Se un condomino non paga la luce delle scale

Cass. civ. n. 22573/2020

Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di propriet� esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorch� si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l'omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di reimpianto concorressero, in virt� del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell'edificio). Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994 (Rv. 486256-01). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2015).

Cass. civ. n. 24927/2019

In tema di conservazione del tetto di un edificio condominiale, le relative spese vanno ripartite - salvo che si tratti di tetto di propriet� esclusiva, assimilato al lastrico solare e, perci�, soggetto all'applicazione dell'art. 1126 c.c. - tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole propriet� esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., trattandosi di bene rientrante, per la funzione necessaria all'uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana e non riconducibile, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ravvisato l'obbligo di un condomino di concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato, seppur non sovrastante alcuna unit� immobiliare di sua propriet� esclusiva, in quanto strutturalmente destinato anche alla protezione dell'atrio comune). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/11/2017).

Cass. civ. n. 6010/2019

In tema di condominio di edifici, se le cose comuni sono destinate a servire i cond�mini in misura diversa, le spese, a meno che non vi sia un diverso accordo adottato all'unanimit� dalle parti, vanno ripartite in proporzione all'uso che ogni condomino pu� farne, come stabilito dall'art. 1123, comma 2, c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/05/2014).

Cass. civ. n. 9280/2018

In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro propriet� esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali.

Cass. civ. n. 26360/2017

Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilit� o all'esito di un accertamento giudiziale, non potendo l'assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l�obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall�art. 1123 c.c..

Cass. civ. n. 12580/2017

In tema di condominio negli edifici, � valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimit�, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilit� del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ci� non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilit� ambientale.

Cass. civ. n. 8520/2017

In tema di condominio di edifici, qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso unanime di tutti i condomini, ovvero con sentenza del giudice ex art. 69 disp. att. c.c., nonostante le variazioni di consistenza o di destinazione delle singole unit� immobiliari, la ripartizione delle spese condominiali va effettuata in conformit� alle tabelle stesse, salva la facolt� del condomino, richiesto del pagamento della quota di pertinenza, di proporre domanda, anche riconvenzionale, di revisione o modifica delle tabelle ai sensi del citato art. 69 nei confronti di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 3892/2017

Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non pu� ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilit� che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle societ�, deve, per�, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, cos� da rendere possibile l�approvazione da parte dell�assemblea condominiale del rendiconto consuntivo.

Cass. civ. n. 22573/2016

In tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato sono legittimamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unit� immobiliari servite, ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in proporzione all'uso.

Cass. civ. n. 4127/2016

Sussiste condominio parziale "ex lege", in base alla previsione di cui all'art. 1123, comma 3, c.c., ogni qualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio condominiale; tale figura risponde alla "ratio" di semplificare i rapporti gestori interni alla collettivit� condominiale, sicch� il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unit� immobiliari direttamente interessate.

Cass. civ. n. 22179/2014

In tema di condominio, la fossa settica posta nel sottosuolo dell'edificio, nella quale confluiscono i liquami provenienti dagli scarichi dei sovrastanti appartamenti, rientra tra le parti comuni, in forza della presunzione di condominialit� di cui all'art. 1117, n. 1, cod. civ., salvo che il contrario non risulti da un titolo, con la conseguenza che i singoli condomini che utilizzano l'impianto devono contribuire alle relative spese di utilizzazione e manutenzione, e sono tenuti, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni da esso eventualmente causati agli altri condomini o a terzi.

Cass. civ. n. 17880/2014

In tema di condominio negli edifici, l'art. 1123, secondo comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilit� diverse ai singoli condomini, sicch� esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario, � comune a tutti i condomini.

Cass. civ. n. 17557/2014

In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unit� immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicch� � viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unit� immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno.

Cass. civ. n. 27233/2013

In tema di condominio negli edifici, ove manchi una diversa convenzione adottata all'unanimit�, che sia espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalit�, fissati nell'art. 1123, primo comma, c.c., non essendo, consentito all'assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio "capitario" gli oneri necessari per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Cass. civ. n. 10053/2013

In tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui, in ipotesi di danni alle parti comuni ascrivibili ad uno o ad alcuni dei condomini, sussiste l'obbligo del responsabile di assumere l'onere del relativo ripristino, non osta a che, fino a quando il singolo partecipante non abbia riconosciuto la propria responsabilit� o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l'assemblea abbia il potere di ripartire tra tutti i condomini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della propriet� di ciascuno, fermo restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l'amministratore, per ottenere dal responsabile il rimborso di quanto anticipato. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la nullit� della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento di un tetto comune e di ripartizione delle relative spese tra i condomini, pur trattandosi di opere imposte da un precedente intervento edilizio, costituente illecito urbanistico, unilateralmente eseguito sul medesimo tetto da alcuni comproprietari).

Cass. civ. n. 64/2013

In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 c.c.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, c.c.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole propriet� esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma c.c.

