Quanto tempo ho per denunciare una violenza domestica

Gli atti di violenza, anche se commessi nell'ambito del matrimonio e della relazione di coppia, sono vietati dal Codice penale che definisce i diversi tipi di aggressione e le pene per gli autori.

La maggior parte degli atti di violenza sono perseguibili d' ufficio

La legge prevede, con qualche eccezione, che le violenze all'interno della coppia sono perseguibili d'ufficio anche se commesse nell'anno successivo alla separazione. Ciò significa che la Polizia, intervenuta in una situazione di violenza, stila un rapporto destinato alla Magistratura, che può ordinare un'inchiesta anche se la vittima non ha presentato denuncia.

Atti perseguibili d'ufficio

  • costringere la propria partner con la violenza, ad esempio vietandole di uscire da sola, di visitare i parenti o di telefonare;
  • rapire o sequestrare la partner, ad esempio chiudendola in casa o in una stanza;
  • indirizzarle minacce gravi quali minacce di morte, di botte, di portare via i figli;
  • mettere in atto violenze fisiche ripetute che non lasciano tracce visibili, come schiaffeggiare o tirare i capelli;
  • mettere in atto violenze fisiche che lasciano tracce visibili quali bruciature, ematomi, naso o costole rotti;
  • mettere in atto violenze fisiche gravi con ferite tali da mettere in pericolo la vita o che comportano lesioni irreversibili (incapacità lavorativa, infermità permanente,...);
  • non prestare soccorso al partner in pericolo o ferito;
  • mettere in pericolo la vita del partner ad esempio puntandogli contro un'arma carica;
  • commettere omicidio o tentare l'omicidio (ad esempio strangolamento);
  • costringere il partner a un atto sessuale;
  • mettere in atto uno stupro o un tentativo di stupro;
  • obbligare il partner a prostituirsi.

Atti perseguibili su denuncia

  • ingiurie;
  • violenze fisiche isolate che non lasciano tracce visibili;
  • uso abusivo di un mezzo di comunicazione per incutere paura o importunare;
  • diffamazione;
  • calunnia;
  • danneggiamento alla proprietà del partner;
  • violazione di domicilio;
  • violazione dell'obbligo di mantenimento.

La vittima ha tre mesi di tempo per presentare la denuncia.

Espulsione immediata dell'autore di violenza

In caso di crisi, la Polizia può, nell'ambito del suo intervento, allontanare immediatamente l'autore dell'atto violento dall'abitazione comune (art. 28 cpv. 4 del Codice civile).

Sul piano cantonale, attraverso l'inserimento di una normativa della Legge sulla Polizia, il Cantone Ticino ha adottato la misura dell'allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica (art. 9a della Legge sulla Polizia).

In questa sezione sono raccolti alcuni quesiti che frequentemente vengono rivolti agli esperti, sui vari aspetti riguardanti la violenza, tra i quali puoi trovare risposta alle domande che anche tu ti sei fatta.

Indice dei contenuti della FAQ

Dinamiche della Violenza

Le Conseguenze della Violenza

Denuncia e Tutela della Sicurezza

Modalità e tipologia di sostegno dei centri antiviolenza

Il sostegno ai maltrattanti

Post-denuncia: problemi e tutela della donna e dei minori

Il fenomeno della violenza sulle donne, a differenza di quanto – forse superficialmente – si ritiene, non è circoscritto alle realtà definite ‘disagiate’ o ‘chiuse’: è un fenomeno drammatico e diffuso in maniera assolutamente trasversale rispetto all'età, etnia, credo religioso, ceto sociale di appartenenza, ecc...
Nessun comportamento o provocazione messa in atto dalle donne giustifica la violenza da loro subita. Una donna può ritenersi responsabile della violenza come strategia di sopravvivenza finalizzata a sentirsi in grado di controllare la situazione: “Se sono io a provocare la violenza, farla cessare dipende da me”.
Può essere utile ricordare che la maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati: basta solo pensare al fatto che le donne sono spesso picchiate in parti del corpo in cui le ferite sono meno visibili. Le tipologie di violenze esercitate da mariti, fidanzati, compagni o ex sono purtroppo molteplici, e poste in essere con l’intenzione di colpire ed umiliare la donna nel profondo (violenze fisiche, sessuali, psicologiche, addirittura economiche).
Tra le mura domestiche le donne vengono colpite in modo subdolo, inaspettato, incapaci di difendersi dai propri compagni di vita tramutatisi in persecutori.

