Il servizio di prevenzione e protezione è composto da

Funzioni e compiti del SPP

Il servizio di prevenzione e protezione è composto da

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è un apposito gruppo di persone, anche esterne all’azienda, nominate dal Datore di Lavoro, con il compito di collaborare con il Datore di Lavoro per l’attività di prevenzione protezione dai rischi professionali. A tal fine è fondamentale la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 81/2008.

Chi è il RSPP?

È la persona (interna o esterna all’azienda) scelta dal Datore di Lavoro come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
La nomina è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dal D.lgs.81/08. La sua funzione è quella di coordinare gli interventi di tale Servizio.
Tra gli obblighi vi è la partecipazione alla riunione periodica nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori. È tenuto inoltre al segreto professionale in merito a tutte le situazioni delle realtà lavorative cui è a contatto.

Quando RSPP e datore di lavoro coincidono?

L’RSPP e il datore di lavoro possono tranquillamente coincidere, ma solo in alcuni casi stabiliti dal D.lgs.81/08, in base al tipo di azienda e al numero di dipendenti:

  • imprese artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (eccetto alcune categorie ad alto rischio quali centrali termoelettriche, impianti e siti nucleari, aziende di produzione di materie prime estratte dal sottosuolo e minerarie, ecc.);
  • aziende agricole e zootecniche con massimo 30 addetti;
  • settore della pesca con massimo 20 dipendenti;
  • altri tipi di aziende che occupano fino a 200 lavoratori.

In che modo il datore di lavoro si autonomina RSPP?

Dato che si tratta di una nomina, questa deve essere ufficializzata tramite un verbale, che dovrà essere custodito in azienda insieme a tutti gli altri documenti indispensabili per la sicurezza.

Cosa fa il SPP?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) fa da supporto all’RSPP per lo svolgimento delle sue funzioni e opera sotto il coordinamento dello stesso, in particolare per le seguenti attività:

  • individuazione dei fattori di rischio aziendali, valutazione degli stessi e organizzazione di idonee misure per mettere al sicuro i lavoratori nelle aziende, in base alla normativa vigente e alla realtà lavorativa;
  • elaborazione di metodi di lavoro corretti per la sicurezza (specifici per le varie mansioni);
  • organizzazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • redazione dei piani di emergenza/evacuazione;
  • consulenza sulla sicurezza.

Quali sono i requisiti per essere ASPP?

Per eseguire i diversi incarichi, gli ASPP devono essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato in merito ad appositi corsi di formazione di sicurezza, oltre a quello che attesti l’apprendimento dei rischi di natura ergonomica e sullo stress lavoro correlato, che devono essere conformi secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08 e dall’Accordo Stato e Regioni 07/07/2016.

RSPP e ASPP: le differenze

Esistono sostanziali differenze, in quanto gli addetti (ASPP):

  • hanno meno responsabilità;
  • non devono obbligatoriamente partecipare alla riunione periodica annuale tra datore di lavoro, RLS, RSPP e medico competente aziendale.

Incompatibilità RSPP e RLS

Tale incarico non è compatibile con la figura del Rappresentante per la Sicurezza del Lavoratori (RLS).
Svolgono infatti ruoli diametralmente opposti, che andrebbero dunque in conflitto.
L’RSPP opera infatti per conto del datore di lavoro, mentre l’RLS va incontro agli interessi dei lavoratori.

Quante persone devono far parte del SPP?

Gli ASPP sono nominati dal datore di lavoro, come l’RSPP, ma differenza di quest’ultimo, possono essere anche più di uno (non è un obbligo ma a volte risulta strettamente necessario!).
Non esiste un numero massimo di addetti al SPP, viene stabilito dal Datore di Lavoro in base alle necessità richieste in azienda; ce ne deve essere minimo uno.
Dunque non ci sono parametri numerici precisi in merito; ciò dipende dalle caratteristiche dell’azienda e quindi dalla sua complessità.
Viene richiesto uno o più ASPP soprattutto se si tratta di aziende di grandi dimensioni o con molte sedi operative.
Si ricorda che nella nomina è coinvolto anche il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in base all’art.50 del D.lgs.81/08.

RSPP/ASPP esterno o interno?

Tali persone possono essere interne o esterne alle imprese. Si ricorre ad un servizio esterno quando le persone in azienda non hanno i requisiti minimi fissati per legge.
Si fa presente che in alcuni casi citati all’art.31 comma 6 del D.Lgs.81/08 è obbligatoria la presenza di un servizio interno all’azienda; si tratta situazioni ad alto rischio, quali centrali termoelettriche, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, imprese estrattive con più di 50 addetti, ecc.
nel caso di gruppi di imprese può essere organizzato anche un solo servizio di prevenzione e protezione. Spesso si ricorre alla nomina di un RSPP esterno perché ciò ha sicuramente dei vantaggi.
Questa persona svolge infatti come attività principale questo incarico e dunque ha più tempo da dedicare ai diversi obblighi di legge in materia. Si tratta di un professionista che riesce a valutare al meglio i rischi aziendali e consigliare gli interventi più efficaci per minimizzarli.

