Art 3 costituzione uguaglianza formale e sostanziale

Uguaglianza formale = E' un principio in cui si afferma l'uguaglianza delle persone, dei cittadini. Non c'è differenza nella posizione dei cittadini rispetto alla legge "Tutti sono uguali di fronte alla legge", l'art. 3 della Costituzione Uguaglianza sostanziale = uguaglianza che si verifica nella realtà, è lo Stato a doverla perseguire e farla ottenere. Es. Se a una persona diversamente abile viene impedito l'accesso a un pubblico ufficio perché manca un ascensore o una rampa di scivolo, non c'è uguaglianza sostanziale, c'è solo quella formale, quindi sarà lo Stato a dover provvedere all'istallazione di un ascensore. L'uguaglianza davanti alla legge è detta formale; ma la parte più innovativa dell'art. 3 sta nel secondo comma, laddove si afferma che per rendere effettiva l'eguaglianza fra i cittadini, lo Stato deve fare interventi che tutelino e migliorino le condizioni delle categorie svantaggiate.

Cosa dice e cosa significa l’art. 3 Cost, in cosa consiste il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Indice

  • 1 Uguaglianza o invidia?
  • 2 Uguaglianza ma solo tra uguali
  • 3 Le diversità 
  • 4 Il principio di uguaglianza sostanziale
  • 5 La norma incompiuta

Uguaglianza o invidia?

Dai tempi della rivoluzione francese, ogni moderna democrazia si basa su due pilastri: la libertà dallo Stato-padrone e l’uguaglianza tra i cittadini. Questa uguaglianza è sancita, in Italia, dall’articolo 3 della Costituzione che pertanto costituisce una delle norme chiave di tutto il nostro ordinamento. Prova ne è il fatto che si tratta dell’articolo più utilizzato nei ricorsi alla Corte Costituzionale per sostenere l’illegittimità di alcune norme e rimuoverle.

Per parafrasare una frase di Totò si può dire che il diritto è una livella, ma che funziona solo per categorie generali. E difatti la prima applicazione dell’articolo 3 si può già intravedere nella forma che deve avere la legge. La legge deve essere generale e astratta. «Generale» perché non può rivolgersi a singoli individui ma a una serie di soggetti indeterminati nella loro identità, evitando così privilegi. «Astratta» perché non può riferirsi a fatti specifici ma ad una serie ipotetica di fattispecie. 

Si vuol così evitare che il legislatore possa rivolgersi – nel bene o nel male – solo ad alcuni cittadini e non a tutti. Nel nostro ordinamento sono infatti vietate le leggi «ad personam», destinate cioè a soggetti specifici o a condizioni talmente definite da potersi applicare solo a isolati e predeterminati casi.

La scritta «La legge è uguale per tutti» campeggia nei tribunali per ricordare che non ci possono essere trattamenti differenziati in base a titoli, condizioni sociali o economiche.

Russell diceva che, alla base della democrazia, c’è l’invidia. Ciò che spinge i cittadini a pretendere l’uguaglianza non è l’altruistica ambizione di un popolo ove tutti siano trattati allo stesso modo, abbiano le medesime possibilità e pari diritti, ma l’egoistica pretesa di avere per sé ciò che gli altri già hanno. Non è un «lotto affinché anche tu abbia ciò che ho io» ma un «pretendo di avere ciò che hai tu».

L’invidia diventa così la principale forza motrice della giustizia tra classi diverse, nazioni e sessi differenti. Ma è anche vero, continuava Russell, che la giustizia risultante dall’invidia ha molte probabilità di essere la peggiore: una giustizia che consiste nel diminuire i privilegi del fortunato, piuttosto che nell’accrescere quelli dello sfortunato.  