Cass. civ. n. 28679/2011

In materia di condominio di edifici, � legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione di regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art.1123 c.c., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore (come nella specie) siano a carico anche delle unit� immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga � consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

Cass. civ. n. 19893/2011

In tema di condominio negli edifici, poich� tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem", � legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento - anche senza necessit� di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini - purch� l'impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, secondo comma, c.c., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; in tal caso, egli � tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso. N� pu� rilevare, in senso impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio, anche se contrattuale, essendo quest'ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell'ordinamento.

Cass. civ. n. 15309/2011

In caso di alienazione di un immobile di propriet� esclusiva in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione per riparare un danno gi� cagionato ad un singolo condomino, eseguiti successivamente alla compravendita, al fine dell'identificazione del soggetto obbligato alla contribuzione alle spese condominiali, deve considerarsi che l'accertamento stesso dell'emergenza conservativa o emendativa di danni a terzi, compiuto dal condominio, determina l'insorgenza dell'obbligo conservativo in capo a tutti i condomini, e pone l'eventuale successiva approvazione delle relative spese in una prospettiva meramente esecutiva ed esterna rispetto alla gi� compiuta individuazione della persona dell'obbligato.

Cass. civ. n. 23345/2008

In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della propriet� di un'unit� immobiliare, l'alienante perde la qualit� di condomino e non � pi� legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente, solo attraverso l'acquirente che gli � subentrato. Ne consegue che non pu� essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 63 disp. att. cod. proc. civ per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge pu� trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio.

Cass. civ. n. 9148/2008

In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidariet�, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perci� divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformit� con il difetto di struttura unitaria del condominio la responsabilit� dei condomini � retta dal criterio della parziariet�, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

Cass. civ. n. 2760/2008

L'esistenza di un condominio �di fatto� tra assegnatari di case di abitazione, realizzate dall'I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari), non determina nei singoli partecipanti l'obbligo del versamento dei contributi condominiali ai sensi dell'art. 1123 c.c. in quanto, la gestione autonoma delle parti comuni dell'edificio � legittimamente esercitata, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 1035 del 1972, solo se preventivamente autorizzata dall'Ente a seguito di apposita richiesta formulata dal sessanta per cento degli assegnatari.

Cass. civ. n. 23308/2007

L'obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unit� immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unit� immobiliari, a causa dell'omessa manutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte nella compropriet� delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l'obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art. 2043 c.c. Tale principio trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi e carenze costruttive dell'edificio, salva l'azione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore.

Cass. civ. n. 9641/2006

In tema di contributi condominiali, per il caso che la relativa controversia sia devoluta al giudizio di equit� del giudice di pace, costituiscono principi informatori della materia quelli che impongono al condominio di corrispondere le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonch� per la prestazione dei servizi comuni e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, e ripartite in misura proporzionale al valore della propriet� di ciascuno, deliberazione e riparto da effettuarsi sulla base del valori millesimali. (La S.C. ha pertanto confermato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la opposizione del condominio al decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento dei contributi condominiali, anche per essere nulla la relativa delibera condominiale, non essendo state ripartite le spese in base alla quota di propriet� di ciascun condomino ).

Cass. civ. n. 27292/2005

La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per s�, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.

Cass. civ. n. 16982/2005

Anche se, ai sensi dell'art. 1123 c.c., la ripartizione delle spese fra i condomini va compiuta in proporzione della propriet� di ciascuno, l'amministratore deve attenersi alle tabelle millesimali esistenti (che, pur avendo natura valutativa e non attributiva della propriet�, vanno applicate � in quanto approvate ed accettate � finch� non siano state modificate) e, pertanto, non � tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come (eventualmente) difformi dalle tabelle, adeguando conseguentemente il riparto delle spese a tale valutazione coinvolgente la posizione di tutti gli altri condomini. Ne consegue che, qualora il condomino intenda denunciare la violazione dell'art. 1123 c.c., � tenuto ad impugnare le tabelle, chiedendone la modica giudiziale, e non il piano di riparto redatto in base alle tabelle medesime.

Cass. civ. n. 2946/2005

In tema di condominio, poich�, le spese di riscaldamento delle parti comuni, avendo ad oggetto il godimento della cosa comune, rientrano fra quelle generali, � applicabile il criterio di riparto stabilito dal primo comma dell'art. 1123 c.c. con riferimento al valore della propriet� di ciascun condomino, e non quello dell'uso differenziato dettato dal secondo comma, il quale non opera per le spese generali. Pertanto, trovando la partecipazione a tali spese fondamento nella compropriet� delle cose comuni, il singolo condomino non pu� sottrarsi all'obbligo di contribuirvi, mentre le particolari caratteristiche dell'impianto di riscaldamento assumono rilievo esclusivamente in tema di spese di conservazione e di manutenzione. (Nella specie, la Suprema Corte, nel ritenere legittima la ripartizione delle spese di riscaldamento delle parti comuni in base al valore della propriet� di ciascuno dei condomini e non dell'uso differenziato, ha escluso la rilevanza della mancata utilizzazione delle unit� immobiliari di propriet� esclusiva, considerando altres� ininfluente, ai fini della decisione, l'esame delle particolari caratteristiche dell'impianto, che � secondo l'assunto della ricorrente � sarebbe stato privo di caldaia e di generatore centralizzati).

