ e in questo modo Caio va in Tribunale e inizia una causa di sfratto ( annullamento del contratto ) grazie alla collaborazione messa in atto da CCAA e mediatore che invece di seguire le regole hanno in questo modo favorito Caio contro Tizio dato che hanno fatto discutere per tre mesi inutilmente su un argomento mentre Tizio pagava 1220€ euro di affitto al mese a Caio e ora Caio ha iniziato la causa di sfratto contro Tizio, grazie alla fallita mediazione che in teoria è avvenuta sui due canoni di affitto ma in pratica si è discusso su gli ingenti danni che non sono mai stati trascritti come allargamento della mediazione. Ho letto molto approfonditamente le leggi e le regole della mediazione e secondo me il mediatore, quando ha chiesto alla parte istante se voleva affrontare le mie domande riconvenzionali, dove trascriverlo anche sui verbali e chiedere il versamento della nuova quota da versare all' OdM ma questo non venne fatto. La normativa che regola la mediazione civile e commerciale è contenuta nel D. Lgs. n. 28 del 4/3/2010 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), che è stato
oggetto di successive modifiche da parte del legislatore, nel 2015, nel 2017 e nel 2018. Fatta questa precisazione, veniamo ora ad analizzare il caso in cui, durante il procedimento di mediazione comunque instaurato, la parte chiamata in mediazione proponga una domanda riconvenzionale, della quale si discuta, e che però non venga considerata nel verbale di mediazione. Il fatto che non sia stata proposta formalmente la riconvenzionale nell’ambito del procedimento di mediazione, o che comunque tale richiesta non sia stata verbalizzata da parte del mediatore (che, come detto, procede senza formalità) non costituisce un grave danno; è infatti possibile procedere in due modi:
Uno dei dubbi che ci si può trovare a dover affrontare in tale ultimo caso è se il convenuto debba, a sua volta, invitare in mediazione il locatore, per discutere della domanda riconvenzionale, prima di poter proporre tale domanda in giudizio. La giurisprudenza maggioritaria, in assenza di un orientamento consolidato sul punto, sembra ritenere che sussista un onere di preventivo esperimento del tentativo di mediazione, anche nei confronti del convenuto che proponga domanda riconvenzionale. In ogni caso, per “mettersi al riparo” da possibili pronunce di rito in ordine al mancato esperimento della mediazione obbligatoria per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, basterà domandare al giudice, tramite la comparsa di risposta, di fissare un termine per consentire alle parti di attivare la mediazione sulla riconvenzionale. Per quanto riguarda, infine, la somma da corrispondere come “indennità di mediazione” (che ammonta in questo caso a
circa 800 euro) è bene precisare che tale importo deve essere corrisposto solamente nel caso in cui si entri formalmente in mediazione (e quindi dopo il primo incontro preliminare), ma affinché possa considerarsi avverata la condizione di procedibilità della domanda, sarà sufficiente che le parti presenzino al primo incontro (pagando le sole spese di avvio del procedimento). Paola M. C. chiede “Seguito della consulenza n. Q202127362 Quanto asserito nel quesito è certamente corretto: nel giudizio per mezzo del quale si intende far dichiarare l’estinzione della servitù di cui si discute, la titolarità del bene costituisce requisito di legittimazione attiva, nel senso che colui che agisce deve dar prova di possedere il fondo servente in forza di un valido titolo di acquisto. Pertanto, richiamandoci a quanto riferito nelle precedenti richieste di consulenza, ove viene detto che attuale proprietario del fondo sul quale grava la servitù è il cugino, il primo ed indispensabile passo da compiere è quello di acquisire la titolarità del bene (anche la sola nuda proprietà come è stato in precedenza suggerito). A quel punto si consegue la legittimazione attiva per portare avanti l’azione giudiziale volta a far dichiarare l’estinzione della servitù, per mancanza di utilità concreta oltre che per confusione e per il venir meno del requisito della corrispettività che ne aveva rappresentato il presupposto fondamentale al momento della sua costituzione (il nonno aveva riconosciuto il diritto di attraversare il proprio fondo in cambio del pari diritto a raggiungere il suo fienile, successivamente alienato). Tale azione, però, si è detto che rientra tra quelle azioni per le quali la normativa attuale (art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010) prevede l’espletamento della preventiva fase della mediazione obbligatoria. Ciò significa che occorrerà convenire gli attuali titolari del fondo dominante dinanzi ad un organismo certificato di mediazione, il quale cercherà di comporre in qualche modo la controversia, certificando con la redazione di un verbale l’eventuale accordo raggiunto ovvero dando atto, sempre con verbale, del suo mancato raggiungimento (quindi, la mediazione non è un semplice tentativo di accordo che va condotto tra le parti privatamente, ma necessità dell’intervento di un organismo appositamente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico). Nulla esclude, ovviamente, che ancor prima di intraprendere la strada della mediazione, si possa tentare un accordo stragiudiziale con le altre parti, in quanto anche il raggiungimento di esso con due sole delle parti (Tizio e Caio) sarebbe in grado di svolgere il suo effetto positivo sulla successiva azione giudiziaria da intraprendere contro Sempronio. Per quanto concerne, invece, l’altro dubbio relativo alla necessità o meno di condurre tre distinti ed autonomi giudizi, va detto che sarà sufficiente convenire in giudizio contemporaneamente gli attuali titolari del fondo dominante (con unico atto di citazione), in quanto occorre tenere presente che la servitù è un diritto reale, ossia strettamente connesso al fondo a favore o a carico del quale viene costituita, e che non assume alcun rilievo il successivo trasferimento ad altri di quel fondo o la sua successiva divisione. Pertanto, anche l’eventuale sentenza favorevole che si otterrà all’esito di tale giudizio, potrà essere azionata nei confronti di tutti coloro che attualmente vantano il diritto di esercitare la servitù in ragione della porzione di fondo dominante di cui ciascuno di essi è titolare. Per quale materie è obbligatoria la mediazione ai sensi della ln 28 2010?28/2010 prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con ...
Cosa disciplina il decreto legislativo n 28 del 2010?Art.
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2.
Quali sono le materie soggette a mediazione obbligatoria?Le materie per le quali è attualmente prevista la mediazione obbligatoria sono le seguenti:. condominio;. diritti reali;. divisione;. successioni ereditarie;. patti di famiglia;. locazione;. comodato;. affitto di azienda;. Quando è prevista la mediazione obbligatoria?Ai sensi dell'art. 5 comma I bis del D. lgs 28/2010, la mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto: diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)
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