Uguaglianza ma solo tra uguali

Spesso, il principio di uguaglianza viene richiamato a sproposito. Si pretende di ottenere ciò che gli altri hanno anche quando le condizioni che giustificano un determinato trattamento sono differenti. Attenzione a non cadere in facili equivoci: il principio di uguaglianza non richiede che tutti i cittadini siano trattati allo stesso modo ma che «tutti coloro che si trovano in una determinata condizione» siano trattati allo stesso modo. A situazioni uguali corrisponde uguale trattamento; a situazioni differenti invece deve corrispondere un trattamento diverso. 

Il ricco non può pretendere gli stessi sconti fiscali riconosciuti al povero. Il sano non può parcheggiare negli stalli adibiti ai disabili. Chi ha già una casa non può esigere anche l’alloggio popolare. Insomma, non si può pretendere una parità assoluta, ma solo una parità relativa. Se così non fosse, in nome di un’uguaglianza assoluta e generica si realizzerebbe un’enorme ingiustizia: la negazione delle diversità naturali finirebbe per confliggere con il principio di uguaglianza. È sbagliato dire «la stessa cosa a tutti»; è corretto invece affermare «la stessa cosa agli stessi». 

C’è dunque un lato dell’articolo 3 che vieta le disparità di trattamento; e un altro lato che le impone. Il punto è che spesso non a tutte le disuguaglianze viene dato lo stesso peso e così il legislatore si trova a penalizzare determinate condizioni per agevolarne altre, o viceversa, in un’ottica a volte clientelare. Ad esempio, ci sono leggi che garantiscono ai disabili il diritto all’assunzione ma non è altrettanto previsto per i poveri, per i meridionali o per le donne single con figli da mantenere.

Ed è proprio questo che fa sì che l’articolo 3 della Costituzione sia il più inflazionato nei ricorsi alla Corte Costituzionale. 

Qui sta la maggiore difficoltà dell’applicazione dell’articolo 3: gli esseri umani nascono naturalmente disuguali tra loro. E come se ciò non bastasse, la vita stessa li porta ad essere diversi. Come diceva Pirandello «Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io». Ognuno di noi ha una sua storia alle spalle che lo porta ad essere diverso. Come potrebbe però la legge valutare tutte queste diversità? Si finirebbe per scrivere una legge per ogni cittadino. Questo è chiaramente impossibile, ragion per cui anche il principio di uguaglianza non può essere applicato alla lettera. 

Le diversità 

L’articolo 3 sancisce che la legge non può fare discriminazioni in base al sesso dei cittadini, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. L’elenco è così ampio da ricomprendere qualsiasi forma di diversità, anche quelle non espressamente indicate. Ad esempio, è stata ritenuta illegittima la norma che, nei concorsi pubblici, pone un requisito minimo di età, per quanto le condizioni anagrafiche non siano contemplate nell’articolo 3. Lo stesso vale per l’altezza: secondo la giurisprudenza, è discriminatorio prevedere un’altezza minima per accedere al posto di capotreno trattandosi di un requisito non pertinente alle mansioni svolte. Come diceva Seneca (De beneficiis, III, 19-28), «lo schiavo ha la stessa natura del padrone e può egualmente possedere la virtus; giacché solo la sorte fa diventare schiavi».

C’è piuttosto da chiedersi perché l’articolo 3 parli di «razza». La ricerca del genoma umano ha infatti dimostrato che tra gli uomini esistono diversità nella fisionomia, nel colore della pelle, nella forma degli occhi, nell’altezza o nella corporatura ma, a livello scientifico, non si può parlare di razze sulla base del Dna. Le differenze riscontrabili corrispondono a diversità etniche, che però sono appartenenti a un’unica razza, quella umana. La ragione dell’uso di questo termine va cercata proprio nella volontà di contrastare le tragiche teorizzazioni, che furono alla base del nazismo e poi del fascismo, sulle “razze inferiori”. I padri costituenti quindi, con l’uso di questo termine, non vollero affermare l’esistenza delle razze, ma l’esatto contrario: hanno voluto affermare che non si possono operare differenze di trattamento fondate sulla presunta esistenza di razze.