Cass. civ. n. 12013/2004

In tema di spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, poich� l'obbligo di ciascun condomino di contribuirvi insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere ai lavori che giustificano la spesa, e non quando il debito viene determinato in concreto, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante per il recupero del proprio credito accertato dalla sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per quello, accessorio, relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualit� di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione � insorto, e non contro colui che tale qualit� riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato.

Cass. civ. n. 1420/2004

In tema di oneri condominiali, non � applicabile alle spese di conservazione (art. 1123, primo comma c.c.), qual � quella per la sostituzione della caldaia, il criterio di ripartizione in proporzione dell'uso (art. 1123, secondo comma c.c.). Ne consegue che la ripartizione delle spese per la sostituzione della caldaia va effettuata secondo i millesimi di propriet� e non secondo i millesimi del riscaldamento e tale normativa � derogabile solo per via contrattuale, attraverso una convenzione che obblighi tutti i condomini, non rientrando tra le attribuzioni della assemblea condominiale quella di deliberare in ordine a criteri di ripartizione delle spese in contrasto con quelli previsti dalla legge, traducendosi una tale delibera in una lesione dei diritti del singolo condomino attraverso il mutamento del valore riconosciuto alla parte di edificio di sua propriet� esclusiva.

Cass. civ. n. 12298/2003

In tema di condominio negli edifici, l'attivit� di custodia e di vigilanza � dal portiere svolta anche nell'interesse dei proprietari delle unit� immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 c.c. in misura proporzionale al valore della propriet� di ciascuno dei condomini.

Cass. civ. n. 6323/2003

In tema di spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, che costituiscono l'oggetto di un'obbligazione propter rem, in quanto conseguenza della contitolarit� del diritto reale su beni e servizi comuni, l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui � necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicch�, in caso di compravendita di un'unit� immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, � tenuto alla spesa colui che � condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa.

Cass. civ. n. 3712/2003

In tema di ripartizione di spese condominiali relative all'erogazione di acqua, l'amministratore che abbia stipulato con l'ente erogatore un contratto avente ad oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell'applicazione di una tariffa agevolata, pu� poi, del tutto legittimamente, calcolare la ripartizione interna delle spese pro quota in considerazione dei singoli ed effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito l'applicazione della suddetta tariffa agevolata.

Cass. civ. n. 1277/2003

Le disposizioni in materia di condominio possono legittimamente ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo indiscutibilmente il consorzio alla categoria delle associazioni, non esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti, ed assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volont� manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione contenuta nelle norme statutarie. Salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volont� di partecipare alla costituzione del consorzio o di aderire al consorzio gi� costituito pu� essere manifestata anche tacitamente e desumersi da presunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati. Solo la partecipazione al consorzio pu� determinare l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento. (In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che, essendosi formato il giudicato in ordine alla insussistenza di una volont� della parte di partecipare al Consorzio manifestata tacitamente, era incorsa nel vizio di extrapetizione affermando che la parte stessa, acquistando l'immobile, aveva assunto due obbligazioni collegate da rapporto di strumentalit�, aventi ad oggetto, l'una, la partecipazione alle spese comuni e, l'altra, l'adesione al consorzio).

Cass. civ. n. 641/2003

Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio �, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.

Cass. civ. n. 5035/2002

In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unit� immobiliare di propriet� esclusiva, � passivamente legittimato il vero proprietario di detta unit� e non anche chi possa apparire tale � come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento della propriet� (non comunicato all'amministratore), abbia continuato a comportarsi da proprietario � difettando, nei rapporti fra condominio, che � un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operativit� del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarit� della propriet� funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.

Cass. civ. n. 3944/2002

In materia di condominio, � valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacch� il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della propriet� di ciascun condomino (art. 1123 c.c.) � liberamente derogabile per convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio), n� siffatta deroga pu� avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione inderogabile dell'art. 1136 c.c. ovvero su quella dell'art. 69 disp. att. c.c., in quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste ultime disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione dell'assemblea della validit� delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.

Cass. civ. n. 10560/2001

Le obbligazioni a carico del condomino connesse alla propriet� comune dell'impianto centralizzato di riscaldamento vengono meno nella ipotesi in cui costui sia stato escluso dal relativo servizio per distacco della diramazione ai locali di sua esclusiva propriet�, disposto dallo stesso condominio allo scopo di procedere alle necessarie riparazioni; e per il protrarsi di tale distacco a causa della inerzia del condominio medesimo, senza che rilevi in contrario la decisione, presa, in conseguenza di ci�, dal condominio, di attivare un impianto autonomo di riscaldamento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che aveva accolto la impugnazione della delibera condominiale con la quale le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento per gli anni 1989-90 e 1990-91 erano state poste a carico anche dei condomini di una delle palazzine del condominio che, per detto periodo, era stata esclusa dalla fruizione del servizio per distacco, protrattosi nel tempo, disposto dal condominio stesso, con taglio della condotta dell'alimentazione, allo scopo di eliminare le perdite di pressione e di acqua riscontrate).

