Legge 104 art 3 comma 1 insegnante di sostegno

 

Risposta

 Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravit� ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.


Lo richiede il dirigente scolastico (articoli 41 e 44 del Decreto Ministeriale numero 331 del 1998) e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.


La Legge del 27 dicembre 2006 numero 296 (Finanziaria 2007) e la Legge del 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008), hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno.


Articolo 1 comma 605 lettera "b" Legge 296/2006:

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;


Articolo 2 comma 413 Legge 244/2007:

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non pu� superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalit� e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo.

Tali criteri e modalit� devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.


Articolo 2 comma 414 Legge 244/2007:

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno � progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: �nonch� la possibilit� fino a: �particolarmente gravi,�, fermo restando il rispetto dei princ�pi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.


Riferimenti normativi

  • Legge 244/07;
  • Legge 296/06
  • Legge 289/02;
  • Nota 02.10.02

La invito comunque a leggere l'ultima sentenza del T:A_R: di Catanzaro, in particolare le parti sottolineate. Le consiglio inoltre, di rivolgersi al T.A.R. per ottenere giustizia sul Diritto allo Studio.
La pagina:
http://www.didaweb.net/handicap/normativar2.php?contenuto=0500&chiavi=sentenza aumento ore di sostegno

saluti
rolando a.b.

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Insegnante di sostegno: chi è, cosa fa, come richiederlo

Insegnante di sostegno: funzioni e competenze

La figura dell’insegnante di sostegno è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 517/1977. Viene nominato dal Provveditorato agli Studi, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o nell’ Istituto Comprensivo, di alunni portatori di handicap certificati.
Ogni anno scolastico, con le nuove preiscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all’Ufficio del Provveditorato l’assegnazione di un numero adeguato di insegnanti di sostegno.
Si tratta di un docente specializzato, assegnato alla classe in cui è inserito il soggetto diversamente abile in piena contitolarità con gli altri insegnanti, al fine di attuare forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individuali in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Perciò, non è assegnato al singolo alunno, come erroneamente si pensa, bensì ha un ruolo determinante nel processo di inclusione quanto più si qualifica e si distingue come risorsa competente e mediatrice. Integrato all’interno dell’istituzione scolastica, lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo disabile e i compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola.
L’insegnate di sostegno lavorerà quindi costantemente e in continuità con gli insegnati del team, fin dalla programmazione e progettazione delle proposte didattiche, al fine di individuare le migliori strategie atte alla realizzazione di processi integrati di insegnamento all’interno di quello specifico gruppo classe. Difatti, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge 104/92, egli partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Legge 104 art 3 comma 1 insegnante di sostegno

Per la funzione che assume l’insegnante di sostegno nei confronti dell’alunno con disabilità, è essenziale il suo coinvolgimento nella stesura dei principali strumenti che favoriscono l’integrazione scolastica: il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). In tal modo, affinché l’inserimento dell’alunno con disabilità si trasformi qualitativamente in inclusione, è necessario che il Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo (GLHO) – di cui fa parte l’insegnante di sostegno – ponga attenzione al fatto che ci sia una correlazione tra la definizione degli obiettivi del PDF e la programmazione delle attività del PEI. Tale correlazione ha due finalità: da un lato, deve valorizzare le caratteristiche personali dell’alunno, dall’altro, deve coinvolgere lo studente nella programmazione e nelle attività di tutta la classe.
Di contro, anche gli insegnanti curricolari sono responsabili della presa in carico dell’alunno disabile, e per questo concorrono alla stesura, attuazione e valutazione di tutti i progetti educativi e didattici che mirano all’inclusione e realizzazione del progetto di vita, all’interno dello specifico gruppo classe.

