Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo su fattura enel

Sei in lite con il tuo fornitore di energia elettrica, gas o acqua? potresti avere bisogno di un avvocato a Roma che si occupi di controversie in materia di energia.

Forse hai già letto la nostra guida al cittadino, e se non l’hai fatto forse troverai li le risposte alle casistiche più frequenti nelle liti con le Utility (come Enel, Eni, Acea, A2A, Hera, per dirne alcune).

Spesso la lite con il fornitore di energia, gas e acqua si può prevenire, ad esempio impugnando immediatamente le fatture o i conguagli con reclamo e presentando domanda di conciliazione.

Quando invece è arrivato un decreto ingiuntivo dal fornitore, allora serve un avvocato civilista, ma andiamo con ordine.

Le fatture di energia e gas si prescrivono in 2 anni

Le fatture di luce e gas si prescrivono in 2 anni.

Significa che decorsi due anni dal momento dei consumi, l’ENEL o l’ACEA non potrà più domandarti il pagamento delle somme.

E difatti la Legge 205/2017 ha previsto che nei contratti di fornitura di:

  • energia elettrica,
  • gas
  • e servizio idrico

il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni.

A decorrere dal 1/1/2020 la norma che impediva la prescrizione in caso di responsabilità dell’utente è stata abrogata con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale e vale sempre pertanto sempre la prescrizione biennale.

Dunque anche in caso di contatori all’interno di casa, o sui balconi, in caso di mancata collaborazione da parte del cliente la prescrizione resta sempre di due anni.

Il mercato di default del gas

Il mercato di default del gas è il mercato in cui viene a trovarsi il cliente che non abbia pagato il suo precedente fornitore e a cui sia impossibile sigillare il contatore, in quanto all’interno di un appartamento o su di un balcone non accessibile agli operatori Italgas.

Nel mercato di default il cliente continuerà a ricevere le fatture da un operatore, scelto in base alla zona territoriale in questione.

Il Servizio di Default ha natura temporanea non potendo essere erogato per più di sei mesi.

Il Cliente deve, pertanto, sottoscrivere un nuovo contratto che garantisca una nuova fornitura che decorra prima del termine di 6 mesi dalla data di attivazione del Servizio; diversamente, a partire dal sesto mese successivo all’attivazione e fintanto che non avrà sottoscritto un nuovo contratto, il fornitore di Default, pur continuando ad erogare il Servizio di Default, sarà tenuto ai sensi della normativa vigente a maggiorare le condizioni economiche applicate alla fornitura, aumentandole del corrispettivo INAUI.

Peraltro è facoltà dell’operatore presentare ricorso al Tribunale per ottenere l’autorizzazione all’accesso presso l’immobile anche tramite ufficiale giudiziario, al fine di sigillare il contatore.

Le tariffe a prezzo fisso di energia e gas

Le tariffe a prezzo fisso di luce e gas, stipulate da privati e imprese con operatori del mercato libero sono messe a dura prova dalla crisi energetica del 2022.

Le tariffe a prezzo fisso erano sempre modificabili con un preavviso di tre mesi, tanto per la luce quanto per il gas: ne consegue che non si trattava mai di un vero vincolo per l’operatore.

L’art. 3 del d.l.  115/2022 (cd. Decreto Aiuti Bis) prevede tuttavia che:

“1. Fino al 30 aprile 2023 e’ sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorchè sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto [10 agosto 2022], salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate“.

Se hai ricevuto una modifica del prezzo indicato nel contratto di gas e luce dall’12 maggio 2022 in poi, hai quindi diritto a mantenere il vecchio prezzo, e puoi pretendere ciò con reclamo, conciliazione ed eventualmente aderendo alle class action che il nostro Studio sta predisponendo contro alcuni operatori.

Il ritardo nel pagamento delle utenze di energia e gas

Con la crisi energetica del 2022 sono esplosi i ritardi nel pagamento delle utenze di energia e gas da parte di piccole e medie aziende.

I bilanci delle principali aziende di energia ci dicono che il tempo medio di ritardo nei pagamenti è di circa tre mesi.

In particolare molti clienti stanno ricevendo disdette unilaterali da parte degli operatori energetici, o variazioni contrattuali dirette a chiudere i contratti a “prezzo fisso”.

In caso di ritardo si ricorda che l’operatore energetico può procedere alla chiusura dell’utenza, al recupero del CMOR e poi alla notifica di un decreto ingiuntivo per il recupero del credito.

Cosa fare se ricevi un decreto ingiuntivo in materia di energia o gas?

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo dall’impresa con la quale hai stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica o gas, una fattura relativa ad importi da te già corrisposti?

Dal momento della ricezione del decreto ingiuntivo hai 40 giorni per fare opposizione tramite un avvocato. 

Se non fai opposizione il debito diventa definitivo e non più contestabile.

L’opposizione determina una causa a rito ordinario che può durare anni e al termine del quale il Giudice di Pace o il Tribunale emetterà una sentenza.

Oggi affrontiamo il tema di una interessante sentenza, resa a seguito dell’impugnazione di un decreto ingiuntivo, che come sappiamo non richiede il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione dinnanzi l’ARERA.

Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato in seguito ad un’opposizione a decreto ingiuntivo con il quale il fornitore di energia elettrica pretendeva delle somme a titolo di conguaglio relative ad importi già pagati, in precedenza, dall’utente.

L’utente ha difatti provveduto alla “rateizzazione dell’importo, regolarmente pagato in conformità con la transazione stipulata”.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’utente ha adito il Tribunale di Milano impugnando il decreto ingiuntivo notificatogli.

Cosa va provato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

E’ l’impresa venditrice di energia e gas che deve dimostrare l’esistenza del suo credito (non bastano le fatture).

Ciò in quanto, in primo luogo, l’impresa fornitrice di energia elettrica non ha fornito una prova idonea a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.

Con la sentenza n. 1585/2020 i giudici hanno stabilito che la pretesa creditoria fosse infondata accogliendo pertanto le domande dell’opponente.

Si tratta di un onere della prova che incombe pacificamente sul creditore e inoltre, come precisato nella sentenza del Tribunale di Milano, i giudici di legittimità sul punto hanno affermato che:

“ in materia di somministrazione in conformità agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l’ipotesi di contestazione dell’utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante”.

Cosa succede se l’impresa fornitrice di energia e gas non da prova oltre le fatture?

In una causa relativa una fornitura di gas, energia o servizio idrico, il fornitore deve dare la prova del suo credito.

Se l’impresa non da prova delle letture del contatore fornite dal soggetto terzo distributore, allora il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Nel caso del Tribunale di Milano il creditore non ha ottemperato a tale suo onere per cui:

“tali carenze assertive e probatorie non consentono di apprezzare la legittimità della pretesa rettifica del conguaglio e la congruità dei maggiori consumi oggetto della pretesa rettifica di conguaglio, con conseguente carenza di prova del quantum debeatur del preteso credito.

Conclusivamente, la pretesa creditoria in corrispettivi pretesi a titolo di conguaglio di conguaglio, o meglio di rettifica di conguagli, è infondata e va rigettata, e da tanto discende l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto”.

Ad un risultato analogo, siamo pervenuti per dei nostri clienti con riferimento a liti contro ACEA, dove mancava la prova dei contratti sottoscritti dai consumatori.

Se anche tu ritieni di aver ricevuto, dal tuo fornitore di energia elettrica, ulteriori fatture relative ad importi già corrisposti e pertanto si tratta di pretese illegittime, contattaci per una prima consulenza senza impegno.

Se invece cerchi di ottenere il rimborso delle accise – addizionali provinciali sull’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 leggi qui.


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