Cass. civ. n. 6849/2001

L'obbligo del condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unit� immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini, nelle loro unit� immobiliari, a causa della omessa manutenzione e riparazione previsto dall'art. 1123 c.c., ovvero trattandosi di lastrici solari nella misura indicata nell'art. 1126 c.c., trova la sua fonte nella compropriet� delle parti comuni dell'edificio non anche in una sua particolare condotta, commissiva ed omissiva, che, peraltro, se provata, pu� determinare, relativamente alle spese occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale condotta, la sua esclusiva responsabilit� ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tale obbligo di contribuzione vale anche per le spese necessarie per eliminare vizi e carenze costruttive originarie dell'edificio condominiale, salva in questo caso, l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore e si estende anche alle spese necessarie per riparare i danni che i singoli condomini subiscono nelle loro unit� immobiliari.

Cass. civ. n. 1959/2001

Nel caso in cui vi sia stata una sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, al risarcimento del danno che un terzo abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune soltanto al alcuni dei proprietari dei piani o appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto condominio parziale), non � preclusa al singolo condomino l'azione diretta all'accertamento in suo favore delle condizioni di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma c.c., ai fini dell'applicazione del criterio ivi previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza di condanna del condominio.

Cass. civ. n. 8292/2000

In tema di oneri condominiali, la funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione dell'immobile si distinguono dalle esigenze che presiedono alle spese per il godimento dello stesso, come � dato evincere, in via di principio generale, dal disposto dell'art. 1104 c.c. � dettato in tema di comunione � , e, sub specie dei rapporti di condominio, dalla norma di cui all'art. 1123 stesso codice, a mente della quale i contributi per la conservazione del bene sono dovuti in ragione della appartenenza e si dividono in proporzione alle quote (indipendentemente dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione delle parti comuni a servire in misura diversa i singoli piani o porzioni di piano), mentre le spese d'uso (che traggono origine dal godimento soggettivo e personale) si suddividono in proporzione alla concreta misura di esso, indipendentemente dalla misura proporzionale dell'appartenenza (e possono, conseguentemente, mutare, del tutto legittimamente, in modo affatto autonomo rispetto al valore della quota). Ne consegue, con particolare riguardo alla norma di cui all'art. 1123 terzo comma c.c., che il criterio di ripartizione di spese ivi disciplinato (a differenza di quanto previsto, in linea generale, nel precedente secondo comma del medesimo articolo) deve ritenersi applicabile alle ipotesi di condominio cosiddetto parziale (risultando, in caso contrario, la norma in parola una inutile ripetizione di quella che la precede), cos� che, qualora le cose, gli impianti ed i servizi comuni siano destinati a servire una parte soltanto del fabbricato, l'art. 1123 terzo comma, nell'ambito della pi� vasta compartecipazione, identifica precipuamente i soggetti obbligati a concorrere alle spese di conservazione, individuandoli nei condomini cui il condominio � attribuito per legge ai sensi dell'art. 1117 c.c. (salva diversa attribuzione per titolo).

Cass. civ. n. 1956/2000

Il principio dell'ambulatoriet� passiva ha riscontro nell'art. 63, comma secondo, att. c.c.; in virt� di esso l'acquirente di una unit� immobiliare condominiale pu� essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto, ed opera nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella propriet� di una singola unit� immobiliare, non anche nel rapporto tra quest'ultimi. In questo secondo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, � invece operante il principio generale della personalit� delle obbligazioni; l'acquirente dell'unit� immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, � divenuto condomino; e se, in virt� del principio dell'ambulatoriet� passiva di tali obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa.

Cass. civ. n. 1033/2000

In tema di condominio di edifici, al fine della ripartizione delle spese comuni, perch� sia giustificata l'adozione di un criterio di ripartizione diverso da quello fissato in via generale dall'art. 1123 c.c. e commisurato alla quota di propriet� di ciascun condomino, occorre che, cos� come previsto dal primo comma della norma citata, la deroga sia prevista espressamente. Pertanto, il fatto che per alcune parti dell'edificio specificatamente indicate nel titolo come comuni, la misura della partecipazione di ciascun condomino alla comunione risulti determinata in misura diversa a quella corrispondente alla rispettiva quota di propriet� esclusiva. (Nella specie, in parti uguali tra i condomini, anzich� in millesimi di propriet�) non implica che tale diversa misura si estenda alle restanti parti comuni.

Cass. civ. n. 857/2000

L'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell'attivit� di manutenzione e sorge quindi per effetto dell'attivit� gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attivit� di gestione. (Nella specie avendo il condomino ammesso di non avere pagato le quote richieste e non contestato il loro ammontare, � stata ritenuta superflua e priva di fondamento ogni altra questione, ivi compresa quella concernente la nullit� delle deliberazioni assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti).

Cass. civ. n. 13505/1999

La ripartizione della spesa condominiale pu� essere, del tutto legittimamente, deliberata anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purch� risulti in concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di propriet� esclusiva a questi appartenente, essendo il criterio di determinazione delle singole quote preesistente ed indipendente dalla formazione della predetta tabella. Ne consegue che il condomino il quale ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con tale criterio ha l'onere di impugnare la delibera, indicando in quali esatti termini si sia consumata la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene sia derivato.