L’insegnante di sostegno deve perciò possedere:

  1. Competenze teorico-pratiche nel campo della pedagogia e della didattica speciale;
  2. Competenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;
  3. Competenze nell’ambito della pedagogia della relazione d’aiuto;
  4. Conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;
  5. Competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
  6. Conoscenze teorico-pratiche per l’approccio interdisciplinare allo studio dell’interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell’apprendimento dell’essere umano;
  7. Conoscenze teorico-pratiche in relazione ai processi di comunicazione;
  8. Familiarità e competenza teorico-pratica con metodologie simulative, osservative e sperimentali;
  9. Capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
  10. Competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all’interno del contesto classe;
  11. Competenze di didattica e didattica speciale (anche per disabilità sensoriali e cognitive) in ambito scientifico, umanistico e antropologico,e negli approcci meta cognitivi e cooperativi;
  12. Competenze psicoeducative per l’intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;
  13. Competenze padagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;
  14. Competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;
  15. Competenze in ambito giuridico e normativo sull’inclusione scolastica e i diritti umani;
  16. Competenze didattiche con le nuove tecnologie informatiche;
  17. Competenze di comunicazione e collaborazione coi colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
  18. Competenze pedagogico-didattiche per la realizzazione di forme efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;
  19. Competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;
  20. Competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;
  21. Competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l’approccio ICF dell’OMS.

Le suddette conoscenze e competenze specifiche devono essere impiegate dall’insegnante di sostegno all’interno delle seguenti disposizioni e adempimenti:

-Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera;

-Prevede un interscambio tra docenti di sostegno e docenti di classe nelle attività di classe per favorire l’inclusione;

-Partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti della classe, oltre a quelli per l’inclusione;

-Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Come richiedere l’insegnante di sostegno

Il diritto all’istruzione per gli alunni con disabilità viene garantito nelle scuole di ogni ordine e grado con l’assegnazione di insegnanti specializzati per l’attività di sostegno all’alunno con disabilità e all’intera classe.
Al fine di garantire la continuità del percorso scolastico, nel passaggio tra i diversi gradi di scuola sono previste forme di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso, in modo da promuovere la massima inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.

Requisiti

Possono beneficiare dell’insegnante di sostegno gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992).

Dove rivolgersi

Per ottenere maggiori informazioni sull’opportunità di avviare il procedimento per la richiesta dell’insegnante di sostegno, i genitori dell’alunno con disabilità (o chi ne fa le veci) devono rivolgersi all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva della propria ASL di appartenenza.

Procedura

I genitori dovranno poi rivolgersi all’ASL di residenza facendo richiesta tramite Patronato. Infatti, la situazione di handicap dovrà essere certificata da un organismo collegiale individuato da ciascuna regione nell’ambito delle ASL.
Ottenuto il responso da parte dell’ASL il Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva dovrà redigere la Diagnosi Funzionale che i genitori dovranno consegnare all’istituto scolastico presso il quale intendono iscrivere il proprio figlio per richiedere l’avvio della procedura necessaria per avere l’insegnante di sostegno.
Sulla base di ciò, il Dirigente Scolastico inoltra la richiesta per l’insegnante di sostegno, indicando le ore di sostegno necessarie che risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal GLH.

Documenti da presentare

Alla domanda per richiedere l’attivazione dell’insegnante di sostegno, è necessario allegare:
-certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992);
-diagnosi funzionale.

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Chi ha l'insegnante di sostegno ha la 104?

La disabilità o l'handicap provocando difficoltà nell'apprendimento, nell'integrazione e nelle relazioni sociali scolastiche dello studente, danno diritto all'insegnante di sostegno. Per rispondere, quindi, alla domanda di apertura, possiamo dire che l'insegnante di sostegno spetta ai titolari della Legge 104.

Quali patologie danno diritto all insegnante di sostegno?

Come previsto dalla Legge 104 lo studente con DSA può avere insegnante di sostegno se i disturbi di dislessia, disgrafia, disortografia e di discalculia sono accompagnati da altre patologie che rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente.

Quali sono i benefici della legge 104 art 3 comma 1?

3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell'applicazione dell'IVA al 4% al momento dell'acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).

Quando si può richiedere l'insegnante di sostegno?

Possono beneficiare dell'insegnante di sostegno gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992).