Fonte: Linee di Indirizzo – tavolo di lavoro nazionale MSK a cui partecipano le Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l’INAIL In Italia si stima che siano più di sei milioni i lavoratori la cui attività prevede il trasporto o
la movimentazione di carichi per almeno per un quarto del loro tempo di lavoro (Survey 2010). Il rischio discendente dalla movimentazione di carichi è quindi consistente e diffuso. Per questo motivo, il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018 prevede la scrittura delle linee di indirizzo per l’applicazione del Titolo VI del
D.Lgs. 81/2008 ( dedicato appunto alla movimentazione dei carichi) e al relativo allegato XXXIII. Il documento raccoglie le linee di indirizzo che tutte le Regioni dovranno adottare e che consentiranno un’interpretazione univoca sul territorio nazionale di un tema complesso come la
movimentazione manuale dei carichi”, in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme ISO o UNI ISO 11228-1-2-3, UNI EN 1005-2 e ISO TR 12295. I punti importanti delle linee di indirizzo sono:
Di particolare rilevanza è il secondo punto quello della valutazione rapida del rischio o quick assessment consistente in una
Una verifica che è sostanzialmente indirizzata a “identificare, in modo semplificato, tre possibili condizioni o esiti (outputs):
La valutazione rapida comprende la verifica
Si indica che alcuni dei fattori indicati nella tabella – ad es. la ‘scivolosità’ –
Un’altra tabella riporta – così come indicate dal Technical Report ISO TR 12295 – l’elenco delle condizioni che
Si sottolinea che gran parte delle condizioni riportate
Inoltre altri aspetti vengono evidenziati da altre tabelle presenti nel documento, quali:
Le linee di indirizzo sottolineano infine che
> scarica il documento: Quando è prevista la valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi?Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'art. 168 stabilisce che il Datore di Lavoro, tenendo conto dell'Allegato XXXIII, deve valutare, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi.
Cosa prevede la movimentazione manuale dei carichi?Per Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.
Quali sono gli elementi principali che generano il rischio connesso con la movimentazione manuale dei carichi?La movimentazione manuale di carichi può essere la causa dello sviluppo di patologie dovute alla graduale usura cumulativa dell'apparato muscolo-scheletrico, in particolare del rachide lombare, riconducibile a operazioni continue di sollevamento o movimentazione (per esempio, dolori dorso-lombari).
Quale metodo di valutazione viene utilizzato per i rischi connessi alla movimentazione dei pazienti?La valutazione dei rischi associata a tali attività di movimentazione deve quindi avvenire con una metodologia differente da quella utilizzata per i carichi non animati ed il metodo più comunemente utilizzato prende il nome di MAPO: Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati.
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