Cass. civ. n. 7890/1999

Il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua propriet� esclusiva e deve, perci�, sostenere la relativa spesa, ove abbia riconosciuto la propria responsabilit� o essa sia stata accertata in sede giudiziale. Tuttavia, fino a quando l'obbligo risarcitorio del condomino non risulti in uno di tali modi accertato, l'assemblea non pu� porre a suo carico detto obbligo, n� imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, n� la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla propriet� comune, cio� in base ai millesimi. Pertanto, in difetto di accertamento dell'obbligo risarcitorio in uno dei due modi indicati, la suddetta spesa dev'essere dall'assemblea provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinari criteri di ripartizione, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato. (Omissis).

Cass. civ. n. 129/1999

Autorizzato dall'assemblea dei condomini il distacco delle diramazioni di alcune unit� immobiliari dall'impianto centrale di riscaldamento - sulla base della valutazione che dal distacco sarebbe derivata un'effettiva riduzione delle spese di esercizio e, per contro, non sarebbe stato determinato uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto � e venuta meno la possibilit� che i medesimi locali fruiscano del riscaldamento, l'impianto non pu� considerarsi destinato al servizio dei predetti piani o porzioni di piano. Consegue che i proprietari di queste unit� abitative non devono ritenersi tenuti a contribuire alle spese per un servizio, che nei confronti dei loro immobili non viene prestato.

Cass. civ. n. 9263/1998

Il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad esser fruito in misura diversa dai singoli condomini deve esser ripartito in proporzione all'utilizzazione di esso e non ai millesimi � come invece avviene per il riscaldamento, per impossibilit� di accertarne l'effettiva utilit� per ciascun condomino � al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini.

Cass. civ. n. 1511/1997

� illegittima la delibera di un condominio, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisce un onere di contribuzione delle spese di gestione maggiore a carico di alcuni condomini, sul presupposto della loro pi� intensa utilizzazione, rispetto agli altri, di parti o servizi comuni, non solo perch� la modifica ai criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini, ma anche perch� il criterio di riparto in base all'uso differenziato, derivante dalla diversit� strutturale della cosa, previsto dal secondo comma dell'art. 1123 c.c., non � applicabile alle spese generali, per le quali opera invece il criterio di cui al primo comma dello stesso articolo, ossia la proporzione al valore della propriet� di ciascuno.

Cass. civ. n. 10492/1996

L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella compropriet� delle parti comuni dell'edificio (art. 1123, primo comma, c.c.); con la conseguenza che la semplice circostanza che l'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non pu� giustificare un esonero dal contributo, neanche per le sole spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non � titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non pu� sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Cass. civ. n. 10214/1996

Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unit� immobiliari dall'impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla compropriet� dello stesso, ma non sono tenuti a sostenere altres� le spese per il relativo uso (nella specie, quelle per l'acquisto del gasolio), salvo che gli altri condomini, in conseguenza del distacco, siano costretti a far fronte ad una spesa maggiore, rispetto alle quote precedenti, restando in tal caso a carico di coloro che lo hanno effettuato l'onere di tale maggiore spesa.

Cass. civ. n. 9366/1996

L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che pu� anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini � il frutto di una semplice operazione matematica. Pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi � il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata.

Cass. civ. n. 8530/1996

L'amministratore cessato dall'incarico pu� chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall'espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all'amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo fatte nell'esecuzione dell'incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione e per effetto di essa e non pu� considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali.

L'amministratore del condominio ha diritto di richiedere ai singoli condomini il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale solo nei limiti delle rispettive quote dovendosi ritenere applicabile anche nei rapporti esterni la disposizione dell'art. 1123 c.c., a norma della quale le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per le prestazioni dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet� di ciascuno.

Cass. civ. n. 7353/1996

L'efficacia di una convenzione con la quale, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c., si deroga al regime legale di ripartizione delle spese non si estende, in base all'art. 1372 c.c., agli aventi causa a titolo particolare degli originari stipulanti, a meno che detti aventi causa non abbiano manifestato il loro consenso nei confronti degli altri condomini, anche per fatti concludenti, attraverso un'univoca manifestazione tacita di volont�, dalla quale possa desumersi un determinato intento con preciso valore sostanziale.

Cass. civ. n. 6359/1996

Il secondo comma dell'art. 1123 c.c., a norma del quale le spese di conservazione e godimento delle cose destinate a servire i condomini in misura diversa sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno pu� farne, essendo inspirata ad una esigenza di disciplina che meglio si adatta alle specifiche caratteristiche del condominio negli edifici, ove le parti comuni hanno una precisa funzione strumentale rispetto alle parti in propriet� esclusiva dei singoli condomini, delle quali esse sono a servizio consentendone l'esistenza e l'uso, costituisce una disposizione speciale rispetto al principio generale dell'art. 1100 c.c., in base al quale le spese debbono gravare su tutti i partecipanti in proporzione del valore delle quote di ciascuno di essi, che si presume eguale quando non risulti diversamente.

