Permesso provvisorio di guida per smarrimento patente

Ottenere un permesso provvisorio di guida dei Carabinieri è semplicissimo: basta recarsi in una qualunque Stazione e dichiarare sotto la propria responsabilità di avere perso o di aver subito il furto della propria patente di guida.

A questo proposito rimandiamo al nostro articolo: Denuncia di smarrimento della patente on-line, istruzioni e consigli utili per alcuni suggerimenti che speriamo utili.

Nel giro di pochi minuti dalla denuncia di smarrimento il militare che compilerà l’apposito modulo (Pdf) ne invierà una copia alla motorizzazione che procederà all’emissione di un duplicato (se duplicabile) e ne rilascerà una copia all’interessato così che, alla richiesta di esibizione della patente di guida durante un controllo, potrà giustificare l’impossibilità di esibirla senza incorrere nelle sanzioni previste per chi abbia dimenticato o rifiuti di esibirla.

Attenzione però, facciamo subito una precisazione che sembrerebbe superflua ma che la creatività di certi rende necessaria: un conto è avere superato l’esame di abilitazione alla guida di certi veicoli, altra cosa è avere il documento che lo comprova per cui lo stratagemma del denunciare lo smarrimento di una patente che non si ha, o che è stata ritirata, per poter esibire il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri, non solo è un illecito grave ma espone a responsabilità penali, anche importanti, nel caso in cui si provochi un incidente.

Per rassicurare chi legge diciamo che in molti casi la Legge già prevede una soluzione facilmente praticabile senza bisogno di improvvisare rimedi che rischiano di complicare molto tutto. Ad esempio, nel caso di ritiro della patente, rimandiamo alla lettura del nostro approfondimento: Ritiro della patente, quando si può riaverla subito…

Tutto ciò premesso, vediamo quindi quando NON vale il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri.

Il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri NON vale anzitutto più di 90 (novanta) giorni dal rilascio, a meno che non sia stato diversamente previsto e che risulti per iscritto dal permesso provvisorio stesso.

La validità di 90 giorni, già prudenziale tenuto conto che l’emissione del duplicato dovrebbe impiegare solo 45 (quarantacinque) giorni, in particolari condizioni può essere prorogata come durante la fase più acuta dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 per far fronte alle difficoltà negli spostamenti così come nell’ottenere appuntamento presso certi uffici pubblici e prevedere perfino che valga fino a quando il duplicato della patente non sia recapitato all’interessato.

Se non diversamente previsto, il premesso provvisorio di guida dei Carabinieri NON vale quindi oltre i 90 (novanta) giorni.

Oltre a questa limitazione ‘temporale’ esiste poi una seconda limitazione ‘fisica’ data dai confini nazionali.

Il permesso provvisorio di guida dei Carabinieri vale infatti solo sul territorio dello Stato italiano non essendo riconosciuto all’estero dove, semmai, si potrà (e dovrà) esibire il Permesso internazionale di guida (che altro non è che una traduzione rilasciata dal Ministero dei Trasporti della Patente originaria secondo quanto concordato in una delle due Convenzioni che l’Italia ha sottoscritto al riguardo).

Photo credit, Adobe Stock license 210206528



Permesso provvisorio di guida per smarrimento patente

Perché sono contrario al patentino per condurre un cane

Pubblichiamo un autorevole contributo sulle ragioni per cui si debba essere contrari alla previsione del patentino per condurre un cane come invece imposto da alcuni Regolamenti comunali per il benessere e la tutela degli animali

Permesso provvisorio di guida per smarrimento patente

Le auto ibride pagano il bollo?

In assenza di una normativa nazionale che garantisca un incentivo uniforme all'acquisto di veicoli non inquinanti, offriamo una tabella riassuntiva delle regioni in cui le auto ibride pagano il bollo e in che misura


Documenti provvisoriamente sostitutivi del documento di guida

Quando si smarrisce la patente di guida o viene consegnata agli uffici pubblici per adempimenti, al cittadino vengono rilasciati documenti​ ​provvisori, aventi cioè limitazioni temporali di durata.

I documenti​ ​provvisori​ più conosciuti ​per la​ ​guida​ ​dei veicoli a motore sono:

A)permesso​ ​provvisorio​ ​di​ ​guida, rilasciato a seguito di richiesta del duplicato della patente da:

     – organo di polizia cui si presenta denuncia; oppure

     – UMC (Motorizzazione), cui viene presentata domanda di duplicato;

B)estratto della patente, con validità di 60 giorni, direttamente rilasciato dalla Motorizzazione    

      (UMC) che ritiri la patente per adempimenti propri;

C)– ricevuta rilasciata dalle agenzie di pratiche automobilistiche quando ritirano la patente del cittadino che ha dato loro l’incarico di rinnovarla, per consegnarla all’UMC, che ha durata massima di 30 giorni,

D)permesso​ ​provvisorio​ ​di​ ​guida rilasciato dagli organi di controllo quando il ritirano il documento  in qualità di sanzione accessoria;

E)– ricevuta dell’avvenuta conferma da parte del medico in occasione della conferma di validità che però certifica solo l’avvenuta conferma di validità della patente ed è perciò integrativo di altro  documento.

