Fermo amministrativo per guida in stato di ebbrezza

Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche comporta sanzioni diverse a seconda della quantità di alcool presente nel sangue: quando diventa un illecito penale?

La guida in stato di ebbrezza non sempre costituisce reato. In alcune ipotesi il trasgressore va soltanto incontro ad una sanzione amministrativa. Il codice della strada prevede una serie di casi ordinati in via gradata, ad ognuno dei quali fa corrispondere una pena maggiore o minore a seconda del tasso alcolemico riportato dal conducente del veicolo. Vediamo tutto nel dettaglio.

Cosa dice la legge

Cosa afferma la legge sulla guida in stato di ebbrezza? Va innanzitutto fatta una premessa: è punibile solo il soggetto colto nell’atto di guidare veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Al contrario, non è sanzionabile chi, pur essendo in stato di ebbrezza, si trovi con il veicolo fermo o in sosta. Ciò si rinviene dal testo normativo, ove si afferma testualmente che è vietato «guidare» in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche.

La norma mira a prevenire la pericolosità del soggetto che conduca un mezzo dopo aver assunto le suddette sostanze. Di solito costui è in grado di guidare, ma risulta molto pericoloso perché le sue capacità vengono drasticamente limitate (vista meno acuta, minore capacità di calcolare le distanze di sicurezza, minore capacità di giudicare le normali situazioni di guida, mancanza di prontezza di riflessi e così via).

Come già affermato, non sempre la guidare in stato di ebbrezza ha rilevanza penale. In un caso, infatti, il conducente va incontro ad una sanzione pecuniaria amministrativa. Vediamo quando.

Il primo stadio: non c’è rilevanza penale

La sanzionabilità della guida in stato di ebbrezza si determina in base alla quantità di alcool presente nel sangue del guidatore. Esiste una soglia minima di tasso alcolemico che, se non oltrepassata, non comporta neppure l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Tale valore equivale a 0,5 grammi per litro (g/l).

Superata la soglia indicata, si inizia con le sanzioni. Se infatti il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8g/l, si configura solo un illecito amministrativo: il trasgressore è punito con una sanzione pecuniaria che va da euro 532 a euro 2.127. Non basta: viene anche prevista la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

La guida in stato di ebbrezza assume rilevanza penale se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l: diventa quindi un reato. Infatti, se il tasso alcolemico rilevato si assesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono:

  • ammenda da euro 800 a euro 3.200 (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino);
  • arresto fino a sei mesi;
  • sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l

Qualora il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, si avrà:

  • ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 del mattino);
  • arresto da sei mesi a un anno;
  • sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).

Se il soggetto commette più violazioni nell’arco di due anni, la patente è revocata. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se viene disposta la sospensione condizionale della pena) è sempre ordinata la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, a meno che non appartenga a persona estranea all’illecito.

Se il conducente ha provocato un incidente

Se chi guida in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale, tutte le sanzioni viste sono raddoppiate. Inoltre, il veicolo interessato è sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni, a meno che appartenga a persona estranea all’illecito. Se il conducente guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente gli sarà revocata.

Guida in stato di ebbrezza notturna

Come si è visto, se le condotte penalmente rilevanti (tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l e superiore a 1,5g/l) sono commesse tra le ore 22 e le ore 7, le ammende previste sono aumentate da un terzo alla metà. Si tratta di una circostanza aggravante, il cui verificarsi quindi comporta un aumento della pena base prevista. Non basta, perché se all’autore del reato sono riconosciute attenuanti, queste ultime non possono prevalere o essere giudicate equivalenti all’aggravante descritta. Ne deriva che il giudice (Tribunale in composizione monocratica) dovrà prima operare l’aumento di pena previsto e successivamente (sulla pena risultante da tale operazione) applicare la diminuzione per le attenuanti riconosciute.

Trasporto del veicolo

Se non viene disposto il sequestro del veicolo e quest’ultimo non possa essere guidato da altra persona idonea, il mezzo stesso può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino all’autorimessa più vicina, dove viene lasciato in consegna al proprietario o al gestore della stessa (che lo terrà in custodia). Le spese necessarie per recuperare e trasportare il veicolo sono tutte a carico del trasgressore.

Lavoro di pubblica utilità

La legge prevede un caso in cui le pene descritte (arresto e ammenda) possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità, sempre che non vi sia opposizione dell’imputato. In pratica, il trasgressore viene chiamato a svolgere un’attività non retribuita a favore della collettività «da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze». La durata del lavoro di pubblica utilità è la seguente:

  • un giorno di arresto equivale a un giorno di lavoro;
  • 250 di ammenda equivalgono a un giorno di lavoro (ad esempio 1.000 euro di ammenda = 4 giorni di lavoro).

Se il lavoro è svolto correttamente, il giudice fissa un’apposita udienza in cui:

  • dichiara estinto il reato;
  • riduce della metà la durata della sospensione della patente;
  • revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Se vengono violati gli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, il giudice, dopo aver adeguatamente valutato i motivi, l’entità e le circostanze della violazione:

  • revoca il lavoro di pubblica utilità ripristinando la pena originariamente comminata (ammenda e arresto);
  • ripristina la sospensione della patente e la confisca.

Chi guida in stato di ebbrezza non può essere ammesso al lavoro di pubblica utilità se:

  • sotto l’effetto dell’alcool ha provocato un incidente stradale;
  • è già stato precedentemente ammesso al suddetto beneficio.

Cosa fare se si viene fermati. 