In tema di condominio di edifici, il criterio di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, previsto dal primo comma dell'art. 1123 c.c., non si applica quando si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, per le quali, a meno che non vi sia un diverso accordo delle parti, il criterio invece, quello della proporzionalit� tra spese ed uso stabilito dal secondo comma del medesimo articolo, o quando si tratta di cose che, bench� comuni, sono destinate a servire solo una parte dell'intero fabbricato, per le quali il criterio �, invece, quello del terzo comma, che pone le spese solo a carico dei condomini che traggono utilit� dalla cosa. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva posto le spese di rifacimento del tetto e della facciata di un edificio dotato di un cortile condominiale nel quale sorgeva una costruzione separata anche a carico dei proprietari di questa costruzione ed in proporzione del valore delle loro propriet� esclusivamente valorizzando la circostanza che per accedere alla costruzione separata era necessario servirsi dell'androne dell'edificio e del cortile comune).

Cass. civ. n. 7077/1995

In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalit� tra spese ed uso di cui al secondo comma dell'art. 1123 c.c., secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno pu� farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, pu� servire ad uno o pi� condomini possano essere poste anche a carico di quest'ultimi. (Nella specie, si trattava delle spese di installazione della porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale di aprivano le porte di alcune autorimesse in propriet� esclusiva di singoli condomini, secondo le prescrizioni della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982).

Cass. civ. n. 1255/1995

Nel condominio degli edifici la compropriet� delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c. e, pi� in generale, che servono per l'esistenza e l'uso delle singole propriet� immobiliari, alla quale si lega l'obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che il primo comma dell'art. 1123 c.c. pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell'uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unit� (piani o porzioni di piano) in propriet� individuale dell'immobile, per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari per l'esistenza e l'uso delle unit� immobiliari di una parte soltanto dell'edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unit�) e non ai proprietari delle unit� immobiliari dell'altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che � il presupposto necessario del diritto di comunione. Ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unit� immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale del terzo comma dell'art. 1123 c.c., a norma del quale �quando un edificio abbia pi� scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilit�. (Nel caso specifico, � stato negato che i proprietari dei box contenuti in un immobile che, bench� posto all'interno del perimetro condominiale delimitato da un muro di cinta, era separato dall'edificio con le unit� abitative, dovessero concorrere alle spese di manutenzione della facciata di questo edificio).

Cass. civ. n. 1028/1995

L'accettazione, da parte dei condomini, della tabella millesimale predisposta dal venditore-costruttore ed allegata ai singoli contratti di vendita d� luogo ad una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese che, anche se si discosta da quelli fissati dalla legge per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell'edificio, � vincolata tra le parti, attesa la derogabilit� dei predetti criteri legali, salva la possibilit� di revisione delle tabelle millesimali per errore sul valore effettivo delle singole unit� immobiliari, prevista dall'art. 69 att. c.c.

Cass. civ. n. 7885/1994

I presupposti per l'attribuzione della propriet� comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti. Ne consegue che dalle situazioni di cosiddetto �condominio parziale� derivano implicazioni inerenti la gestione e l'imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarit�, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarit� delle parti comuni che della delibera formano oggetto.

Cass. civ. n. 4814/1994

La partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall'assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese straordinarie secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l'acquiescenza alla concreta applicazione di queste delibere, pu� assumere il valore di unico comportamento rivelatore della volont� di parziale modifica delle tabelle millesimali da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e pu� dar luogo, quindi, per facta concludentia, ad una convenzione modificatrice della disciplina sulla ripartizione delle spese condominiali che, avendo natura contrattuale e non incidendo sui diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso, anche tacito o per facta concludentia, purch� inequivoco, di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 10719/1993

A norma degli artt. 1123 c.c. e 63 att. c.c., l'amministratore di un condominio di un edificio pu� riscuotere pro quota e in base allo stato di ripartizione come approvato dall'assemblea, i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dai condomini, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unit� immobiliari facenti parte del condominio, anche dopo l'entrata in vigore della L. 27 luglio 1978 n. 392, la quale disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, senza innovare in ordine alla normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti nei confronti dell'amministrazione di un condominio di un edificio al pagamento dei contributi e delle spese di cui sopra.

Cass. civ. n. 6403/1993

La deliberazione con cui l'assemblea dei condomini approvi la ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento centralizzato senza avere prima accertato il volume dei singoli cespiti, in violazione della disposizione del regolamento di condominio che prevede il riparto volumetrico della spesa, non � affetta da nullit� bens� soltanto annullabile, ove denunciata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 c.c.

