Cittadinanza italiana per matrimonio nuova legge 2022

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

La cittadinanza si acquista automaticamente:

  • per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
  • per adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana;
  • per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per acquisto volontario: se discendenti da cittadino/a italiano/a per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
  • per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”;
  • per matrimonio o unione civile;
  • per residenza.

Per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
Gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento di 19 anni. Non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.

Per matrimonio/unione civile
L’art 5 della legge n.91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.

Per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale, ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.

Può richiedere la cittadinanza per residenza:

  • Cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni.
  • Cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni.
  • Cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni.
  • Cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia.
  • Cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.
  • Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
  • Dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare è quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

www.portaleservizi.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata. 

COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO
Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del Ministero dell'Interno esclusivamente on line: gli interessati o i loro legali rappresentanti sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

specificando nell’oggetto della mail il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/K10C/….).

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata.

I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

  • 06/46539955 Lunedì/mercoledì
  • 3346909996 mercoledì
  • 3316536673 venerdì

LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA
Il Governo ha emanato la Legge 18 dicembre n. 173 del 2020 che converte in legge il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha l’obiettivo di emendare, ma solo parzialmente, il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) varato dal precedente Governo ed in vigore dal 5 ottobre 2018.

La nuova legge è entrata in vigore il 20 dicembre 2020.

In particolare, il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha ridotto il precedente termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana (48 mesi) ripristinando il termine dei 24 mesi (due anni) prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi.

Ciò significa quindi, che dal momento della presentazione della domanda il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere un provvedimento (positivo o negativo).

Attenzione! Purtroppo tale novità normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto (20 dicembre 2020)

Sono quindi escluse tutte le domande presentate precedentemente e già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova Legge, a cui rimane applicabile il termine di 48 mesi (4 anni).

LEGGI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

DECRETO SICUREZZA, COSA CAMBIA PER LA CITTADINANZA ITALIANA?
Il Il Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

Il Decreto interviene sulle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana.

Viene anche portata da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

IMPORTANTE! Le nuove regole sul termine di conclusione dei procedimenti (4 anni) si applicano ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (Attenzione! Con la nuova legge sulla cittadinanza il termine dei 4 anni è stato ridotto a 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi, ma esclusivamente per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020. Per le vecchie domande già presentate o in corso prima di tale data, continua ad applicarsi il termine dei 4 anni).

Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n. 286/98), sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MAECI O MIUR.

Ancora, il contributo richiesto (istituito nel 2009 durante il governo Berlusconi all’interno del “pacchetto sicurezza”) per gli atti relativi alla cittadinanza italiana aumenta, passando da 200 euro a 250 euro.

Il Decreto introduce la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita (straniero che ha acquisito la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia, apolide che ha acquisito la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia che ha acquisito la cittadinanza dopo i 18 anni, coniuge di cittadino italiano, straniero maggiorenne adottato da italiano) nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana 

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Legge 18 dicembre 2020, n. 173

Quanto tempo ci vuole per avere la cittadinanza italiana dopo il matrimonio?

Questa è una procedura molto delicata, infatti il Decreto Immigrazione stabilisce che il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione (residenza) è ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi (art.

Come si acquisisce la cittadinanza in caso di matrimonio?

La cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano si può chiedere se si è residenti legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ridotta la metà in presenza dei figli. La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n.

Quando si acquisisce la cittadinanza italiana per matrimonio?

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui ...

Quali documenti servono per la cittadinanza italiana per matrimonio?

Cittadinanza italiana per matrimonio.
Marca da bollo da 16 Euro..
Atto di nascita (tradotto) ... .
Certificato penale. ... .
Fotocopia del passaporto o della carta di identità ... .
Fotocopia del permesso di soggiorno. ... .
Atto integrale di matrimonio. ... .
Copia del versamento del contributo di € 250,00..