Cessione del credito 110 agenzia delle entrate

Nell'ambito del superbonus 110 l'Agenzia delle Entrate è l'organismo deputato a controlli ed eventuali sanzioni. Ma vediamo come funziona il meccanismo di controllo

In primis, compito dell'Agenzia delle Entrate è verificare grazie a una verifica documentale l'esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

In caso di violazioni queste possono essere di due tipi.

  • Le violazioni meramente formali non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
  • Se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni

Controlli preventivi

 La legge di bilancio 2022 ha introdotto il rafforzamento dei controlli preventivi per il superbonus 110. In particolare, ha previsto che entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, anche successive alla prima, l’Agenzia delle entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di quelle comunicazioni che presentano i seguenti profili di rischio: 

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria 
  • dati sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti che intervengono nelle operazion analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se dopo i controlli preventivi questi rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata, e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o è trascorso il periodo massimo di sospensione degli effetti della comunicazione, questa produce i suoi effetti regolarmente.

Pertanto, se i rischi di frode non sono stati confermati, il termine di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (massimo 30 giorni).

Il controllo preventivo antifrode si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.

Responsabilità solidale

In ogni caso, il controllo preventivo dell’Agenzia delle entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Infatti, né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione inizialmente operata (o il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio), precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Superbonus, sanzioni per i tecnici

 Infine, in tema di asseverazioni/attestazioni che i tecnici sono tenuti a rilasciare, è stata introdotta la sanzione penale della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro nei confronti del tecnico abilitato che: 

  • espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso 
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

La disciplina della cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi è stata oggetto delle modifiche normative più importanti degli ultimi mesi, ed è ora parte integrante della nuova guida “Superbonus 110%”, il documento aggiornato a giugno 2022 dall’Agenzia delle entrate che contiene anche tante altre novità (vedi allegato in basso).

In sintesi – spiega una nota riassuntiva di Fisco Oggi, organo ufficiale delle Entrate – le nuove regole in materia di cessione di crediti prevedono che per le comunicazioni di prima cessione del credito o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 202 siano possibili:

  • due ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”, vale a dire banche, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993
  • una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili, esclusivamente a favore dei propri correntisti.

Questo vale sia dopo lo sconto in fattura praticato dal fornitore e la cessione da parte di quest’ultimo del corrispondente credito, sia dopo la cessione del credito operata direttamente dallo stesso contribuente beneficiario dell’agevolazione fiscale.

Le linee guida recepiscono inoltre le novità in tema di cessioni parziali e di differimento dell’esercizio delle opzioni per i soggetti Ires e le partite Iva, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre. Questi, in riferimento alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per le spese del 2020 hanno tempo per trasmettere le opzioni fino al 15 ottobre 2022.

Da segnalare, anche la proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del Superbonus in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche. Ora è stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.

  • La guida aggiornata (pdf)

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER

Come si fa a comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito?

La comunicazione avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell'area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l'autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni”.

Come funziona la cessione del credito per il 110?

Come funziona la cessione del credito del 110%? Con la cessione del credito si trasferisce la detrazione fiscale a un altro sottetto. In pratica si tratta di un accordo grazie al quale il creditore trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo soggetto, che a sua volta lo riscuoterà dal debitore.

Chi fa le pratiche per la cessione del credito?

A seguito del DL Frodi 157/2021, l'invio della comunicazione può essere effettuato solo incaricando un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 ( CAF o commercialista).

Come funziona la cessione del credito esempio?

Ipotizziamo di avere speso 25.000 euro per il cappotto termico e 15.000 euro per gli infissi e la caldaia. Si otterrà una detrazione del 110%, pari quindi a 44.000 euro. Nel caso in cui la cessione del credito sia rivolta alle banche, sarà necessario aggiungere gli interessi che variano da istituto a istituto.