Cass. civ. n. 12307/1991

In tema di ripartizione delle spese del servizio condominiale di riscaldamento, i criteri stabiliti dai commi primo e secondo dell'art. 1123 c.c. possono essere derogati � secondo quanto sancisce la detta norma � soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare con la unanimit� dei consensi dei partecipanti alla comunione; e pertanto non � consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di porre in via provvisoria le spese di riparazione degli impianti singoli a carico indistintamente di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 8137/1991

Gli assegnatari con patto di futura vendita degli alloggi exGescal, ed ora di propriet� degli Istituti autonomi delle case popolari, nell'ambito di un rapporto che sino alla stipulazione del contratto di compravendita � formalmente di locazione (o comunque ad esso assimilabile), nel caso di amministrazione autonoma contrattualmente assunta delle parti di uso comune dell'edificio condominiale e dei servizi, hanno l'obbligo di sostenere le spese delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi; peraltro, tale obbligo non si estende ai lavori ed opere la cui esecuzione importi modificazioni o trasformazioni strutturali destinate ad incidere sull'oggetto stesso del diritto di propriet�, sia pure limitatamente alle parti di uso comune dell'edificio e degli impianti dei vari servizi: in quest'ultimo caso, rientrante nelle attribuzioni proprie della sfera giuridica del proprietario dello stabile, l'autorizzazione dell'istituto proprietario ad eseguire tali lavori ed opere importa che gli assegnatari dissenzienti non possono ostacolare la esecuzione dei lavori e delle opere da parte degli altri assegnatari, ma non anche che essi abbiano l'obbligo di concorrere nelle relative spese (nella specie le opere concernevano la trasformazione radicale dell'impianto termico).

Cass. civ. n. 11423/1990

In tema di condominio negli edifici le parti dell'edificio � muri e tetti (art. 1117 n. 1 c.c.) � ovvero le opere ed i manufatti � fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3 c.c.) � deputati a preservare l'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole propriet� esclusive ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (art. 1123, secondo e terzo comma c.c.).

Cass. civ. n. 4653/1990

Il proprietario di appartamenti o locali di un edificio condominiale, ancorch� questi non usufruiscano del servizio prodotto dall'impianto di riscaldamento centrale, che sia, per�, potenzialmente idoneo a riscaldarli, � comproprietario di tale impianto a norma dell'art. 1117, n. 3, c.c., qualora tale impianto sia gi� stato installato nell'immobile prima della formazione del condominio, ed � quindi obbligato a contribuire al pagamento delle spese necessarie per la sua manutenzione se il contrario non risulta da un titolo idoneo, senza che osti il riferimento, nell'art. 1117, n. 3, c.c., alla compropriet� dell'impianto per il riscaldamento �fino al punto di diramazione di quest'ultimo ai locali di propriet� esclusiva dei singoli condomini�, che non comporta la esclusione dalla compropriet� dei titolari delle unit� immobiliari per le quali non siano state contemplate delle diramazioni, avendo il solo scopo di individuare il punto terminale della comunione e, quindi di stabilire quali siano le parti dell'impianto per le quali le spese di riparazione debbono essere ripartite fra i condomini e non porsi a carico dei proprietari dei singoli locali.

Cass. civ. n. 6844/1988

L'art. 1123 c.c., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini di partecipare alle spese medesime.

L'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini � tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio � propter rem, essendo strettamente connessa alla contitolarit� del diritto di propriet� che i partecipanti alla comunione hanno su di esse, con la conseguenza che deve presumersi l'efficacia reale anche della clausola del regolamento di condominio, di natura contrattuale, con cui la singola unit� immobiliare venga esonerata, in tutto o in parte, dal contributo nelle spese stesse � salvo che dalla clausola non risulti la inequivoca volont� di concedere l'esenzione solo a colui che, in un determinato momento, sia proprietario del bene � e deve quindi ritenersi che, detta clausola sia operante anche a favore dei successori, a titolo universale o particolare, del condomino in favore del quale l'esenzione era stata prevista.

Cass. civ. n. 8484/1987

L'art. 1123, primo cpv., c.c., che nell'ipotesi di cose destinate a servire i condomini in misura diversa dispone che le relative spese siano ripartite in proporzione dell'uso da ciascuno fattone, non pu� subire deroga per la circostanza che l'unit� immobiliare sia compresa nella tabella millesimale generale dell'edificio condominiale, in quanto tali tabelle, formate in base al solo valore delle singole unit� immobiliari, servono solo per il riparto delle spese generali e di quelle che riguardano le parti dell'edificio comuni a tutti i condomini, ma non sono utilizzabili per il riparto delle spese che non sono comuni a tutti i condomini in ragione del diverso uso delle cose condominiali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto non dovute dalla parte attrice, la cui propriet� era pur inclusa nelle tabelle millesimali, le spese per la manutenzione delle fognature, in quanto il suo locale al piano interrato era sfornito di impianti igienici).

Cass. civ. n. 1253/1985

In tema di ripartizione delle spese condominiali (nella specie: spese del servizio di fornitura dell'acqua calda), i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1123 c.c. possono essere derogati, secondo quanto prescrive espressamente l'indicata norma, soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini interessati.

Cass. civ. n. 5793/1983

In tema di condominio degli edifici, la deliberazione assembleare, la quale, con riguardo alla ripartizione delle spese di portierato, la estenda anche ai proprietari dei vani terranei senza ingresso nell'androne, deve ritenersi affetta da nullit�, non mera annullabilit�, con conseguente proponibilit� della relativa impugnazione in ogni tempo, anche dopo il termine di decadenza fissato dall'art. 1137 c.c., qualora, adottata a maggioranza, risulti integrare un riparto di dette spese difforme da quello fissato con regolamento condominiale di natura contrattuale, quale quello predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio e poi di volta in volta accettato dagli acquirenti delle singole porzioni, atteso che le disposizioni di tale regolamento sono modificabili solo attraverso una nuova convenzione conclusa dalla totalit� dei condomini.

