Dopo quanto tempo si può impugnare un testamento

Scritto da: Daniela Gagliardo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Lo Studio Legale Renzoni-Gagliardo fornisce consulenza ed assistenza in materia di successione testamentaria e successione legittima a Roma, che spesso generano contenziosi tra coeredi o chiamati all’eredità.

I legali dello Studio Legale Renzoni-Gagliardo hanno maturato esperienza nella successione testamentaria e successione legittima e seguono i propri assistiti dalla fase stragiudiziale, a quella della mediazione civile, fino alla fase giudiziale, in caso di mancato accordo tra gli eredi.

Analizziamo, anzitutto, in cosa si differenziano la successione testamentaria e la successione legittima.

La successione ereditaria può essere testamentaria quando è regolata dal testamento, nel quale il de cuius ha manifestato la propria volontà di disporre dei propri beni, al fine di garantire la piena realizzazione dell'interesse individuale del testatore per il tempo in cui lo stesso avrà cessato di vivere.

La successione ereditaria può essere legittima, quando il defunto non ha lasciato un testamento, pertanto la stessa verrà regolata dalla legge, per tutelare, in questo caso, l'interesse superiore della famiglia.

Ma quali sono i presupposti e le caratteristiche della successione testamentaria e quando si parla invece di successione legittima?

La successione testamentaria rappresenta un fenomeno successorio a causa di morte, che presuppone l’esistenza di un valido ed efficace negozio testamentario del defunto, dal quale dipendono l'individuazione degli eredi e la determinazione dei beni oggetto della successione.

Il testatore è libero nel trasferire le proprie volontà nel testamento, tuttavia sono previsti alcuni limiti, legati alla necessità di garantire almeno una parte del patrimonio da ereditare ai suoi familiari.

Questi ultimi, se ciò non avvenisse, verrebbero, infatti, lesi nella c.d. legittima, ossia nella quota dell'asse ereditario che la legge riserva ai legittimari, che, avrebbero diritto di agire in riduzione e far venir meno le disposizioni  testamentarie a loro sfavore.

Se, invece, il testatore dispone solo per una parte del patrimonio o per determinati beni, per il resto del patrimonio viene applicata la disciplina della successione legittima.

Con l’apertura della successione, determinati soggetti assumeranno il titolo di eredi; in particolare, si distingue tra l’erede universale, in quanto subentra al defunto in tutto il suo patrimonio, e il legatario, se succede a titolo particolare e gli vengono attribuiti determinati beni.

A tal proposito, si possono distinguere i seguenti tipi di legato:

-      il legato di un bene dell’onerato o di un terzo

-      il legato di un bene solo in parte del testatore

-      il legato di un bene generico

-      il legato di un bene non esistente nell’asse ereditario

-      il legato di un bene da prendersi da un certo luogo

-      il legato di un bene del legatario

-      il legato di un bene acquistato dal legatario

-      il legato di un credito o di liberazione da un debito

-      il legato a favore del creditore

-      il legato di alimenti

-      il prelegato, ovvero il legato a favore di un coerede e a carico dell’intera eredità; esso viene considerato come legato per l’intero ammontare.

Con il testamento, il testatore può dare anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come, ad esempio:

-      il riconoscimento di un figlio naturale

-      la designazione di un tutore del minore o dell’interdetto, quando il testatore sia il genitore esercente la responsabilità su quest’ultimo

-      la nomina di un curatore per l'amministrazione dei beni lasciati al minore o all’inabilitato

-      la designazione di un esecutore testamentario.

Vediamo ora, nello specifico, chi può succedere al defunto?

Secondo quanto previsto dall’art.462 c.c., sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione, chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono, inoltre, ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

La capacità di succedere indica l'attitudine del soggetto ad essere destinatario di disposizioni mortis causa, subentrando nella titolarità dei rapporti patrimoniali che facevano capo al defunto.

In primo luogo, sono capaci di succedere coloro che hanno la capacità giuridica, ossia i nati.

Sono, altresì, capaci di succedere coloro che, al momento dell'apertura della successione, erano soltanto concepiti, ovvero coloro la cui nascita interviene entro trecento giorni dalla morte del soggetto della cui successione si tratta, dunque, in via eccezionale, anche chi è ancora privo della capacità giuridica.

Possono, infine, essere chiamati a succedere anche coloro che non erano ancora stati concepiti al momento della morte del de cuius, se ricorrono due condizioni: 1.la successione avviene per vocazione testamentaria, ovvero l’individuazione dei soggetti chiamati alla successione, in relazione al titolo in base al quale avviene questa chiamata

2.il non concepito è figlio di una persona vivente al momento dell'apertura della successione.

Il testatore può scegliere anche di:

- indicare nel testamento come formare le porzioni, ma senza procedere alla divisione dei beni, c.d. assegno divisionale semplice

- effettuare una vera e propria divisione, in misura proporzionale alla quota spettante a ciascun coerede, c.d. assegno divisionale qualificato

-  designare un terzo a che effettui un progetto di divisione, con una stima dei beni

-  designare un esecutore testamentario, il quale avrà il compito di procedere alla divisione.