Il principio di uguaglianza sostanziale

I padri costituenti si accorsero che non bastava sancire l’uguaglianza tra i cittadini se poi lo Stato non si fosse attivato per eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono all’applicazione concreta ed effettiva di tale principio. Ecco spiegata la ragione della seconda parte della norma in base alla quale la Repubblica si fa carico di rimuovere ogni impedimento che limita la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Certo, questo non significa che tutti dovranno diventare medici, avvocati, imprenditori, presidenti della repubblica, atleti, attori; ma a tutti vanno offerte le possibilità e i mezzi per tentare di diventarlo. Il principio di uguaglianza non deve essere confuso come assistenzialismo puro, come interferenza dello Stato nella libera autodeterminazione dei cittadini. La Repubblica si impegna solo a mettere a disposizione tutti i mezzi per potersi misurare, in condizioni di parità sostanziale (e non solo formale), con gli altri cittadini, rimuovendo le difficoltà che alcuni di questi – per colpe non a loro imputabili – hanno. Il risultato finale dipenderà pur sempre dalle capacità e dall’impegno che ciascuno potrà o vorrà profondere nella propria attività. 

Ai meno abbienti si può riconoscere una borsa di studio per sostenere le spese connesse con gli studi, ma non già una laurea o un lavoro. Insomma, l’uguaglianza riguarda i mezzi e non il risultato. 

La norma incompiuta

Tutti sanno che ciò che abbiamo appena detto non corrisponde a verità. Ci sono molte diversità nel nostro Stato, discriminazioni, situazioni di disagio economico non eliminate, difficoltà all’accesso all’istruzione, alla giustizia, alle prestazioni socio assistenziali, all’assistenza sanitaria. C’è diversità tra uomini e donne, ricchi e poveri, gay ed etero, nord e sud. L’errore dell’articolo 3 è nell’uso del verbo nella forma indicativa. Doveva essere un condizionale. Tutti i cittadini «dovrebbero essere uguali davanti alla legge. Tutti dovrebbero avere pari dignità». 

Nel leggere l’articolo 3 si può cadere nella tentazione di ritenere dovuto tutto e subito. Invece così non è, perché lo Stato non è onnipotente. La Repubblica si impegna «a rimuovere gli ostacoli…» ma non è detto che possa o sappia farlo. Si parla a riguardo di norme programmatiche, un po’ come il diritto al lavoro, proclamato sulla carta ma inesistente nei fatti: sono norme cioè che dettano un programma, un obiettivo per lo Stato, da promuovere in futuro, con i mezzi di volta in volta disponibili. Insomma, c’è lo sforzo a risolvere i problemi ma non la bacchetta magica. 

Basti pensare che il Codice delle pari opportunità, sul riconoscimento alle donne degli stessi diritti degli uomini, è stato partorito solo nel 2017, a distanza di quasi 60 anni dalla Costituzione. Eppure il «sesso» è proprio il primo degli aspetti che l’articolo 3 richiama. L’incorreggibile ritardo dello Stato italiano… 


Che cosa afferma il principio di uguaglianza sostanziale?

Per uguaglianza SOSTANZIALE si intende che le leggi, oltre ad essere uguali per tutti, devono però prevedere leggi speciali a favore delle categorie più deboli.

In che cosa consiste il principio di uguaglianza sancito dall articolo 3 della Costituzione italiana?

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Che cosa si intende per principio di uguaglianza?

Il principio di uguaglianza 1) definizione: Si definisce uguaglianza “quando i diritti di tutti gli uomini ,sono uguali senza alcuna distinzione di sesso razza, lingua, religione,opinioni”.

Quanti tipi di uguaglianza ci sono?

Si divide in due parti, che definiscono due diversi concetti: quello di uguaglianza formale e quello di uguaglianza sostanziale.