Firma falsa su contratto di finanziamento reato

Ti è mai capitato di scoprire che qualcuno (parente, amico o conoscente) abbia firmato un documento a tuo nome? Ti è mai capitato che ti venga richiesto di apporre una firma su un foglio bianco che successivamente scopri essere stato riempito di un contenuto da te mai autorizzato?
In questi casi, soprattutto quando il documento firmato obbliga il firmatario, ad esempio, al pagamento di una somma di denaro nei confronti di qualcuno o alla stipula di un contratto in realtà mai accordato o non voluto, è legittimo chiedersi come ci si può difendere e cosa si debba fare e, soprattutto, se tale scrittura possa essere effettivamente utilizzata contro il firmatario per pretenderne l’adempimento.

Va da sé che quando si firma un documento bisognerebbe sempre controllarne scrupolosamente il contenuto e, se ci venisse richiesto di firmare un foglio bianco, ci si dovrebbe fortemente opporre a tale mala prassi. Tuttavia, nei rapporti interpersonali, non di rado può accadere che si riponga un’eccessiva fiducia nel prossimo e si sia spinti ad acconsentire a pratiche che, al contrario, andrebbero decisamente rifiutate.
Firmare un documento, infatti, significa far proprio il contenuto di quel documento (anche se questo dovesse essere redatto successivamente alla firma) e tale circostanza espone il firmatario ad assumersi gli obblighi scaturenti dalle dichiarazioni in esso contenute.
Ciò premesso, è bene precisare altresì che una firma può essere apposta su un atto privato o su un atto pubblico, e ciò risulta rilevante dal punto di vista del tipo di attività che si dovrà compiere per contestare la firma, se non si ritiene che sia la nostra.

La scrittura privata, infatti, è un documento scritto e sottoscritto con firma autografa (cioè grafica, di proprio pugno) o digitale.
Qualora la firma sia stata “autenticata”, ossia riconosciuta come autentica da parte di un pubblico ufficiale (può essere un avvocato, un notaio, un pubblico funzionario), la scrittura privata sarà riconosciuta per legge. L’autenticazione da parte di un soggetto legittimato, quindi, fa sì che la scrittura privata abbia efficacia di prova legale, come se fosse un atto pubblico.
L’atto pubblico, invece, è un atto redatto direttamente da un pubblico ufficiale e non vi è bisogno che la firma su di esso sia poi autenticata, poiché la firma viene ritenuta autentica solo per il fatto di essere stata apposta sull’atto pubblico.

Ebbene, quando si ritiene che la firma non sia la propria e la stessa è posta su una scrittura privata, si hanno due possibilità per tutelarsi: attendere e vedere se l’altra parte (il destinatario della scrittura) intenda avvalersene o agire a prescindere contestando la firma. Un classico esempio potrebbe essere scoprire l’esistenza di un documento nel quale ci si riconosce debitori di qualcuno ma che porta una firma falsa, non fatta da noi. In tal caso si può, come detto, attendere di capire se il beneficiario di questa scrittura voglia servirsene ad esempio avviando un’azione di recupero credito nei nostri confronti, pretendendo il pagamento del presunto debito riconosciuto nella scrittura privata oppure agire immediatamente per disconoscere la firma. In entrambi i casi sarà sufficiente inviare, almeno inizialmente, una comunicazione ufficiale, tramite raccomandata o pec, nella quale si disconosce la firma apposta sul documento in questione, evidenziando che la firma non è la propria, con l’unica differenza che nel primo caso tale comunicazione verrà inviata solo a seguito dell’azione di controparte, mentre nel secondo caso verrà inviata a prescindere da qualsiasi azione di controparte.
L’altra parte, qualora voglia comunque servirsi della scrittura privata, dovrà dimostrare che la grafia è la nostra e che, quindi, la firma è autografa.

Va precisato che il disconoscimento della firma apposta su un documento deve essere tempestivo perchè possa essere efficace.
Al riguardo, infatti, è bene precisare che nel processo civile, la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace (ossia non si costituisce nel processo), oppure, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento.
Al contrario, sempre nel processo civile, la parte che nega la propria sottoscrizione dovrà eccepire formalmente il disconoscimento della firma alla prima occasione utile successiva alla produzione del documento. A questo punto, se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la “verificazione”. Con tale richiesta si apre un procedimento (all’interno della causa già instaurata) nel quale si deve verificare che la firma sia effettivamente quella del soggetto. Tale processo di verifica avviene attraverso il confronto tra la firma apposta sul documento contestato e una serie di scritture di raffronto, ossia altri documenti sui quali è apposta la firma. Tale verifica viene effettuata da un esperto, il “grafologo”, appositamente incaricato dal Giudice.
Qualora la firma risulti non autografa e quindi falsa il documento sul quale è stata apposta non potrà in alcun modo essere considerato vincolante per il presunto firmatario, che così sarà quindi ritenuto libero da qualsiasi obbligazione nasca dalla scrittura disconosciuta.

Diversi, invece, sono i casi di firma falsa apposta su scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale o apposta addirittura su un atto pubblico (ma quest’ultima ipotesi è assolutamente residuale in quanto presuppone la responsabilità anche del pubblico ufficiale il quale, in una simile circostanza, risulterebbe palese che non abbia debitamente identificato il sottoscrittore dell’atto). In questi casi, infatti, il soggetto che appare essere il firmatario, dovrà proporre querela di falso e, al fine di impedire che tale documento possa essere utilizzato nei suoi confronti, non sarà pertanto sufficiente un semplice disconoscimento (tramite raccomandata o pec), ma risulterà necessario avviare un procedimento specifico – quello di querela di falso, appunto – avanti all’autorità giudiziaria competente. Lo stesso dicasi per il caso del foglio firmato in bianco.
Va da sé che quanto detto finora accade nel processo civile.

Quando, invece, si ritiene che siano state commesse condotte di reato (ad esempio, la truffa) si dovrà – se si ritiene – procedere con una denuncia-querela nei confronti di chi ha firmato falsificando la firma. Nel caso in cui chi ha firmato sia a noi sconosciuto, la querela dovrà necessariamente essere proposta contro ignoti.

Chi firma al posto di un'altra persona reato?

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. Mettere una firma falsa, per far credere di essere un'altra persona, può anche integrare il reato di sostituzione di persona.

Come contestare una firma falsa?

Non occorre andare a processo. In giudizio se si tratta di un atto pubblico: il soggetto leso, oltre a disconoscere la firma falsa, dovrà difendersi presentando una “querela di falso” alle autorità. Il giudice deciderà poi la somma del risarcimento e se necessario, la durata della reclusione.

Cosa fare in caso di disconoscimento di firma?

Il disconoscimento della firma permette fin da subito che un determinato documento non abbia un valore legale. Perciò bisogna agire già nelle prime fasi. Se ciò non avviene si deve contestare il tutto quando è già stato riconosciuto dal giudice, quindi si deve procedere con una querela di falso.

Cosa dice l'articolo 476 del codice penale?

476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.