Cappotto termico esterno a un solo appartamento

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)

Per le Entrate il singolo condomino può detrarre le spese del cappotto realizzato solo sulla propria abitazione a patto che rispetti il vincolo della doppia classe energetica e del 25% dell’involucro

Con la risposta n. 408 del 24 settembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati alla detrazione del 110% nel caso di interventi di isolamento termico a cappotto realizzati su un edificio condominiale.

Il quesito alle Entrate

L’istante è proprietario di un appartamento facente parte di un immobile a 4 piani, con 2 unità abitative per piano; vorrebbe usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

L’assemblea condominiale però non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico (cappotto termico) dell’intero involucro dell’edificio.

Tuttavia, la stessa assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti.

L’istante chiede, quindi, se può avvalersi dell’agevolazione, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una porzione dell’involucro.

La risposta dell’Agenzia

Le Entrate premettono che:

  • gli edifici condominiali oggetto degli interventi devono essere costituiti in condominio secondo la disciplina civilistica prevista;
  • la qualificazione degli interventi richiede l’esperimento di accertamenti di natura tecnica, che esulano dall’ambito applicativo dell’interpello.

Detto ciò, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa accedere alla detrazione del 110 % per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la sua unità abitativa.

Dovranno però essere rispettati due vincoli imprescindibili (considerando la totalità dell’involucro dell’edificio):

  • l’intervento deve interessare l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda COMPLESSIVA;
  • l’intervento deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Clicca qui per scaricare l’interpello alle Entrate

Vuoi rimanere aggiornato su questo argomento e sulle principali novità legate al mondo dell'edilizia?

Cappotto termico esterno a un solo appartamento

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/superbonus-e-detraibile-il-cappotto-realizzato-solo-sulla-propria-unita/

Può accadere che il condominio non autorizzi l'esecuzione del cappotto esterno, oppure che non sia fattibile per motivi vincolistici, oppure ancora che un condòmino impugni la delibera che lo autorizzava. In tal caso i singoli proprietari interessati a coibentare le loro abitazioni per risparmiare sulle bollette, devono trovare soluzioni alternative.

La più efficace dal punto di vista energetico consiste nella realizzazione del cosiddetto cappotto interno, ovvero nell'applicazione di lastre isolanti dentro all'appartamento, nelle pareti perimetrali, nei soffitti e nei pavimenti.

Ma non sempre l'intervento è fattibile e solo in alcuni casi può essere ammesso alla detrazione del 110%, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 408 del 2020.

Superbonus 110% per il cappotto realizzato nel lato interno delle pareti: Il cappotto interno

Nei casi in cui non sia possibile realizzare la coibentazione mediante cappotto esterno il rivestimento isolante può essere applicato anche sul lato interno delle pareti oppure all'intradosso dei solai e delle falde di copertura.

L'intervento prevede il fissaggio dei pannelli isolanti sulla superficie interna con operazioni del tutto analoghe a quelle tipiche del cappotto esterno e con i medesimi materiali. In questo caso, però, è opportuno mettere in opera preliminarmente apposite guide metalliche da cartongesso, in quanto è previsto che la superficie "al finito" venga realizzata "a secco" proprio mediante applicazione di dette lastre.

Il principale inconveniente del cappotto interno è rappresentato dal fatto che lo spessore dei pannelli isolanti determina una riduzione della superficie degli ambienti di 10-15 cm e quindi, per questo motivo, tale soluzione non risulta sempre percorribile.

Inoltre determina lo spostamento di tutte le scatole impiantistiche, con conseguenti oneri aggiuntivi da sostenere.

Infine sono da considerare le possibili problematiche termo igrometriche di un isolamento posto sul lato interno rispetto ad uno posto all'esterno, soprattutto se ci sono pareti ortogonali a quelle disperdenti, in corrispondenza delle quali possono crearsi i cosiddetti "ponti termici".

