Conto corrente con delega in caso di morte

Dettagli Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Buongiorno, una mia Zia era titolare di conto corrente bancario. Con l'aggravarsi delle sue condizioni fisiche, mi sono trovato ad occuparmi personalmente delle sue cure, a tal proposito Lei mi diede delega di operare sul suo conto senza riserve. Mentre lei era ancora in vita, dietro sua richiesta, ho prelevato somme pari alla metà circa dell'ammontare complessivo dei risparmi presenti sul libretto, da Lei donatemi come riconoscenza per il mio operato. Alla sua morte (senza testamento), l'asse ereditario è composto da: i suoi cinque fratelli ancora in vita e da me.
La Zia lascia un appartamento ed il suddetto conto su cui avevo delega. Uno dei miei zii (fratello della deceduta) asserisce che io mi sia appropriato indebitamente delle somme da me prelevate con delega, di cui mia Zia era a conoscenza, e pretende la restituzione delle suddette somme prima di procedere alla successione e mi minaccia di azioni legali. Come devo agire? Potevo prelevare le suddette somme, visto che ero autorizzato dall'intestatario del conto? Ribadisco che i prelievi sono stati operati quando il delegante era ancora in vita e che nessun movimento è stato fatto dopo la sua morte. Grazie.

RISPOSTA

Non sei tenuto per legge alla restituzione delle somme prelevate, per i seguenti motivi:

1) le operazioni di prelievo sono state fatte quando la titolare del conto era in vita; la titolare-delegante ti aveva regolarmente delegato per effettuare prelievi, con il suo consenso.
2) Laddove avessi prelevato dopo la morte della titolare, avresti commesso il reato di appropriazione indebita.
3) Ti sei preso cura della zia prestando assistenza alla stessa, senza essere tenuto a farlo, visto che ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, spettava ai fratelli prendersi cura della sorella e non al nipote.
4) Quand'anche si fosse trattato di una donazione di denaro a tuo favore, ossia anche dando ragione allo zio-accusatore, le donazioni fatte ai nipoti non sono assoggettate a collazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile (soggetti tenuti alla collazione), quindi non devono essere imputate all'asse ereditario.

… che lo zio faccia quello che vuole … non sei tenuto a restituire nulla, nemmeno in caso di donazione di denaro da parte della zia deceduta.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Art. 433 del codice civile. Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 737 del codice civile. Soggetti tenuti alla collazione.

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

Fonti:

  • Art. 433, 737 del codice civile

Quando muore qualcuno che ha un conto corrente, la banca provvede immediatamente a bloccare il conto, finchè gli eredi (legittimi o testamentari) non si presenteranno a chiedere lo svincolo delle somme depositate sul conto.

Ma non è sempre detto che la liquidazione agli eredi avvenga automaticamente, soprattutto se tra di loro c’è disaccordo.

  • La documentazione da presentare alla banca per la liquidazione del conto
  • Cosa succede se non tutti gli eredi si presentano per chiedere lo svincolo?
  • Come ci si può difendere se la banca non procede alla liquidazione?

La documentazione da presentare alla banca per la liquidazione del conto

Intanto gli eredi dovranno comunicare alla banca, ove quest’ultima già non lo sappia, che il correntista è deceduto, quindi si dovrà presentare il certificato di morte del correntista.

1) Altro documento necessario è l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

a. Il primo è un atto pubblico con il quale un erede rende una dichiarazione al notaio o al cancelliere del tribunale con cui attesta le generalità complete di tutti gli eredi e i rispettivi rapporti di parentela con il defunto.

b. Il secondo invece, è una dichiarazione resa alla pubblica amministrazione e che attesta stati, fatti o qualità personali di diretta conoscenza dell’interessato o relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza. Affinché la banca possa accettare la dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa davanti al pubblico funzionario incaricato a ricevere la pratica (timbro e firma del funzionario devono quindi essere chiaramente visibili) oppure ricevuta da un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato, e deve riportare l’indicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

2) Copia di documento di identità e codice fiscale degli eredi

3) Laddove sia stato lasciato un testamento, esso deve essere presentato alla banca dopo la sua pubblicazione e registrazione

4) Copia della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione (qualora l’eredità sia devoluta al coniuge e/o a parenti in linea diretta, l’attivo non superi 100mila euro, l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali).

