Accertamento agenzia delle entrate acquisto immobili prescrizione

Imposte non versate, ecco dopo quanto tempo l’amministrazione finanziaria non può più inviare gli avvisi di recupero

I termini di accertamento fiscale e riscossione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono stati modificati a seguito della pandemia di Covid-19. Quali sono attualmente? Come funziona la decadenza e quali sono le differenze con la prescrizione? A fare luce è un articolo della Legge per Tutti.

"Una norma varata a marzo 2020 durante il lockdown aveva sospeso in via eccezionale i termini di accertamento e riscossione, ma per un combinato disposto con una norma già esistente l’effetto è stato quello di allungarli anche per i prossimi anni - spiega il portale di diritto e di informazione e consulenza legale - Questo si ripercuote sui termini di decadenza dell’accertamento fiscale, che non scadono più nella classica data del 31 dicembre di ogni anno, ma vengono posticipati. Così dovremo abituarci a nuove date, da tenere ben presenti per controllare la validità degli avvisi di accertamento ricevuti".

"In estrema sintesi, i termini di decadenza a disposizione del Fisco per svolgere le proprie attività di accertamento e recupero dei tributi non versati erano stati congelati nel 2020 per 85 giorni; quindi, le notifiche degli atti impositivi che scadevano il 31 dicembre 2020 potevano essere utilmente fatte entro il 25 marzo 2021 (lo sa bene chi ha ricevuto una richiesta di pagamento di Imu e Tasi dal Comune, o di un bollo auto dalla Regione). Ma questo criterio non è scomparso: fa ancora sentire i suoi effetti per tutti gli accertamenti che erano possibili, o già in corso, nella primavera del 2020, e perciò il differimento si applica anche per le annualità di imposta successive" spiega La Legge per Tutti.

Ecco nel dettaglio "di quanto e come sono stati posticipati i termini di decadenza degli accertamenti fiscali, oltre i quali l’Agenzia delle Entrate e gli altri Uffici impositori, compresi quelli locali, non possono più colpire i contribuenti per le evasioni riscontrate. La decadenza, infatti, preclude la possibilità di emanare gli avvisi di accertamento, e gli atti equipollenti diversamente denominati, per recuperare i redditi non dichiarati e i tributi non versati. Quelli ricevuti oltre i termini sono illegittimi e possono essere annullati".

ACCERTAMENTO FISCALE

L’accertamento fiscale è "l’attività con cui i vari organi dell’Amministrazione finanziaria – dall’Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, come l’Irpef e l’Iva, ai Comuni per le imposte e tasse locali, come l’Imu e la Tari – esaminano la posizione dei contribuenti e recuperano a tassazione gli importi dovuti in base ai redditi percepiti o ai beni posseduti, ma non dichiarati o non versati. Il procedimento di accertamento fiscale può compiersi in varie forme: controlli automatizzati sulle dichiarazioni presentate, indagini bancarie e finanziarie, verifiche presso la sede del contribuente che svolge un’attività imprenditoriale o professionale. In molti casi, è prevista una fase di interlocuzione con il contribuente, attraverso il contraddittorio preventivo o l’invio di questionari, per chiedere spiegazioni e così chiarire gli aspetti dubbi prima di emanare il provvedimento impositivo, evitando in partenza gli accertamenti infondati. L’attività ispettiva, in tutti i casi in cui emerge la necessità di recuperare le imposte non versate ed irrogare le conseguenti sanzioni, si conclude con l’emanazione di un avviso di accertamento, che è esecutivo come la cartella esattoriale e la sostituisce: questo atto rappresenta un valido titolo per riscuotere le somme richieste attraverso gli strumenti di esecuzione forzata, come i pignoramenti".

