Fattura emessa in regime ordinario incassata in regime forfettario 2022

Ai fini IVA, il momento impositivo si verifica alla data di emissione della fattura e pertanto la fattura non va modificata, ancorché incassata nel 2020. Le fatture emesse senza IVA da parte di un soggetto forfetario e incassate in un anno nel quale non applica più il regime agevolato non devono essere integrate con l’IVA. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 4, DPR n. 633/72, dispone che l’operazione si considera comunque effettuata al momento di emissione della fattura. Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, va considerato che ai sensi dell’art. 23, DPR n. 600/73 la stessa va operata all’atto del pagamento e in tale momento il contribuente non adotta più il regime forfetario. Al fine di consentire al committente di operare la ritenuta, è necessario che il contribuente (ex forfetario) comunichi al proprio cliente, prima del pagamento, l’adozione dall’1.1.2020 del regime ordinario e pertanto la necessità di operare e versare la ritenuta da parte di quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate (circolare 10 aprile 2019, n. 9/E “Modifiche al regime forfetario – articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145” al paragrafo 4.2 “Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sui redditi”) ha precisato che i contribuenti forfettari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, comprese anche le addizionali regionali e provinciali, avendo l’obbligo di individuare in dichiarazione il CF del soggetto al quale sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la ritenuta d’acconto.

Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sui redditi

 I soggetti che applicano il regime forfetario:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie (comma 69);
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 23 marzo 2018 e articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 28 dicembre 2018);
  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ivi comprese le addizionali regionali e provinciali, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto; è tuttavia facoltà degli stessi operare le ritenute alla fonte, senza che tale comportamento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario;
  • non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in esame. Tuttavia, qualora abbiano erroneamente subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero, in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal d.P.R. n. 322 del 1998.

Inoltre, i predetti contribuenti sono obbligati alla presentazione della certificazione unica per la certificazione delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

Il comma 73 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

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Il regime forfettario rimane in vigore con alcune novità anche nel 2022. Difatti, per chi intende aprire la partita iva o vuole proseguire in regime fiscale forfettario per una attività già in essere, varranno i requisiti del 2021.

Aggiornamento | Importanti novità sulla fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari a partire dal 2022: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl 36/2022 Decreto PNRR 2 del 30 aprile, è ufficiale l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria per le partite iva in regime forfettario dal 1 luglio 2022, anche se con fase transitoria e con alcune limitazioni come vedremo nei paragrafi successivi.

Chi nel 2021 operava in partita IVA forfettaria ha potuto scegliere se passare al regime semplificato disattendendo il vincolo di permanenza triennale. Questo perchè, semplificato e forfettario sono entrambi regimi naturali. L’assenza di vincoli era stata messa nero su bianco dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 64/E del 2018 in riferimento alle sole imprese. Mancava un chiarimento ufficiale per i professionisti, per i quali l’Agenzia delle entrate non si era ancora espressa in un senso o nell’altro. Tuttavia, di recente, l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di disattendere il vincolo di permanenza triennale anche per i professionisti. Ciò è avvenuto con la risposta ad interpello n. 909-1960/2021 della Direzione regionale Emilia-Romagna della Agenzia delle Entrate.

Ma andiamo con ordine.

Fino al 30 giugno l’obbligo di fatturazione elettronica non opera nei confronti delle partite iva in regime forfetario. Tuttavia, tali contribuenti se decidono di fatturare tutte le operazioni con la fattura elettronica, possono accedere ad un regime premiale. Nello specifico, con un fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’attività di accertamento del fisco (articolo 43, dPR 600/3), è ridotto di un anno. A tal fine, sono considerate valide anche le fatture elettroniche emesse in ritardo.

Tuttavia dal 2022 l’Italia è stata autorizzata dalla Commissione UE ad applicare il meccanismo della fattura elettronica 2022 anche ai forfettari. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 36/2022 del 30 aprile l’estensione dell’obbligo di e-fattura è ufficiale. Il Governo ha stabilito che dal 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso anche a chi opera in regime forfettario. Tuttavia ci sarà ancora una prima fase transitoria.

Le sanzioni in caso di mancato adeguamento non scatteranno subito, ma vi sarà un periodo transitorio per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022. Inoltre, rimarranno esclusi dall’obbligo i forfettari con reddito entro i 25mila euro, almeno fino al 2024.

