Risposta Show
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravit� ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno. b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non pu� superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalit� e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalit� devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. 414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno � progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: �nonch� la possibilit� fino a: �particolarmente gravi,�, fermo restando il rispetto dei princ�pi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.
La invito comunque a leggere l'ultima sentenza del T:A_R: di Catanzaro, in particolare le parti sottolineate. Le consiglio inoltre, di rivolgersi al T.A.R. per ottenere giustizia sul Diritto allo Studio. saluti
Insegnante di sostegno: chi è, cosa fa, come richiederloInsegnante di sostegno: funzioni e competenzeLa figura dell’insegnante di sostegno è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 517/1977. Viene nominato dal Provveditorato agli Studi, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o
nell’ Istituto Comprensivo, di alunni portatori di handicap certificati. Perciò, non è assegnato al singolo alunno, come erroneamente si pensa, bensì ha un ruolo determinante nel processo di inclusione quanto più si qualifica e si distingue come risorsa competente e mediatrice. Integrato all’interno dell’istituzione scolastica,
lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo disabile e i compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola. Per la funzione che assume l’insegnante di sostegno nei confronti dell’alunno con disabilità, è essenziale il suo coinvolgimento nella stesura dei principali strumenti che favoriscono l’integrazione scolastica: il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). In tal modo, affinché l’inserimento dell’alunno con disabilità si trasformi qualitativamente in inclusione, è necessario che il Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo (GLHO) – di cui fa parte l’insegnante di sostegno – ponga attenzione al fatto che ci sia una correlazione tra la definizione degli obiettivi del PDF e la programmazione delle attività del PEI. Tale correlazione ha due finalità: da un lato, deve valorizzare le caratteristiche personali dell’alunno, dall’altro, deve coinvolgere lo studente nella programmazione e nelle attività di tutta la classe. Di contro, anche gli insegnanti curricolari sono responsabili della presa in carico dell’alunno disabile, e per questo concorrono alla stesura, attuazione e valutazione di tutti i progetti educativi e didattici che mirano all’inclusione e realizzazione del progetto di vita, all’interno dello specifico gruppo classe. L’insegnante di sostegno deve perciò possedere:
Le suddette conoscenze e competenze specifiche devono essere impiegate dall’insegnante di sostegno all’interno delle seguenti disposizioni e adempimenti: -Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; -Prevede un interscambio tra docenti di sostegno e docenti di classe nelle attività di classe per favorire l’inclusione; -Partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti della classe, oltre a quelli per l’inclusione; -Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Come richiedere l’insegnante di sostegnoIl diritto all’istruzione per gli alunni con disabilità viene garantito nelle scuole di ogni ordine e grado con l’assegnazione di insegnanti specializzati per l’attività di sostegno all’alunno con disabilità e all’intera classe. RequisitiPossono beneficiare dell’insegnante di sostegno gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992). Dove rivolgersiPer ottenere maggiori informazioni sull’opportunità di avviare il procedimento per la richiesta dell’insegnante di sostegno, i genitori dell’alunno con disabilità (o chi ne fa le veci) devono rivolgersi all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva della propria ASL di appartenenza. ProceduraI genitori dovranno poi rivolgersi all’ASL di residenza facendo richiesta tramite Patronato. Infatti, la situazione di
handicap dovrà essere certificata da un organismo collegiale individuato da ciascuna regione nell’ambito delle ASL. Documenti da presentareAlla domanda per richiedere l’attivazione dell’insegnante di sostegno, è necessario allegare: Chi ha l'insegnante di sostegno ha la 104?La disabilità o l'handicap provocando difficoltà nell'apprendimento, nell'integrazione e nelle relazioni sociali scolastiche dello studente, danno diritto all'insegnante di sostegno. Per rispondere, quindi, alla domanda di apertura, possiamo dire che l'insegnante di sostegno spetta ai titolari della Legge 104.
Quali patologie danno diritto all insegnante di sostegno?Come previsto dalla Legge 104 lo studente con DSA può avere insegnante di sostegno se i disturbi di dislessia, disgrafia, disortografia e di discalculia sono accompagnati da altre patologie che rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente.
Quali sono i benefici della legge 104 art 3 comma 1?3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell'applicazione dell'IVA al 4% al momento dell'acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
Quando si può richiedere l'insegnante di sostegno?Possono beneficiare dell'insegnante di sostegno gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992).
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