Quanti accordi stato-regioni sulla formazione sono stati emanati il 21/12/2011

Quanti accordi stato-regioni sulla formazione sono stati emanati il 21/12/2011
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali. 

Gli accordi stato regioni disciplinano la formazione prevista dal Testo Unico, nel corso degli ultimi anni ne sono stati siglati vari accordi che riportiamo nei punti sottostanti

Accordo stato regioni del 26.01.2006 (RSPP/ADDSPP esterno o interno)

  • Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (abrogato)

Accordo stato regioni del 21.12.2011 (Lavoratori; Dirigenti; Preposti)

  • Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del  D.Lgs. 9 aprile 2008  n. 81, la durata, i  contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera  a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08.

Accordo stato regioni del 21.12.2011 (RSPP datore di Lavoro)

  • Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile  2008, n.  81, i contenuti i  contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri  del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).

Accordo stato regioni del 22.02.2012 (Attrezzature)

  • Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

Accordo stato regioni del 07.07.2006 (RSPP/ADDSPP esterno o interno)

  • Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni e esterni, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Il testo contiene anche alcune modifiche a quanto sancito dagli altri accordi) 

accordo-stato-regioni-rsppluglio-2016

accordo_stato_regioni_formazione_ddl_rspp

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attrezzature-accordo_formazione_conferenza-stato-regioni-22_02_2012

decreto-rspp-intesa-conferenza-26-1-2006-corsi-formazione

1. Entrata in vigore

I nuovi accordi del 2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11 gennaio 2012.

Per quel che riguarda la data di entrata in vigore di detti decreti, è del tutto evidente che tutti e tre sono entrati in vigore allo stesso modo, senza alcuna differenziazione tra loro. Possiamo perciò utilizzare il primo accordo, quello del 2006, per individuare il momento esatto dell'entrata in vigore delle citate disposizioni in materia di formazione per i vari soggetti aziendali e/o della prevenzione.

“1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi

Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003”.

Il punto rilevante e dirimente è la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal quale l'accordo Stato Regioni per la formazione RSPP aveva individuato un periodo transitorio di messa a punto.

I recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono un termine dilatorio. Ad esempio l'accordo per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, dopo aver in premessa fatto riferimento alla pubblicazione per la vigenza del provvedimento, così recita:

“10. … In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.

Dunque anche per i recenti accordi l'entrata in vigore è correlata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012).

L'accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che così recita:

“Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Dunque l'Accordo è un atto avente forza normativa in quanto è parte integrante dell'articolo 37 D.Lgs. n 81/2008, un articolo sanzionato penalmente, e non può quindi non rientrare, per quanto attiene validità ed efficacia nei criteri di entrata in vigore validi per il Decreto Legislativo n. 81/2008 di cui è parte integrante e complementare, elemento costitutivo del precetto obbligo penalmente sanzionato.

Il codice penale prevede che all'art. 1 (Reati e pene: disposizione espressa di legge) che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, e l'art. 2 (Successione di leggi penali) “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

Il Codice civile all'art. 10 regola “Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”

e prevede che “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.

Ora per alcuni adempimenti è previsto un termine diverso e dilatorio, che si applica a partire dalla data della pubblicazione, mentre per tutti gli obblighi per i quali non è previsto un termine diverso, vale la regola generale, ovvero dell'entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo, avente l'accordo natura di atto normativo, integrativo dell'articolo 37 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 (per quel che riguarda la formazione dei lavoratori) che ha natura penale, e che quindi non può non soggiacere alle medesime regole di qualunque provvedimento normativo integrativo o modificativo del Testo Unico di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Conclusioni

Conclusivamente può dirsi che, salvo laddove non sia stabilito un termine diverso, cosa che non si verifica nell'accordo, gli accordi entrano in vigore il giorno 15 dalla pubblicazione, ovvero entrano in vigore il 26 gennaio 2012, ed è da tale data, 26 gennaio 2012 che si calcolano i 12 mesi per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo per lavoratori, dirigenti e preposti, o 18 mesi dall'entrata in vigore per avviare alla formazione detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha, con documento scritto avente data certa, programmato la conclusione di corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.

Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.

 

Cosa prevede l'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011?

In particolare, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell'azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”(disponibile anche in modalità E-Learning), 12 ore ...

Cosa sono gli Accordi Stato Regioni?

Definizione. La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, meglio conosciuta come conferenza stato-regioni, rappresenta oggi la principale sede di confronto e coordinamento tra le prerogative dello stato e quelle degli enti regionali.

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato Regioni sulla formazione?

Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, relativi alla formazione sulla sicurezza, entrano in vigore il 26 gennaio 2012.

Quale accordo Stato Regioni regolamenta la formazione dei lavoratori dei preposti e dei dirigenti?

Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 in merito alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti; Accordo Stato-Regione del 25 luglio 2012 in merito all'adeguamento e linee applicative dell'Accordo del 21/12/2011.