La novità riguarda non solo i contribuenti in regime forfettario ma anche:

  • coloro che sono in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
  • associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale forfettario.

Regime forfettario 2022: chi può accedere o rimanere fra i forfettari

Nel 2022, può accedere o permanere nel regime forfettario , il contribuente che rispetta i seguenti requisiti:

  • monte ricavi/compensi non superiore a 65.000 euro,
  • spese non superiori ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.

Accanto ai requisiti di accesso, sono confermate anche le seguenti cause di esclusione. Nello specifico,  non possono accedere al regime forfettario (Fonte portale Agenzia delle entrate), comma 57 della Legge 190/2014:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero
  • che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

Difatti, chi intende aprire la partita iva o vuole proseguire in regime forfettario per l’attività già in essere, dovrà tenere conto dei requisiti già in essere per il 2021.

Ulteriori cause di esclusione dal regime forfettario

Ancora, oltre a quanto detto sopra, non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Passaggio dal regime semplificato al forfettario o viceversa

Chi nel 2021 opera in regime forfettario potrà passare a quello semplificato nel 2022 disattendendo il vincolo triennale. Questo perchè, semplificato e forfettario sono entrambi regimi naturali.

Andando più nello specifico, con risoluzione n. 64/E del 2018, è stato chiarito che:

  • l’imprenditore che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973,
  • può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio (ex art.3 DPR 442/1997).

Anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18 (registri ai fini Iva).

Secondo l’Agenzia delle entrate si tratta di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Dunque, l’assenza di vincoli era stata messa nero su bianco dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 64/E 2018. In riferimento alle imprese. Mancava un chiarimento ufficiale per i professionisti. In riferimento ai quali,  l’Agenzia delle entrate non si era ancora espresso in un senso o nell’altro.

Tuttavia, di recente, la possibilità di disattendere il vincolo di permanenza triennale è stata confermata anche per i professionisti con la  risposta ad interpello n. 909-1960/2021 della Direzione regionale Emilia-Romagna della Agenzia delle Entrate.

Anche per i professionisti vale la regole secondo la quale sia il semplificato che il forfetario sono entrambi regimi naturali. Da qui,  il professionista può passare dal semplificato al forfettario o viceversa senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.

Difatti, il trattamento di favore previsto per le imprese è esteso anche ai professionisti, in regime semplificato naturale, art.3 DPR 695/96.

Passaggio dal regime ordinario al forfettario

In caso di precedente opzione per il regime ordinario, vale quanto previsto dal sopra citato ex art.1 del DPR 442/1997.

Da qui:

  • l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio,
  • trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

Tuttavia, è consentito il passaggio di regime dall’ordinario verso il forfetario o il semplificato, se si rispettano i requisiti e se il regime di provenienza o quello al quale si vuole accedere sia oggetto di nuove disposizioni normative.

Si veda a tal proposito la circolare. Agenzia delle entrate, n°9/E 2019.

Situazione che difficilmente si avrà quest’anno. Considerato che il DDL di bilancio 2022 non contiene alcuna novità sul regime forfettario/semplificato/ordinario.

Perdita dei requisiti

Ai sensi del comma 71 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57 della Legge 190/2014.

Ciò non valeva per chi era/è in regime di vantaggio, D.L.98/2011. In tale caso era prevista la cessazione del regime in corso d’anno. Se si superava i limiti compensi/ricavi di oltre il 50%.

Regime forfettario 2022, tassazione

L’aliquota sostitutiva applicata al regime forfettario va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali.

Si tratta di un regime fiscale agevolato in quanto le aliquote non sono quelle normali dell’IRPEF ma si applica un’unica aliquota:

  • ridotta al 5% si applica per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività (start up);
  • aliquota sostituiva al 15% per tutti gli altri casi.

A differenza degli altri regimi nel forfettario l’imponibile si calcola a forfait, questo semplifica la contabilità e consente di risparmiare sulla tassazione. Ciò significa che non si calcolano le spese sostenute (le cui fatture vanno cmq registrate) e non si calcola infine la liquidazione IVA; l’IVA addebitata nelle fatture di acquisto è semplicemente un costo per il forfettario, e quindi non potrà scaricarla.

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