La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Show La cittadinanza si acquista automaticamente:
La cittadinanza si può invece richiedere:
Per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri Per matrimonio/unione civile Per residenza Può richiedere la cittadinanza per residenza:
Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare è quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali:
Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza. COME PRESENTARE LA DOMANDA www.portaleservizi.dlci.interno.it Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata. COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO specificando nell’oggetto della mail il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/K10C/….). Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:
LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA La nuova legge è entrata in vigore il 20 dicembre 2020. In particolare, il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha ridotto il precedente termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana (48 mesi) ripristinando il termine dei 24 mesi (due anni) prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi. Ciò significa quindi, che dal momento della presentazione della domanda il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere un provvedimento (positivo o negativo). Attenzione! Purtroppo tale novità normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto (20 dicembre 2020). Sono quindi escluse tutte le domande presentate precedentemente e già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova Legge, a cui rimane applicabile il termine di 48 mesi (4 anni). LEGGI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DECRETO SICUREZZA, COSA CAMBIA PER LA CITTADINANZA ITALIANA? Il Decreto interviene sulle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana. Viene anche portata da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione. IMPORTANTE! Le nuove regole sul termine di conclusione dei procedimenti (4 anni) si applicano ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (Attenzione! Con la nuova legge sulla cittadinanza il termine dei 4 anni è stato ridotto a 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi, ma esclusivamente per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020. Per le vecchie domande già presentate o in corso prima di tale data, continua ad applicarsi il termine dei 4 anni). Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n. 286/98), sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MAECI O MIUR. Ancora, il contributo richiesto (istituito nel 2009 durante il governo Berlusconi all’interno del “pacchetto sicurezza”) per gli atti relativi alla cittadinanza italiana aumenta, passando da 200 euro a 250 euro. Il Decreto introduce la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita (straniero che ha acquisito la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia, apolide che ha acquisito la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia che ha acquisito la cittadinanza dopo i 18 anni, coniuge di cittadino italiano, straniero maggiorenne adottato da italiano) nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 Legge 18 dicembre 2020, n. 173 Quanto tempo ci vuole per avere la cittadinanza italiana dopo il matrimonio?Questa è una procedura molto delicata, infatti il Decreto Immigrazione stabilisce che il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione (residenza) è ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi (art.
Come si acquisisce la cittadinanza in caso di matrimonio?La cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano si può chiedere se si è residenti legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ridotta la metà in presenza dei figli. La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n.
Quando si acquisisce la cittadinanza italiana per matrimonio?Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui ...
Quali documenti servono per la cittadinanza italiana per matrimonio?Cittadinanza italiana per matrimonio. Marca da bollo da 16 Euro.. Atto di nascita (tradotto) ... . Certificato penale. ... . Fotocopia del passaporto o della carta di identità ... . Fotocopia del permesso di soggiorno. ... . Atto integrale di matrimonio. ... . Copia del versamento del contributo di € 250,00.. |