Cass. civ. n. 2489/1982

L'acquirente di appartamento condominiale � tenuto al pagamento delle spese comuni scaturenti da delibera assembleare antecedente all'acquisto (quale deve considerarsi la decisione presa alla unanimit� dei condomini, mediante sottoscrizione di un foglio fatto circolare tra gli stessi) sia perch� al successore a titolo particolare di uno dei contraenti sono trasferiti non solo tutti i diritti derivanti dal contratto, ma anche tutti gli oneri, ob rem ed in favore dei terzi, sia perch� l'obbligo di pagamento delle spese in questione grava su ciascun condomino, ai sensi degli artt. 1104 e 1123 e seguenti c.c., per il solo fatto di avere in atto una quota di propriet� ed anzi, in ipotesi di alienazione di tale quota, si estende, in solido con il dante causa, alle spese dovute da quest'ultimo e non ancora da lui versate al momento dell'alienazione.

Cass. civ. n. 5751/1981

Le spese di portierato in un edificio condominiale, trattandosi di servizio per sua natura tale da assicurare la custodia-vigilanza dell'intero fabbricato, vanno ripartite tra i condomini alla stregua del criterio dettato dall'art. 1123, primo comma, c.c., la cui applicabilit� pu� essere legittimamente negata solo se risulti una contraria convenzione (come espressamente previsto dall'indicata norma) oppure se si accerti che il servizio, per particolari situazioni di cose e luoghi, non pu� considerarsi reso nell'interesse di tutti condomini. (Nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente applicato l'art. 1123, primo comma, citato dai giudici del merito, che avevano accertato trattarsi di servizio di portierato notturno reso nell'interesse comune, e non dei soli condomini proprietari di autorimesse).

Cass. civ. n. 227/1977

�Spese condominiali necessarie� sono le erogazioni destinate ad assicurare alle cose comuni la destinazione ed il servizio che debbono realizzare e costituenti le finalit� del condominio, come le riparazioni per manutenzione ordinaria o straordinaria. Spese �per la prestazione dei servizi nell'interesse comune� (art. 1123 c.c.) sono quelle concernenti opere necessarie alle parti comuni dell'edificio elencate nell'art. 1117 n. 2 e n. 3 c.c., nonch� quelle intese ad assicurare il funzionamento dei relativi servizi. Il concetto di �servizi� accolto nell'art. 1123 c.c. non comprende anche le utilit� derivanti ai condomini dall'adesione del condominio all'associazione della propriet� edilizia. Pertanto, la spesa per tale adesione non rientra fra quelle necessarie, ai sensi dell'articolo appena citato, ma fra quelle utili.

Cass. civ. n. 3808/1975

L'accordo intervenuto tra i condomini di un edificio in ordine alla ripartizione delle spese condominiali in proporzione agli imponibili catastali di ciascun appartamento non esclude il diritto del singolo condomino di chiedere la formazione, in via giudiziaria, della tabella millesimale e, cio�, l'accertamento dei valori dei vari appartamenti ragguagliati a quello dell'intero edificio ed espressi in millesimi; e ci�, sia perch� questo accertamento ha un raggio di efficacia molto pi� vasto di quella propria allo specifico accordo sulla spartizione delle spese, sia perch� quest'ultimo non pu� ritenersi vincolante per il futuro non essendo agganciato al valore dei piani di propriet� esclusiva dei singoli condomini.

Cass. civ. n. 506/1975

La disciplina condominiale in tema di ripartizione delle spese � in linea di principio derogabile ai sensi degli artt. 1123 e 1138 c.c.; le disposizioni in materia, contenute in un regolamento contrattuale, debbono essere modificate o con una nuova convenzione deliberata da tutti i condomini ovvero, in caso di dissenso tra loro, quando ricorrano le condizioni per la revisione o modificazione dei valori proporzionali dei piani o porzioni di piano, mediante una statuizione del giudice.

Chi deve pagare la luce delle scale condominiali?

Spese per la manutenzione e l'illuminazione delle scale, come dividerle. Le spese di manutenzione delle scale e i relativi pianerottoli, sono finalizzate alla conservazione di questa parte comune dell'edificio. Pertanto, vi devono contribuire tutti i condomini.

Come si divide la luce delle scale?

La spesa dev'essere ripartita seguendo il criterio previsto dall'articolo 1124 del Codice civile: per metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo e per l'altra metà in ragione dei millesimi di proprietà [3].

Cosa fare se l'amministratore di condominio non paga le bollette?

Diciamo subito che se il mancato pagamento delle bollette non dipende da un problema di liquidità ma dall'inerzia dell'amministratore, quest'ultimo è responsabile e può essere revocato per giusta causa (oltre a ciò si potrà altresì chiedere un risarcimento del danno).

Chi paga la luce della cantina?

Le spese condominiali devono essere pagate da tutti i condomini per uso comune. Se qualche condomino non è proprietario delle cantine box,decade l'uso comune,e quindi si deve scollegare l'impianto elettrico delle cantine box dal contatore del condominio.