Presentando la documentazione suddetta, la banca dovrà necessariamente e celermente procedere a liquidare agli eredi le somme a loro spettanti secondo le quote ereditate!

Cosa succede se non tutti gli eredi si presentano per chiedere lo svincolo?

Può capitare che uno o più coeredi non intendano presentarsi per chiedere lo svincolo del conto o, addirittura, che uno o più di loro si oppongano allo svincolo.

Un esempio? C’è una diatriba in corso tra gli eredi e, per timore che si disperda il denaro del de cuius, uno di loro scrive alla banca chiedendo di mantenere bloccato il conto, senza liquidare nessuno.

Ebbene, la banca non può negare ad un coerede di ottenere la propria quota, anche se gli altri coeredi si oppongono!

La Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 24657/2007 a Sezioni Unite e, successivamente, con l’ordinanza n. 27417/2017, ha affermato che <<ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la banca possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi>>!

Questo orientamento è ormai seguito anche dall’Arbitro Bancario Finanziario (organismo dedito alla risoluzione stragiudiziale di controversie con le banche), che con la recente decisione n. 9784/2020 ha ammesso che <<ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria>>.

Resta inteso che, il pagamento compiuto dalla banca a mani del coerede ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie (asserite) ragioni solo nei confronti di chi ha ottenuto la liquidazione della propria quota.

Hai problemi con la tua banca?

Contattaci per avere al tuo fianco un avvocato esperto!

Come ci si può difendere se la banca non procede alla liquidazione? 

Spesso purtroppo le banche non seguono le indicazioni dei giudici e dell’ABF e, quindi, se un coerede si oppone allo svincolo da parte della banca delle somme spettanti pro quota ad un altro erede, bloccano tutto il conto corrente.

Abbiamo visto che questa condotta della banca non è legittima. Ma come difenderci?

Le strade che si possono percorrere sono le seguenti:

  • Intanto si può fare un reclamo alla banca, che deve rispondere al cliente entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari. Il termine è ridotto a 15 giorni lavorativi per la risposta ai reclami che hanno per oggetto servizi di pagamento.
  • Se il reclamo non porta al risultato sperato, si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, che provvederà a prendere contatti con la banca per avere da quest’ultima una propria versione dei fatti, dopodichè emetterà una decisione. Le decisioni dell’ABF tuttavia non sono vincolanti come quelle giuridiche, ossia non possono imporre alla banca di pagare come potrebbe fare un giudice, ma se la banca non ottempera la notizia è resa pubblica per 5 anni.
  • Si può ricorrere al Giudice (Tribunale o Giudice di Pace in base alla somma che si rivendica), per ottenere un decreto ingiuntivo con cui si ingiunge alla banca di pagare la somma. Se la prova del credito è fondata su prova scritta, il decreto sarà rilasciato in via provvisoriamente esecutiva, quindi entro 10 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto la banca dovrà pagare.
  • Si può invitare la banca alla mediazione obbligatoria, per trovare un accordo davanti ad un organismo di mediazione e, se ciò non avviene, si può introdurre una causa ordinaria (davanti al Tribunale o al Giudice di Pace in base alla somma che si rivendica).

© Riproduzione riservata avvocaticollegati.it

Come evitare il blocco del conto corrente in caso di morte?

Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, non esiste un modo per evitare che la banca blocchi un conto corrente di un defunto, anche nel caso di conti correnti cointestati. O meglio, non esisteva un modo per evitare che la banca bloccasse un conto corrente in caso di morte dell'intestatario.

Quando muore una persona il conto in banca viene bloccato?

In genere, la banca blocca il conto fino alla presentazione da parte degli eredi della dichiarazione di successione. Per lo sblocco bisogna inviare alla banca la ricevuta di invio della dichiarazione, cartacea o telematica. Dopo questo lo sblocco avviene secondo i tempi previsti dalla banca.

Cosa succede al conto corrente in caso di morte?

Quando muore qualcuno che ha un conto corrente, la banca provvede immediatamente a bloccare il conto, finchè gli eredi (legittimi o testamentari) non si presenteranno a chiedere lo svincolo delle somme depositate sul conto.

Quando decade la delega?

La delega cessa in modo automatico nel momento in cui avviene la morte dell'intestatario o di uno degli intestatari del rapporto in essere.