Spesso sono proprio le dinamiche della violenza subita ad indurre la donna ad una sorta di immobilismo, alimentato dalle promesse del partner di cambiare, dal timore di generare un’escalation di violenza, da insostenibili sensi di colpa dovuti alla convinzione di ‘essersi meritate’ quelle punizioni e dalla sensazione di non disporre delle risorse per affrontare il cambiamento necessario.

Il messaggio che passa attraverso la violenza psicologica è che chi ne è oggetto è una persona priva di valore. Ciò induce in qualche modo la donna che la subisce ad accettare in seguito anche comportamenti violenti.
Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione che finiscono così con l’essere accolti dalla donna, al punto che essa non riesce nemmeno a vedere quanto le siano dannosi e insidino la sua identità. Allo stesso tempo il maltrattamento psicologico procura una grande sofferenza, e parte del dolore provato dipende dal non riuscire a dare un nome a questo stato di grave disagio: la donna continua a sentirsi confusa e sofferente, ma senza capirne il perché.
Per questa ragione è sempre importante con le donne parlare e indurle ad esplicitare quello che sta succedendo, perché possano rendersi conto che quello che stanno subendo è una vera e propria violenza. In questi casi, è opportuno richiedere un sostegno esterno, in particolare ai centri antiviolenza, ove sono presenti professioniste in grado di supportare la donna.

Subire violenza è un'esperienza traumatica che produce effetti diversi a seconda del tipo di violenza subita e della persona che ne è vittima. Le conseguenze possono essere molto gravi ed è necessario considerare che la degenerazione di alcune situazioni dipende spesso dal tipo di risposta che una donna riceve nel momento in cui chiede aiuto all'esterno, dal sostegno o mancato sostegno che ha trovato nei familiari non abusanti, nelle amiche o nei professionisti.
Conoscere e riconoscere le conseguenze può aiutare a capire perché una donna si comporta o reagisce in un certo modo.

La violenza provoca profonde conseguenze fisiche, psichiche, alcune con esito fatale..
Le conseguenze immediate consistono in ematomi, fratture (occhio nero, timpano rotto, mascella dislocata, dito o braccia slogate o spezzate), ma gli abusi fisici, sessuali o psicologici hanno spesso conseguenze negative anche a lungo termine.
La violenza implica un'invasione del sé, può annientare il senso di sicurezza della donna, la fiducia in se stessa e egli altri. Purtroppo moltissime donne vittime di violenza soffrono, spesso in silenzio, per anni, di disturbi di vario genere (disturbi del sonno, incubi, cefalea persistente,astenia cronica, flash back, attacchi di panico, paure prima inesistenti, cambiamenti caratteriali, turbe improvvise e violente, vomito, disturbi gastro-intestinali, ecc.).

Il percorso di ricerca di aiuto può essere lungo e difficile. Ogni donna è diversa, ciascuna ha una propria soglia di tolleranza della violenza e si trova ad agire in contesti differenti. Se la donna non è pronta a denunciare il maltrattante e se sussiste coinvolgimento emotivo della vittima si può provare a richiedere, prima della denuncia, l'AMMONIMENTO DEL QUESTORE (provvedimento amministrativo).
Nel caso di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) il tempo utile per la denuncia è prolungato fino a sei mesi e la denuncia è irrevocabile; in alcuni casi può essere procedibile d’ufficio (ES. MINORE DI ANNI 18, SE è COMMESSO DAL GENITORE, TUTORE ART.609 SEPTIES C.P.).
Si può sporgere denuncia anche nel caso di un singolo episodio di violenza quale lesione personale (art. 582 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), come nel caso di violenza privata (610 c.p), minaccia (612 c.p.) e molestia (660 c.p.).