L’automobilista che è stato fermato per essere sottoposto alla prova dell’etilometro deve infatti essere informato che può essere assistito da un avvocato. Se le forze dell’ordine non lo avvertono, vuoi per negligenza vuoi per dimenticanza, il risultato può essere invalidato. La nullità del test può, però, essere eccepita soltanto fino alla sentenza di primo grado.

Molto spesso capita che i test dell’alcol vengano effettuati in situazioni confuse. Così accade che l’agente non informi l’automobilista che “può farsi assistere da un legale”. Non solo. Capita anche troppo spesso che le forze dell’ordine si dimentichino di avvertire dei complicatissimi atti che vengono poi inviati al magistrato penale. La guida in stato di ebrezza è una semplice violazione amministrativa solo quando il tasso alcolemico si attesta tra gli 0,51 e gli 0,80 grammi al litro. Sopra questi valori l’alcol test, invece, è il primo atto di una vera e propria indagine giudiziaria.

Gli agenti possono procedere col test solo dopo aver avvertito l’automobilista di tutti i suoi diritti. Tra questi c’è appunto la possibilità di farsi assistere da un legale. “Gli agenti possono procedere comunque se l’avvocato del conducente non arriva in tempi brevi”. Le Sezioni unite non specificano quanto tempo abbia l’avvocato per arrivare. Si sono solo limitate a far notare che in caso di eccessivo ritardo del legale il risultato dell’alcol test rischia di “non riflettere più la situazione esistente nel momento in cui l’interessato stava guidando”.

Il Rifiuto di sottoporsi all’etilometro e la particolare tenuità del fatto

Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è stato oggetto di una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 13682 del 2016.

Questa sentenza ha ritenuto l’articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto), di recente introduzione, applicabile alla fattispecie del rifiuto di sottoporsi all’etilometro (reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada).

Il giudice di legittimità ha ritenuto che la particolare tenuità del fatto debba ritenersi riferibile non soltanto ai reati commissivi ma anche a quelli omissivi. Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è fra questi ultimi. Sarà compito dell’organo giudicante valutare la particolare inoffensività del rifiuto nel caso concreto, attraverso tre indici di valutazione.

Tali tre indici sono:

Le modalità in cui è stato manifestato detto rifiuto.

L’esiguità del pericolo o del danno.

Il grado di colpevolezza del rifiutante.

Ove il giudice ravvisi la particolare tenuità del fatto potrà pronunciare sentenza di assoluzione, con tutte le conseguenze connesse favorevoli all’imputato.

Quando è solo una sanzione amministrativa

Non riguarderà invece la soglia al di sotto della quale sia prevista soltanto una sanzione amministrativa. Il secondo comma, lettera a) dell’articolo 186 del Codice della Strada, infatti, prevede una sanzione pecuniaria che va da euro 527 a euro 2.108. La sanzione si applica a chi venga trovato alla guida con tasso alcolemico compreso fra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Tale fattispecie non ha rilevanza penale e si tratta soltanto di una sanzione amministrativa. L’interpretazione delle Cassazione in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore non avrà in questo caso alcun rilievo. Sarà in questo caso possibile promuovere un ricorso davanti al Giudice di Pace ove ne sussistano i presupposti.

Come comportarsi in caso di fermo

Sarà capitato di essere fermati dagli organi di polizia giudiziaria, dai quali vi era rivolto l’invito a sottoporvi al test dell’etilometro. Ebbene, in considerazione di alcuni articoli di stampa, vi sarà stato consigliato di rifiutare di sottoporvi al test.

Non risponde al vero che il rifiuto sia conveniente.

Infatti, l’art 186, comma 7, del CDS stabilisce che, in caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente sia punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno nonché con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida  per  un  periodo  da  sei mesi a due anni e della confisca del veicolo.

Che fare se si è stati fermati alla guida in stato di ebbrezza e successivamente vi notificano un decreto penale di condanna?

Se lo pagate, il reato si estingue, ma probabilmente l’importo sarà molto alto (oltre 15 mila euro).

In ogni caso il consiglio che vi diamo e’ sempre quello di non mettervi mai alla guida quando “alticci”, anche se la quantita’ di alcool consumato e’ esigua.

Aldila’ di qualunque tipo di accertamento sempre volto alla tutela e alla sicurezza degli automobilisti e dei passeggeri, va tenuta in considerazione l’incolumita’ propria e quella degli altri.

Guidare dopo aver bevuto anche una modesta quantita’ di alcol o dopo avere consumato sostanze stupefacenti, mette seriamente in pericolo la vostra vita e quella degli altri.

Siate responsabili, sempre. La vita prima di ogni altra cosa.

Per info, assistenza o consulenza, contatta i nostri professionisti.

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Quanto dura il ritiro della patente per stato di ebbrezza?

Sospensione a seguito di condanna se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, la sospensione della patente sarà da sei mesi ad un anno; se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, la sospensione della patente va da uno a due anni (e vi sarà anche il sequestro e la confisca del veicolo).

Cosa succede a chi viene fermato in stato di ebbrezza?

sanzione amministrativa pecuniaria; arresto e ammenda; sospensione o revoca della patente; confisca del veicolo.

Come evitare la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza?

Per legge, infatti, è possibile evitare la confisca dell'auto convertendo in lavori socialmente utili la pena stabilita dal giudice, cioè la multa e l'arresto. Le condizioni sono le seguenti: 1 giorno di lavoro presso un ente pubblico, un'associazione di volontariato, una Onlus, ecc.

Quali sono le sanzioni per guida in stato di ebbrezza?

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 543 a 2.170 euro, sospensione patente da 3 a 6 mesi. Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.