Differenza tra perizia e consulenza tecnica nel processo penale

Cass. pen. n. 35702/2009

D� luogo ad una nullit� di ordine generale, da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia della relativa ordinanza, il diniego di autorizzazione alla parte di farsi assistere dal consulente nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento.

Cass. pen. n. 25992/2009

La violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere dal proprio consulente nel corso dell'incidente probatorio integra una nullit� generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi alla presenza della parte, � da ritenersi sanata se non eccepita prima del compimento dell'atto, ovvero, se ci� non sia possibile, immediatamente dopo. (Rigetta, App. Milano, 22 Ottobre 2008).

Cass. pen. n. 16683/2009

L'utilizzabilit� in fase di indagine preliminare dei risultati degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria con il ricorso alla collaborazione di ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalit� previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero. (Rigetta, Trib. Teramo, 26 Giugno 2008).

Cass. pen. n. 3932/2008

Il divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti ed altri visitatori � finalizzato a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui, s� che � consentita la registrazione fonetica dei timbri e delle qualit� delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali al solo riconoscimento delle voci stesse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile consulenza fonica del P.M. con cui si era effettuata la comparazione tra la voce risultante da comunicazioni telefoniche oggetto d'intercettazione e la voce dell'imputato registrata durante i suddetti colloqui). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 13 Maggio 2008).

Cass. pen. n. 2101/2008

L'inutilizzabilit� delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, non ha natura patologica bens� fisiologica, sicch� il contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M. pu� essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilit� dell'imputato, anche con riguardo a dette notizie. (Fattispecie di avvenuta utilizzazione di consulenza psicopedagogica disposta in procedimento per reato di violenza sessuale su minore contenente la descrizione, da parte della persona offesa, degli abusi subiti). (Rigetta, App. Salerno, 16 Novembre 2007).

Cass. pen. n. 8377/2008

In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen. riconosce sostanziale qualit� di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte. (Rigetta, App. Milano, 4 Dicembre 2006)

Cass. pen. n. 33810/2007

Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non � incompatibile con l'ufficio di testimone, perch� non assume la qualit� di ausiliario del pubblico ministero. (Rigetta in parte, App. Milano, 2 Marzo 2005).

Cass. pen. n. 34947/2006

In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 cod. proc. pen. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni. (Rigetta, Ass.App. Palermo, 7 ottobre 2005).

Cass. pen. n. 12647/2006

Le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza - volta a verificare la credibilit� dei testi in vista dell'esame protetto -, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, comma terzo cod.proc.pen. e il disposto degli artt. 392 comma 1-bis e 398 comma 5-bis cod.proc.pen. (Annulla con rinvio, App. Torino, 10 Giugno 2003).

Cass. pen. n. 2211/2005

In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non iscritti nell''Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullit� della nomina, n� tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilit� della stessa. (Rigetta, App. Trieste, 18 Maggio 2005).

Cass. pen. n. 7671/2004

In tema di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimit�, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell'inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attivit� investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica. (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso contro un provvedimento del tribunale che, valutando l'opposizione di alcuni imputati contro decreti di liquidazione dei compensi adottati dal pubblico ministero, aveva deliberato il parziale annullamento di questi ultimi, sul presupposto che si riferissero ad una attivit� di conduzione congiunta dell'indagine, come tale non remunerabile. In particolare, essendosi richiesta al consulente la creazione di una banca informatica dei dati d'indagine raccolti a proposito di contratti assicurativi e la individuazione di elementi di anomalia per una parte tra essi, il tribunale aveva ritenuto che tale seconda porzione dell'attivit� non costituisse l'oggetto di una consulenza tecnica).

Cass. pen. n. 6506/1998

Il potere delle parti di nominare propri consulenti tecnici e la facolt� di questi ultimi di esporre il proprio parere al giudice, anche mediante memorie, soggiacciono alle disposizioni generali in materia di prove ed in particolare all'art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova. Ne consegue che anche la consulenza, non essendone prevista la ammissibilit� di ufficio, � ammessa solo a richiesta di parte. � pertanto evidente che se una parte, pubblica o privata, non ritiene di avvalersi della facolt�, prevista dall'art. 233 c.p.p., di presentare al giudice i propri consulenti o di esibire i pareri da essi redatti, l'altra parte non pu� pretendere di far acquisire di ufficio dal giudice i detti pareri, invocando le norme degli artt. 234 ss. relative alla acquisizione dei documenti.

Cass. pen. n. 177/1992

Nell'ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, il secondo comma dell'art. 452 c.p.p. prevede, nel particolare caso dell'impossibilit� della decisione allo stato degli atti, la possibilit� di assumere nuovi elementi probatori. In tale ambito di assunzione pu� certamente farsi rientrare l'attivit� di �consulenza tecnica fuori dei casi di perizia� in cui ciascuna delle parti � al di fuori delle complesse formalit� di cui agli artt. 220 e segg. c.p.p. � pu� offrire al giudice un adeguato parere tecnico attraverso un consulente all'uopo nominato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che, poich� il pubblico ministero si era indotto a richiedere l'assunzione � non di perizia � bens� della menzionata consulenza tecnica, e dato che tale incombente poteva essere esperito anche nel corso del giudizio abbreviato �atipico� di cui trattasi, l'opposizione della pubblica accusa alla introduzione di siffatto rito rimaneva priva di giustificazione, sicch� la pena irrogata doveva essere diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma secondo, c.p.p. e a tanto essa S.C. provvedeva).

Che differenza c'è tra CTU e perito?

Mentre il CTU è il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice, in ambito civile, il Perito è il consulente del giudice ma in ambito penale. Non c'è differenza tra CTU e Perito, cambia solo l'ambito civile o penale. Il CTP è invece il consulente tecnico di parte, quindi il consulente di una delle parti.

Cosa si intende per consulenza tecnica?

La consulenza tecnica, nel processo civile, è l'attività esercitata da un esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze, nei confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte).

Quando può essere svolta la perizia nel processo penale?

La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. valutazioni che richiedono o presuppongono competenze specifiche, tecniche, scientifiche, artistiche.

Come si fa una consulenza tecnica di parte?

Il consulente tecnico di parte viene nominato dalla parte Ai sensi dell'art. 201 CpC: «Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.