Denunciare una violenza subita è un atto che richiede tantissimo coraggio per affrontare lucidamente un dramma così grande. La scelta è difficile perché spesso la donna che ha subito violenza si sente sola, priva di appoggio, di ascolto e di risorse. Nel caso si scelga di rivolgersi, magari accompagnate e supportate dal Centro Antiviolenza, presso le Forze dell’ordine, quest’ultime segnaleranno l'autore alla Procura della Repubblica e si farà un processo.
È possibile anche ottenere degli interventi immediati, auspicati dalla vittima, se il GIP emette dei provvedimenti di misure cautelari (ad es. allontanamento casa familiare, divieto di avvicinamento ecc.).

Assolutamente no. É importante ricordare che la violenza produce effetti e conseguenze gravissime non solo sulla donna ma anche sui figli, sia che siano essi stessi maltrattati, sia che semplicemente assistano agli episodi di violenza (violenza assistita).
Questi bambini e queste bambine denotano problemi di salute e di comportamento, tra cui disturbi di peso, di alimentazione o del sonno. Possono avere difficoltà a scuola e non riuscire a sviluppare relazioni intime e positive. Possono cercare di fuggire o anche mostrare tendenze suicide. Il vedere o il subire delle violenze da bambini può anche provocare un'interiorizzazione della violenza come modo di risolvere i conflitti.

Al fine di ottenere l’allontanamento è importante denunciare il maltrattante oppure deve essere sorpreso in flagranza della violenza domestica e/o di atti persecutori.

Certo, le Forze dell’Ordine sono inoltre, tenute all'applicazione del regolamento di disciplina (quindi in maniera più severa applicando contemporaneamente sia la legge penale che quella disciplinare interna).

I tempi della magistratura sono abbastanza brevi per le misure cautelari e quelli della Polizia per l'ammonimento ancora più celeri.

Il denunciato sarà invitato a nominare un avvocato e inizieranno le indagini per accertare i fatti denunciati.

Chi commette stalking (atti persecutori art. 612 bis c.p.) commette atti reiterati (quindi più volte azioni di qualsiasi genere (anche non violente) destinate, però, a molestare e controllare la vittima e che producono nella stessa stati di ansia o timore per l'incolumità propria e/o dei propri familiari. Dopo una denuncia per atti persecutori è possibile l'arresto del responsabile se colto in flagranza di atti persecutori o di violenza domestica.

I centri antiviolenza svolgono ormai da trent’anni un insieme di attività finalizzate al contrastodella violenza e al sostegno diretto delle donne che la subiscono. In questi luoghi équipe multidisciplinari composte da professioniste accolgono gratuitamente le donne, con o senza figli, che hanno subito violenza, supportandole nei loro percorsi di uscita dalla violenza attraverso: l'accoglienza telefonica, l'accoglienza personale, l'ospitalità in case rifugio, l’elaborazione complessiva del progetto individuale di uscita dalla violenza.
Le attività svolte dai centri antiviolenza, che garantiscono, entro i limiti previsti dalla legge, la garanzia della riservatezza, sono: consulenza psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno, attività di formazione, attività di sensibilizzazione e prevenzione, attività di rete, raccolta ed elaborazione dati, orientamento ed accompagnamento al lavoro, progettazione di interventi sociali.

In particolare si precisa che la consulenza legale è realizzata da avvocate esperte in violenza di genere al fine di rendere ogni donna più consapevole dei propri diritti e delle possibili azioni da intraprendere in sua tutela.

Indipendentemente dal percorso di uscita che la donna intraprenderà, l’accoglienza, realizzata dall’operatrice d’accoglienza gioca un ruolo fondamentale. Ciò che qualifica l’accoglienza è la capacità di utilizzare le informazioni in modo da facilitare la verbalizzazione del disagio, attraverso la lettura della richiesta di aiuto, favorendo l’esplicitazione dei bisogni della donna ed indirizzandola all’utilizzazione delle risorse.

I centri antiviolenza lavorano in rete con i servizi e le Istituzioni territoriali, pertanto, all’interno dei percorsi di uscita individualizzati è previsto (secondo le esigenze della donna) il raccordo e/o l’accompagnamento presso le Forze dell’Ordine., presso i servizi sanitari d’urgenza, ovvero Pronto Soccorso( e altri servizi in rete).