Corsi RSPP e ASPP

Ogni Datore di Lavoro che intenda ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve obbligatoriamente seguire un corso per RSPP datoriale valido a tutti gli effetti di legge e riconosciuto in tutta Italia. La durata va dalle 16 alle 48 ore, sulla base del livello di rischio aziendale; ad esempio per l’ambito edile, che è a rischio alto, dovranno essere frequentate 48 ore di corso.
Sono previste dunque 16 ore di formazione per chi opera in realtà a basso rischio, 32 per il medio e 48 in caso di rischio alto. Per il calcolo di tale livello si fa riferimento al codice Ateco aziendale.
L’aggiornamento previsto va dalle 6 alle 14 ore, a seconda del rischio aziendale.
Gli addetti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione devono seguire con periodicità quinquennale corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.
Si fa presente che tale formazione può essere erogata anche in modalità videoconferenza, seguendo comodamente la lezione da casa o dall’azienda; si tratta di una vera e propria aula virtuale con interazione tra docente e allievi tramite microfono o chat.
La modalità online è invece consentita interamente solo per l’aggiornamento del corso per RSPP datoriale e consente di seguire le lezioni in qualsiasi momento.
Qualora si trattasse di una prima formazione, potrà essere seguita solo in parte online e dunque le restanti ore dovranno essere completate in videoconferenza o in aula.
La formazione a distanza è uno strumento utile perché abbatte i costi in termini di tempo e denaro dovuti a spostamenti.
L’attestato è subordinato alla frequenza di almeno il 90% delle ore di corso ed al superamento di un test finale di verifica degli apprendimenti.
Gli argomenti trattati vertono sull’ambito normativo-giuridico in merito alla sicurezza sul lavoro, gestionale (modelli di gestione della sicurezza, criteri per la valutazione dei rischi, ecc.), informazioni riguardo la formazione e l’addestramento dei lavoratori, nonché la gestione delle emergenze, gli obblighi e le responsabilità delle figure coinvolte nella sicurezza lavorativa e tante altre nozioni utili per lo specifico ruolo di RSPP/ASPP. Il costo dei corsi varia in base alla tipologia e alla modalità (online, aula o videoconferenza).
Si fa presente che qualora RSPP non coincida con il datore di lavoro, questo dovrà essere in possesso dei moduli A (corso base per ASPP/RSPP), B (che devono conseguire sia gli ASPP che l’RSPP) e C di specializzazione (solo per RSPP).

L’RSPP è sanzionabile?

Per quanto riguarda le sanzioni dell’RSPP, andiamo a vedere il caso in cui il datore di lavoro ricopre tale ruolo. Tale situazione comporta la frequenza di un corso obbligatorio specifico in merito.
Se ciò non viene fatto sono previste sanzioni.
Quando l’RSPP è un consulente esterno la situazione è diversa: la legge infatti non prevede delle sanzioni dirette per tale figura (solo in casi gravi!).
Nel caso in cui in azienda si verifichi un incidente con conseguenze dannose per un lavoratore, le responsabilità del RSPP sono le stesse sia che si tratti di una figura interna o nominata esternamente all’azienda. Può succedere infatti che non vengano messe in luce e dunque risolte alcune carenze in merito alla sicurezza, andando a discapito degli addetti.
Si ricorda però che la responsabilità in caso di infortunio è da attribuire al datore di lavoro.
Riguardo alla responsabilità penale, il D.lgs.81/08 non prevede delle sanzioni nel caso in cui non venisse svolto il suo compito in modo adeguato.
Vi sono però delle responsabilità per l’RSPP e per il datore di lavoro per il verificarsi di infortuni o malattie professionali (dette anche “tecnopatie”): l’RSPP può dunque essere considerato colpevole se l’evento dannoso è una conseguenza di una sua errata consulenza.

RSPP è solo uno?

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce il datore di lavoro può nominare un solo RSPP per la sua azienda.
La politica aziendale della sicurezza da conseguire affinché sia efficace deve essere infatti solo una.
Come ausilio a questa importante figura è possibile in base alle esigenze aziendali nominare delle figure cui l’RSPP fa capo, in grado di assisterlo nello svolgimento del suo compito.
Questi vengono chiamati ASPP, ovvero Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione.

Chi fa parte del servizio di prevenzione e protezione?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, coinvolge: il datore di lavoro, il medico competente, il Rappresentate dei lavoratori, il Responsabile della Sicurezza, il personale addestrato (addetti antincendio e primo soccorso), tutti i lavoratori ed eventuali consulenti esterni.

Quante persone devono far parte del SPP?

Non esiste un numero massimo di addetti al SPP, viene stabilito dal Datore di Lavoro in base alle necessità richieste in azienda; ce ne deve essere minimo uno. Dunque non ci sono parametri numerici precisi in merito; ciò dipende dalle caratteristiche dell'azienda e quindi dalla sua complessità.

Cosa è il servizio di prevenzione e protezione aziendale?

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D. Lgs 9 aprile 2008 n.

Quali sono le misure di prevenzione e protezione?

appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.); misure di protezione individuale, compresi i DPI; misurazione periodica degli agenti pericolosi; sorveglianza sanitaria.