Ti è mai capitato di scoprire che qualcuno (parente, amico o conoscente) abbia firmato un documento a tuo nome? Ti è mai capitato che ti venga richiesto di apporre una firma su un foglio bianco che successivamente scopri essere stato riempito di un contenuto da te mai autorizzato? Show Va da sé che quando si firma un documento bisognerebbe sempre controllarne scrupolosamente il contenuto e, se ci venisse richiesto di firmare un foglio bianco, ci si dovrebbe fortemente opporre a tale mala prassi. Tuttavia, nei rapporti
interpersonali, non di rado può accadere che si riponga un’eccessiva fiducia nel prossimo e si sia spinti ad acconsentire a pratiche che, al contrario, andrebbero decisamente rifiutate. La scrittura privata, infatti, è un documento scritto e sottoscritto con firma autografa (cioè grafica, di proprio pugno) o digitale. Ebbene, quando si ritiene che la firma non sia la propria e la stessa è posta su una scrittura privata, si hanno due possibilità per tutelarsi: attendere e vedere se l’altra parte (il destinatario della scrittura) intenda avvalersene o agire a prescindere contestando la firma. Un classico esempio potrebbe essere scoprire l’esistenza di un documento nel quale ci si riconosce debitori di qualcuno ma che porta una firma
falsa, non fatta da noi. In tal caso si può, come detto, attendere di capire se il beneficiario di questa scrittura voglia servirsene ad esempio avviando un’azione di recupero credito nei nostri confronti, pretendendo il pagamento del presunto debito riconosciuto nella scrittura privata oppure agire immediatamente per disconoscere la firma. In entrambi i casi sarà sufficiente inviare, almeno inizialmente, una comunicazione ufficiale, tramite raccomandata o pec, nella quale si disconosce la firma
apposta sul documento in questione, evidenziando che la firma non è la propria, con l’unica differenza che nel primo caso tale comunicazione verrà inviata solo a seguito dell’azione di controparte, mentre nel secondo caso verrà inviata a prescindere da qualsiasi azione di controparte. Va precisato che il disconoscimento della
firma apposta su un documento deve essere tempestivo perchè possa essere efficace. Diversi, invece, sono i casi di firma falsa apposta su scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale o apposta addirittura su un atto pubblico (ma quest’ultima ipotesi è assolutamente residuale in quanto presuppone la responsabilità anche del pubblico ufficiale il quale, in una simile circostanza, risulterebbe palese che non abbia debitamente identificato il sottoscrittore dell’atto). In questi
casi, infatti, il soggetto che appare essere il firmatario, dovrà proporre querela di falso e, al fine di impedire che tale documento possa essere utilizzato nei suoi confronti, non sarà pertanto sufficiente un semplice disconoscimento (tramite raccomandata o pec), ma risulterà necessario avviare un procedimento specifico – quello di querela di falso, appunto – avanti all’autorità giudiziaria competente. Lo stesso dicasi per il caso del foglio firmato in bianco. Quando, invece, si ritiene che siano state commesse condotte di reato (ad esempio, la truffa) si dovrà – se si ritiene – procedere con una denuncia-querela nei confronti di chi ha firmato falsificando la firma. Nel caso in cui chi ha firmato sia a noi sconosciuto, la querela dovrà necessariamente essere proposta contro ignoti. Chi firma al posto di un'altra persona reato?Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. Mettere una firma falsa, per far credere di essere un'altra persona, può anche integrare il reato di sostituzione di persona.
Come contestare una firma falsa?Non occorre andare a processo. In giudizio se si tratta di un atto pubblico: il soggetto leso, oltre a disconoscere la firma falsa, dovrà difendersi presentando una “querela di falso” alle autorità. Il giudice deciderà poi la somma del risarcimento e se necessario, la durata della reclusione.
Cosa fare in caso di disconoscimento di firma?Il disconoscimento della firma permette fin da subito che un determinato documento non abbia un valore legale. Perciò bisogna agire già nelle prime fasi. Se ciò non avviene si deve contestare il tutto quando è già stato riconosciuto dal giudice, quindi si deve procedere con una querela di falso.
Cosa dice l'articolo 476 del codice penale?476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
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