I motivi che spingono una donna a non denunciare le violenze subite sono tantissimi, e molto delicati: la paura per se stessa e per i suoi figli, la vergogna, la mancanza di mezzi economici, la riprovazione della famiglia o della comunità, e talvolta il senso di confusione e di smarrimento che seguono la violenza subita da un compagno o, peggio, da un familiare.
In questi momenti può essere utile rivolgersi ai centri antiviolenza per essere sostenute nella decisione rispetto alla strada da intraprendere. Ovviamente nei casi di violenza di particolare gravità è prevista, secondo la legge, la procedibilità d’ufficio, ma rivolgersi ad un Centro antiviolenza significa anzitutto, essere sostenute nella comprensione delle tappe, delle azioni e dei tempi da avviare ( la denuncia può essere una tra le azioni). Presso i centri il percorso di uscita è concordato sempre con la donna.

Anche in Italia, nell’ultimo decennio, sono stati avviati e in alcuni casi si sono strutturati, centri d’ascolto per maltrattanti, quali servizi di prima accoglienza e presa in carico di uomini che hanno deciso di intraprendere un percorso di cambiamento rispetto alla propria violenza.

I programmi del Centro d’ascolto uomini maltrattanti si basano su due principi:

  • • le donne e i bambini hanno il diritto di vivere liberamente e in condizioni di sicurezza la loro vita.
  • • gli uomini che negano loro questo diritto devono assumersi la responsabilità del proprio comportamento e scegliere di cambiarlo

I Centri d’ascolto uomini maltrattanti organizzano gruppi psicoeducativi per uomini maltrattanti, condotti da due facilitatori, un uomo e una donna.

In Abruzzo , ad oggi , non esistono centri per l’ascolto e il recupero dei maltrattanti, ma all’interno dei Servizi pubblici e privati aderenti alle Reti Antiviolenza territoriali, vi sono i consultori pubblici e privati, cui è possibile inviare richieste di questo tipo.

Il comportamento violento e di controllo degli uomini raramente si ferma da solo; per fare questo la maggior parte degli uomini ha bisogno supporto e assistenza adeguati.

È importante però non basare la decisone di lasciare o restare con un partner violento sul fatto che lui partecipi o meno ad un programma di ascolto/recupero. Infatti, partecipare ad un gruppo per uomini maltrattanti NON è una garanzia di cambiamento. Alcuni uomini smettono di essere violenti e controllanti con le loro partner. Altri potrebbero interrompere l'uso della violenza fisica, ma, continuare ad usare altre forme di abuso o di controllo.
Se un uomo frequenta i gruppi senza impegno potrebbe non cambiare totalmente le sue modalità di comportamento. Altri uomini hanno bisogno di molto tempo per cambiare, o possono cambiare per un po' di tempo, ma, poi ripiombare nell’uso della violenza.

Bisogna fare attenzione nel distinguere il conflitto familiare dalla violenza domestica. Quando il rapporto è in crisi, ci sono molti motivi di conflitto (tutte le coppie possono essere in disaccordo!), ma questi sono aspetti secondari rispetto alla violenza, che invece si esplica in modo prevalentemente unilaterale con un crescendo di gravità nel tempo.

Nel primo caso, è possibile tentare una terapia di coppia (o mediazione) che si basa su entrambe le parti poiché presuppone una distribuzione paritaria del potere all’interno della coppia stessa. Ma se il tuo partner ti maltrattata e/o agisce violenza (da quella psicologica a quella economica) la terapia di coppia non è adeguata.

Molto spesso la violenza perpetrata nei confronti di una donna coinvolge l’intera famiglia, ripercuotendosi sui figli, anch’essi vittime, o indirettamente, perché meri “osservatori”, o, nei casi più gravi, vittime vere e proprie di violenza diretta anche nei loro confronti. La Legge 119 del 2013, ha previsto un’aggravante, nell’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, quando il fatto è commesso