DECADENZA

L’Amministrazione finanziaria "deve compiere le attività di accertamento entro i termini tassativi fissati dalla normativa tributaria. Un atto tardivo, compiuto ed emanato oltre questi termini perentori, sarebbe invalido per decadenza dal potere di accertamento - spiega La Legge per Tutti - La decadenza non va confusa con la prescrizione: la differenza sta nel fatto che la prescrizione comporta la perdita del diritto per l’inattività del titolare nell’esercitarlo, mentre la decadenza limita i tempi di esercizio del potere relativo a quel diritto. La decadenza si applica soprattutto nel campo processuale (ad esempio, i termini per l’ammissione delle prove o per proporre appello) ed in quello tributario, dove costituisce uno stimolo per gli Uffici impositori a compiere entro un limitato arco di tempo le attività di loro competenza. Al contempo, questo istituto rappresenta una garanzia del contribuente, che sa di non poter essere accertato oltre determinati termini. I termini previsti a pena di decadenza sono, in genere, molto più brevi di quelli necessari per il decorso della prescrizione: ad esempio, le imposte dirette si prescrivono in 10 anni, ma gli uffici decadono dalla possibilità di emanare l’avviso di accertamento per il loro recupero dopo soli 5 anni, calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento".

TERMINI DI DECADENZA

"La normativa tributaria in materia di imposte sui redditi ed in materia di Iva dispone che la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all’annualità d’imposta oggetto di accertamento; se la dichiarazione non è stata presentata, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Entro i medesimi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative. Anche per i tributi locali il termine a disposizione degli Uffici è di cinque anni: quindi, l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione, o il versamento, sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Oltre tali termini, l’avviso di accertamento è illegittimo e potrà essere impugnato alla competente Commissione tributaria, entro 60 giorni dalla notifica, per ottenerne l’annullamento. Avrai notato - scrive La Legge per Tutti - che in caso di omessa presentazione della dichiarazione (o di dichiarazione nulla, che è equiparata a quella non presentata) è concesso agli Uffici impositori un periodo di tempo maggiore per svolgere le attività di accertamento e notificare gli atti impositivi. In caso di disponibilità finanziarie non dichiarate e detenute all’estero nei Paesi compresi nella lista dei 'paradisi fiscali', i suddetti termini di accertamento sono raddoppiati, perché per esse sussiste una presunzione di evasione".

"I contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti (mediante bonifici, carte di debito o di credito e assegni non trasferibili) per operazioni superiori a 500 euro e utilizzano la fatturazione elettronica beneficiano di una riduzione dei termini di decadenza degli avvisi di accertamento, che diventa di soli tre anni; quindi, nei loro confronti la notifica per essere valida dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione".

EMERGENZA COVID

"La disciplina ordinaria della decadenza dal potere impositivo è stata modificata durante il periodo emergenziale di Covid-19: il decreto legge 'Cura Italia' ha concesso più tempo agli uffici per svolgere l’attività di accertamento. In particolare, è stata stabilita la sospensione dei termini per 85 giorni, nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Questo ha comportato lo slittamento in avanti dei termini di decadenza, per un periodo corrispondente. Il risultato è che il termine di decadenza per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 è stato posticipato al 26 marzo 2021, mentre, per le annualità dal 2016 in poi, opera conseguentemente lo stesso differimento dei termini di decadenza: la proroga al 26 marzo (o al 25, per gli anni bisestili) si applica per tutte le annualità nelle quali l’attività di controllo era in corso o poteva essere effettuata nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020, dunque sicuramente fino al 2018 compreso (per il 2019 no, in quanto erano ancora aperti i termini di presentazione della dichiarazione). L’Agenzia delle Entrate ha già affermato, nel corso delle risposte date a 'Telefisco 2022', riportate dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che il termine di decadenza dell’anno di imposta 2016 scadrà il 26 marzo 2023 per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, anziché il 31 dicembre 2022" conclude La Legge per Tutti.

Quanti anni di tempo ha l'Agenzia delle Entrate per fare accertamenti?

Anche per i tributi locali il termine a disposizione degli Uffici è di cinque anni: quindi, l'avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione, o il versamento, sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Quando va in prescrizione un avviso di accertamento?

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Quanti anni può andare indietro il fisco?

L'Agenzia ha 8 anni per pretendere il pagamento di tasse su redditi non dichiarati. La normativa, infatti, prevede che l'accertamento fiscale possa essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di omissione.

Quando scade accertamento 2016?

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