Il testamento, tuttavia, può rivelarsi invalido se ricorre un vizio che ne produce la nullità o l'annullamento.

Il testamento olografo, ovvero il testamento che è scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore, è nullo qualora manchino l’autografia e la sottoscrizione, mentre è annullabile nel caso in cui non sia stata apposta la data.

Il testamento pubblico, ovvero il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, è nullo se manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore, ovvero la sottoscrizione del testatore e/o la sottoscrizione del notaio e, in presenza di ulteriori problemi legati alla forma può il testamento pubblico essere annullato da parte di chiunque vi abbia interesse.

Per il testamento segreto, ovvero il testamento in  cui il notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse e che viene consegnato dal testatore già sigillato al notaio o dal notaio nel momento in cui lo riceve, alla presenza di due testimoni, la legge prevede che si verifichi un’ipotesi di conversione in testamento olografo,  se dovesse mancare qualche elemento, ma contenga, invece, i requisiti del testamento olografo.

Il testamento può essere invalido anche quando non produce gli effetti programmati, o gli effetti già prodottisi vengano meno successivamente.

Il testamento può essere annullato a causa della mancanza della capacità di testare, in presenza di vizi della volontà, da difetti di forma diversi da quelli che lo rendono nullo.

Il testamento annullabile produce regolarmente i suoi effetti, finché non intervenga una pronuncia di annullamento, con la quale gli effetti decadono.

L'azione di annullamento deve essere proposta entro cinque anni, che decorrono:

-      dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, in caso di annullabilità per incapacità di testare o di vizi di forma

-      dal giorno in cui si è avuta notizia dell'errore, della violenza o del dolo,nel caso di annullabilità per vizi di volontà del testatore.

Quando è possibile impugnare il testamento?

Il testamento può essere impugnato per nullità o annullabilità quando lo stesso contenga vizi di forma o di sostanza, oppure quando il testatore sia stato indotto da errore, violenza o dolo, ovvero quando si ritiene che il testatore abbia leso con il testamento la quota di legittima, lasciando il patrimonio ad una persona esterna alla famiglia.

Il testamento può essere impugnato solo a seguito del decesso del testatore, in quanto prima dell’evento morte il testamento è sempre revocabile.

Vediamo i vari casi in cui si può impugnare un testamento:

1.   La lesione di legittima

La quota legittima è la quota di eredità che spetta a ciascun erede.

Gli eredi legittimi sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli, i cugini, a quali la legge riconosce una quota minima di eredità in percentuale, c.d. legittima.

 Quando la legittima è lesa dalle disposizioni del testatore, si può impugnare il testamento entro 10 anni dall’apertura della successione.

2.   L’incapacità del testatore

Quando il testatore sia interdetto, ovvero è infermo, o comunque momentaneamente incapace perché sotto l’effetto di alcol, droghe, farmaci, venendo meno, in tali casi, il possesso delle capacità fisiche e mentali per redigere il testamento, quest’ultimo può essere impugnato, entro 5 anni  dal giorno dell’esecuzione delle disposizioni testamentarie, ossia da  quando la successione si è aperta, l’eredità è stata già accettata e la consegna dei beni lasciati per volontà testamentaria è già avvenuta.

3.   Il testamento falso

Avv. Daniela Gagliardo - Avvocato a Roma

Lo studio legale Renzoni-Gagliardo è costituito da avvocati civilisti, appartenenti all'Ordine forense di Roma.Si occupa dal 2015 di diritto di famiglia, condominio, successioni, diritto dei consumatori, diritto dei trasporti, negoziazione assistita.Seguiamo numerosi casi fra separazioni, divorzi, questioni patrimoniali e problematiche condominiali.Lo studio vanta altresì esperienza nel recupero crediti, nonchè nelle procedure esecutive, rivolgendosi sia a clienti privati, sia ad aziende. Il cliente viene seguito con una comunicazione chiara ed orientata a verificare la migliore strategia difensiva. I nostri legali parlano inglese.

Quanto tempo hanno gli eredi per impugnare il testamento?

L'azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l'azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all'eredità stessa.

Quando il testamento non è impugnabile?

Il testamento pubblico implica una maggiore sicurezza della sua non impugnabilità in quanto è redatto direttamente dal Notaio che riduce in iscritte le volontà del testatore, previa accertamento della sua piena capacità e di mancanza di captatio voluntatis, ovvero di costrizione alcuna.

Quanto costa una causa giudiziaria per impugnare un testamento?

Si parte da un minimo di 43 euro (per cause di valore fino a 1.100 euro) per arrivare a 1.686 euro per cause di valore superiore a 520.000 euro. Ad esempio, se la quota di eredità rivendicata da chi impugna il testamento è pari a 100.000 euro, il contributo unificato è di 759 euro.

Quando un figlio può impugnare un testamento?

Il testamento può essere impugnato solo a seguito del decesso del testatore, in quanto prima dell'evento morte il testamento è sempre revocabile. La quota legittima è la quota di eredità che spetta a ciascun erede.