in presenza o in danno di un minore

. Così anche la sola presenza del minore viene riconosciuta pregiudizievole per la tranquillità e la personalità dello stesso. Va da sé che una querela in tal senso, ha un peso fondamentale nell’ambito di una causa civile per la separazione dei coniugi. Si deve considerare, infatti, che oggi il regime ordinario è quello dell’affidamento condiviso dei figli minori, il che significa, in parole molto semplici, che alla madre ed al padre sono riconosciuti pari diritti e pari doveri ed il tempo trascorso dai figli con i genitori è il medesimo. I genitori sono coinvolti nella vita dei figli nello stesso modo. Una denuncia di violenza, invece, consente alla donna di poter richiedere l’affidamento esclusivo dei figli, evitando che gli stessi debbano trascorrere con il padre lo stesso tempo che trascorrono con la madre, evitando così i pernottamenti presso il padre, le vacanze con il padre ecc…Non si deve pensare che un uomo che picchia una donna possa essere un buon padre.

Generalmente al coniuge economicamente più debole viene riconosciuta l’assegnazione della casa familiare, dove pertanto potrà continuare a vivere unitamente ai figli ed un sostegno economico. Naturalmente l’ammontare dello stesso dipende dal guadagno del coniuge economicamente più forte, dalle spese fisse (mutui, finanziamenti, canoni di locazione ecc…) e da altre varianti. Si consideri, comunque, che ambedue i coniugi sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli, ciascuno in base alle proprie risorse ed alle proprie disponibilità

Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il Giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del Giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Il Giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi congiunti può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (luogo di lavoro, domicilio suo e dei congiunti).
Il Giudice, su richiesta del P.M. può anche ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive dei mezzi adeguati.

Sul punto la Legge 119/2013 ha introdotto importanti modifiche, tra cui l’arresto obbligatorio in flagranza, nell’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia ed altra novità riguarda la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, consentito anche relativamente al reato di minaccia aggravata e di lesioni personali nelle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate e tale misura potrà essere accompagnata dall’imposizione del tanto chiacchierato braccialetto elettronico, che comunque funge sicuramente da deterrente.

La gestione del rapporto tra il genitore maltrattante ed il figlio è molto variabile. Ci sono uomini maltrattanti che le donne descrivono come ottimi padri e uomini maltrattanti dai quali sarebbe bene tenere a distanza i figli il più possibile. In caso di querela, come detto, è molto probabile che un Giudice, sentiti i servizi sociali, decida di affidare i figli alla madre, limitando le visite al padre o regolandole (magari stabilendo la presenza dei servizi).
In assenza di querela, invece, è pressoché improbabile che un Giudice affidi i figli esclusivamente alla madre, stabilendo l’affidamento condiviso, per cui i minori potranno trascorrere con il padre lo stesso tempo che trascorrono con la madre, potendo quindi anche pernottare, da soli, con il padre. La querela, infatti, è fondamentale per portare alla luce il problema della violenza. Sostenere solo in sede di separazione tra i coniugi che il padre è violento potrebbe sembrare del tutto strumentale.

Quanto tempo ha una donna per denunciare una violenza?

609 bis c.p.) il tempo utile per la denuncia è prolungato fino a sei mesi e la denuncia è irrevocabile; in alcuni casi può essere procedibile d'ufficio (ES. MINORE DI ANNI 18, SE è COMMESSO DAL GENITORE, TUTORE ART. 609 SEPTIES C.P.).

Quando si può denunciare il marito?

E', infatti, possibile denunciare un ex marito nel caso di reato di maltrattamenti in famiglia, per offese e insulti in pubblico ma anche privatamente, o per stalking, per esempio se insegue continuamente o chiama al cellullare di continuo.

Cosa succede dopo una denuncia di violenza domestica?

Una volta depositata, con o senza avvocato, la denuncia-querela presso una delle sedi competenti alla ricezione di quest'ultima, le Forze dell'Ordine daranno avvio alle indagini; verrà, quindi, aperto un fascicolo e svolte le verifiche necessarie per valutare se quanto denunciato dalla vittima è fondato oppure no.

Cosa succede se si denuncia il marito per violenza?

Cosa succede dopo una denuncia per violenza privata? Trattandosi di reato procedibile d'ufficio la prima conseguenza di una denuncia per violenza privata sarà l'apertura di un procedimento penale, a carico del soggetto accusato, da parte dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.