Se il padre non rispetta gli orari

  • Diritto di famiglia

Il Tribunale di Lecce condanna un padre al pagamento della somma di 30 euro in favore della ex moglie per ogni violazione al diritto di visita del figlio minore

Se il padre non rispetta gli orari

Il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla madre di un minore da mesi completamente trascurato dal padre, difesa in giudizio dall’Avv. Laura Manta, riconosce il diritto del figlio a mantenere un significativo e stabile rapporto con il padre anche dopo la pronuncia di separazione coniugale.

Nel corso del procedimento era emerso, sia dalla deduzione della parte che dalla copiosa documentazione prodotta, come il padre a seguito della pronuncia di separazione aveva ormai preso la cattiva abitudine di comunicare solo attraverso lo scambio di messaggi sms di non poter tenere con sé il figlio dimostrando di ritenere che incombeva solo sulla madre l’obbligo di trovare delle soluzioni riguardo alla gestione del bambino.

Con riferimento al regolare esercizio del diritto di visita e alla naturale e legittima aspettativa del minore a mantenere anche dopo la separazione dei propri genitori un rapporto continuativo con entrambi, il Tribunale ha invece precisato che “ciascuno dei genitori deve trovare il modo per occuparsi del figlio anche se ciò accade nel suo orario lavorativo, delegando altra persona della famiglia o personale a pagamento (baby-sitter). Tale incombenza infatti non può ricadere solo sul genitore affidatario”.

Nel caso di specie il Tribunale aveva poi riconosciuto che l’atteggiamento reiterato del padre ed il fatto di non preoccuparsi di trovare soluzioni idonee per esercitare con regolarità il diritto/dovere di visita, oltre a risultare di pregiudizio per il minore, creava problemi all’altro coniuge con un onere economico aggiuntivo a suo carico.

Per tali motivi il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno comminare una sanzione punitiva ex art. 614 bis c.p.c. quale misura più idonea al raggiungimento dello scopo, poiché l’inadempimento del padre all’obbligo di tenere con sé il figlio non può essere effettuato coattivamente (trattandosi di un obbligo infungibile) se non appunto con il ricorso a strumenti punitivi.

Considerato come ai sensi, dunque, dell’art. 614 bis c.p.c., l’ammontare della somma va determinata dal giudice “tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” e che, nel caso di specie, tale somma va commisurata al costo medio di una baby- sitter,  è stato ritenuto congruo prevedere una  sanzione nella misura di 30 euro per ogni violazione agli orari di visita del figlio.

Il Tribunale ha, inoltre, specificato che l’applicazione di tale misura coercitiva ha la finalità di sottolineare l’obbligo del padre di non dismettere i suoi obblighi nei riguardi del figlio e di non delegare la soluzione di ogni problema di gestione del minore alla madre, in ottemperanza anche ai doveri derivanti dall’affido condiviso.

Stante l’accoglimento delle istanze della ricorrente, alla sanzione punitiva è seguita anche la condanna al pagamento delle spese processuali in suo favore.

Articolo del: 09 lug 2019



Con la sentenza del 06/05/2016 il Tribunale di Ascoli Piceno si pronuncia sulla configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice ex aet. 388 c.p.da parte di un padre che non rispetta gli orari di visita dei figli minori.

Nel caso in esame, un uomo veniva denunciato dalla madre dei suoi figli per aver eluso il provvedimento emesso dal Tribunale nell'ambito della causa civile di separazione concernente l'affidamento condiviso dei minori, A. e A., conviventi con la madre C.C.: la signora lamentava il mancato rispetto dei tempi e modi di frequentazione stabiliti dal giudice in due occasioni in particolare:

  • il 05.11.13 l'imputato ometteva di riconsegnare i figli alla madre all'ora prevista e, nel contempo, con fare aggressivo iniziava a colpire con pugni e calci l'auto della stessa, causando situazioni di turbamento nei minori che, nell'occasione, avevano assistito all'intervento dei Carabinieri;

  • il 13.11.13, il padre prelevava uno dei bambini da scuola, senza rispetto dei tempi e modalità previsti, e portandolo con sé contro la volontà della madre.

  • Nel corso dell'istruttoria, si accertava che:

    a) quanto al primo episodio del 5.11.13, il padre era andato a prendere i bambini alle 18.30 e effettivamente non li riportava dalla madre all'ora stabilita; la donna si recava sotto l'abitazione dell'ex marito, chiedendo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, che saliti nell'appartamento dell'imputato, constatavano che i bambini stavano guardando tranquillamente la TV; la donna, infine, acconsentiva a lasciare che i bambini trascorressero la notte con il padre;

    b) quanto al secondo episodio del 13.11.13, l'imputato, pur dovendo tenere con sé i bambini dalle 18.30 alle 21.00, si era presentato in anticipo all'uscita di scuola e, nonostante l'opposizione verbale della madre, aveva comunque portato via il figlio minore

    Alla luce della ricostruzione fattuale, il Tribunale assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, e sul punto evidezia quanto sopra:

  • secondo una parte della giurisprudenza l'art. 388 c.p. tutela "l'autorità delle decisione giudiziarie in sé e per sé": di conseguenza assume rilevanza penale qualunque comportamento positivo o negativo che sia diretto ad ostacolare l'esecuzione di un provvedimento del giudice;

  • altra parte della giurisprudenza, invece, non ritiene sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato di cui si discute, la mera inottemperanza o un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, ma occorre un comportamento, commissivo o omissivo, diretto a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale;

  • sul punto le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sent. 5.10.2007 n. 36692), hanno statuito che "il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato: l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione”;

  • quindi, una cosa è l'elusione del provvedimento civile altra la mera inadempienza, occorrendo ai fini del reato il compimento da parte del soggetto attivo di atti fraudolenti o simulati, implicanti un inadempimento in mala fede del provvedimento dell'autorità giudiziaria, non riconducibili alla mera inosservanza dell'obbligo;

  • nel caso di specie, i comportamenti tenuti dal padre dei minori non sono da considerarsi "elusione" del provvedimento del giudice, punibile exart. 388 c.p., ma mera violazione di "regole di buona prassi", non penalmente sanzionabile; tali condotte può invece avere conseguenze civilistiche, ben potendo il genitore affidatario richiedere modifiche del provvedimento, qualora provi che l'iniziativa dell'altro genitore affidatario sia pregiudizievole per il minore.

Allegato:

Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza 06-05-2016

Cosa fare se il padre non rispetta gli orari?

Ebbene, il genitore non inadempiente può rivolgersi al giudice per chiedere la sanzione del comportamento mantenuto dal padre che non fa visita alla prole: nello specifico, potrà chiedere la modifica delle condizioni di affidamento ed ottenere (se non ce l'aveva già) l'affido esclusivo dei figli.

Cosa succede se non si rispettano gli accordi di separazione?

L'ex coniuge leso nei suoi diritti dal mancato rispetto dell'accordo può farlo valere in tribunale ed ottenere una sentenza che trasferisce in suo favore la proprietà degli immobili che l'altro coniuge si era rifiutato di concedere.

Quali sono i doveri di un padre?

L'attuale formulazione dell'art. 147 c.c. (Doveri verso i figli) prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni.

Cosa accade se un padre non riporta il figlio dalla madre?

In particolare, il Codice penale sanziona con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 chi elude un provvedimento del giudice che concerne l'affidamento di minori (art. 388, c.p.).