PERMESSO​ ​PROVVISORIO​ ​DI​ ​GUIDA​ ​A SEGUITO DUPLICATO PATENTE

 Al cittadino, a seguito di istanza per ottenere il duplicato della patente per smarrimento, sottrazione o distruzione, viene rilasciato un​ ​permesso​ ​provvisorio​ ​di​ ​guida​ secondo due modalità operative in relazione allo stato della patente da duplicare:

se la patente è in corso di validità: il​ ​permesso​ ​provvisorio​ ​di​ ​guida​ ​viene rilasciato dagli stessi organi di polizia, contestualmente alla ricezione della denuncia di perdita di possesso del documento di​ ​guida con validità fino al giorno del ricevimento del niuovo documento da parte dell’interessato. 

se la patente è scaduta: il​ ​permesso​ ​provvisorio, della validità di trenta giorni, viene rilasciato dall’UMC, a seguito di presentazione della richiesta di duplicato e del certificato medico rilasciato da uno dei sanitari indicati nell’art. 119 comma 2 e 4 del Codice della strada.

PERMESSO​ ​PROVVISORIO​ ​DI​ ​GUIDA​ ​RILASCIATO IN OCCASIONE DI RINNOVO DELLA PATENTE PRESSO LA CML

Il permesso provvisorio di guida, rilasciato in occasione di rinnovo della patente presso la Commissione Medica Locale (CML), che ha fatto la sua comparsa “ufficiale” nel Codice della Strada di recente, è invece un documento che serve per attestare le capacità di guida, in attesa che la propria patente di guida venga confermata di validità dalla Commissione Medico Locale.

Si tratta infatti, di un documento che è stato inserito dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 nel comma    8 bis dell’art.126 bis del Codice della Strada per via dei tempi di attesa molto lunghi delle Commissioni Medico Locali. Queste ultime, oltre a valutare le condizioni psicofisiche dei titolari delle patenti speciali e dei titolari delle patenti superiori, quando hanno raggiunto una certa età e intendono continuare a guidare mezzi pesanti, hanno anche il compito di esaminare le cartelle dei conducenti accusati di avere guidato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ma in tal caso i conducenti non possono richiedere il permesso provvisorio di guida e devono aspettare il loro turno di visita senza poter guidare.

Nel periodo di piena pandemia, per il rilascio del permesso provvisorio di guida, si è cercato di “tamponare” l’emergenza delegando al rilascio del certificato provvisorio, oltre le CML e gli uffici dalle stesse preposti, lo stesso titolare della patente munito di SPID (attraverso il Portale dell’Automobilista) oltre che le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica per conto del richiedente.

Passata l’emergenza Covid-19, la pubblica amministrazione è finalmente tornata sui suoi passi e con la circolare del 13 maggio 2022 (prot.15753), il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha dettato alcune disposizioni necessarie alla piena attuazione al nuovo comma 8 bis dell’articolo 126 del Codice della Strada che prevede quanto segue:

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

Dalla lettura dell’art. 8-bis si evince che, ai fini dell’ottenimento di tale permesso di guida:

  1. non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine. È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;
  2. è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
  3. è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10;
  4. il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8(guida in stato di ebbrezza), e 187, comma 6 (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o ppsicotrope);

Di conseguenza, il Ministero con la circolare sopra menzionata, ha fornito le seguenti istruzioni valide dal 18 maggio 2022:

  1. Per i permessi di guida provvisori rilasciati dalle Commissioni mediche locali, sono confermate le istruzioni fornite con la circolare prot. 2257 del 22 gennaio 2021;
  2. Con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione “Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica, che utilizzeranno la predetta funzione per conto del richiedente. Questo permesso reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola, o dello studio di consulenza automobilistica, dovrà firmare digitalmente, anche per attestare la presenza, all’atto della richiesta del permesso, di una prenotazione della visita presso la CML;
  3. Il conducente, inoltre, potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all’Ufficio della Motorizzazione

Per mera completezza espositiva si fa presente, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.

Art 115 cds c.2“Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

  1. a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
  2. b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.”

Si ricorda ancora che, ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:

  • la patente posseduta;
  • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell’Automobilista, utile a verificarne – previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l’autenticità;
  • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML; 
  • Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata.

Chi rilascia il permesso provvisorio di guida?

Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare presso l'Ufficio motorizzazione civile la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo all'Ufficio motorizzazione civile.

Quanto dura il foglio sostitutivo della patente?

Il documento è valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo; la sua scadenza è la data di convocazione per la visita medica in commissione.

Che validità ha il permesso provvisorio di guida rilasciato per smarrimento furto o distruzione di patente duplicabile?

Completata la denuncia, gli organi di Polizia rilasceranno un permesso provvisorio di guida che vale 90 giorni e con il quale sarà possibile circolare in attesa del duplicato. Il permesso provvisorio di guida consente di guidare su tutto il territorio Nazionale, ma non all'estero.

Come faccio a guidare se ho perso la patente?

Una volta effettuata la denuncia per smarrimento della patente di guida è possibile procedere con la richiesta del nuovo documento. Tuttavia, le autorità provvederanno subito al rilascio di un certificato provvisorio, con il quale sarà possibile continuare a guidare.