La percorribilità di questa soluzione deve essere sempre valutata da un tecnico abilitato, che prenda in esame non solo le problematiche delle singole unità immobiliari, ma anche le caratteristiche dell'intero edificio.

Il Superbonus 110% e gli altri incentivi fiscali

Quel che è sicuro è che il cappotto termico interno può accedere alle detrazioni "ecobonus" del 65%, purché le prestazioni di trasmittanza termica delle pareti rientrino nei limiti definiti dal Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 e s.m.i.

Quindi se il proprietario di una abitazione decide di spendere 30mila euro per isolare le pareti e i solai dall'interno perché il condominio non vuole saperne di toccare le facciate, ne potrà cedere 19.500 alla banca, oppure potrà chiedere il corrispondente sconto in fattura all'impresa esecutrice.

L'importo ceduto potrà comprendere non solo i costi di isolamento vero e proprio ma anche, per il cosiddetto principio assorbente, i costi delle opere correlate, come ad esempio l'applicazione delle lastre di cartongesso di finitura e l'adeguamento degli impianti elettrici.

Tuttavia ci sono particolari casi in cui è possibile elevare la percentuale di detrazione al 110%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.408 del 2020, nel quale un contribuente chiedeva "se… possa avvalersi dell'agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull'involucro delle pareti interne dell'appartamento".

Il Fisco, dopo il solito preambolo di inquadramento normativo, ha chiarito che "Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell'unità immobiliare si fa presente che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio almeno un intervento "trainante" tale circostanza consente a ciascun condomino di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi "trainati" che rientrano nel cd ecobonus.

L'eventualità che l'intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l'Istante la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione".

Quindi ok 110% per il cappotto interno ma a condizione che sia abbinato a un altro intervento trainante realizzato sulle parti comuni dell'edificio.

Un caso pratico

Ammettiamo quindi che, per un motivo o per un altro, non si possa intervenire sulle facciate con il classico cappotto esterno. In tal caso si può valutare di coibentare, in alternativa, le superfici disperdenti orizzontali o inclinate del palazzo, come ad esempio il tetto o il solaio che copre i garages.

Qualora la somma di queste superfici "copra" il 25% delle superfici disperdenti totali dell'edificio e qualora detto intervento, unitamente a quelli sulle parti private di proprietà dei singoli condòmini, come ad esempio il cappotto realizzato nel lato interno dell'appartamento, consenta di ottenere un salto di due classi energetiche tra APE ante e APE post, allora l'insieme dei costi delle opere potrà essere detratto al 110%.

Oppure, nel caso in cui la superficie del tetto e del solaio non arrivasse a coprire il 25%, si potrebbe valutare di fare l'intervento trainante sulla centrale termica condominiale, sostituendo i relativi impianti.

Anche in tal caso, se le opere complessive di efficientamento portassero ad ottenere un doppio salto di classe, tutte le opere, compreso il cappotto interno "trainato", potranno essere detratte con la percentuale massima consentita dal Superbonus.

Quali bonus per singolo appartamento?

Il superbonus 110% ha due obiettivi come base e motore incentivante fondamentale: efficientamento energetico e riqualificazione dei condomini, oggi compresi anche i singoli appartamenti.

Quali sono gli svantaggi del cappotto termico?

Nonostante il vantaggio non trascurabile della sostenibilità, presentano gli svantaggi sia del costo elevato, sia di uno spessore altamente superiore rispetto agli altri materiali. Inoltre, alcuni di questi materiali presentano difficoltà di posa e rischi di deterioramento.

Cosa succede se un condomino non vuole partecipare al superbonus?

In sintesi: se un condomino è contrario al Superbonus 110%, gli interventi potranno essere ugualmente effettuati se deliberati dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Perché non fare il cappotto?

Il cappotto è inefficace contro le muffe dovute a infiltrazioni/imbibimenti esterni oppure umidità di risalita, ed è inutile anche nei casi di andamento igroclimatico interno non adeguato (clima interno troppo umido). Infine, il sistema cappotto non può correggere completamente alcuni ponti termici.