Art 2 comma 3 lettera a dpr 633 72

Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Art. 2 - Cessioni di beni.

(N.D.R.: L'art. 16-bis DL 23 febbraio 1995 n. 41 e' stato sostituito dall'art. 4 DL 2 ottobre 1995 n. 415 e, nella nuova formulazione, non contiene piu' le modifiche apportate al comma 2 numero 5 e al comma 3 lettera f). Pertanto tali modifiche devono ritenersi non piu' vigenti).

Testo: in vigore dal 01/01/1998
           modificato da:  DLG del 02/09/1997 n. 313  art. 1

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprieta';

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; si considera destinato a finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica.

Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda";

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) (soppressa);

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;

g) (soppressa);

h) (soppressa);

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella pratica societaria non è infrequente l’ipotesi in cui il socio, ai fini dell’ingresso nella società o nell’ambito di un aumento di capitale, effettui un conferimento in denaro o di un credito in denaro. In tali circostanze, da un punto di vista fiscale, potrebbero, tuttavia, sorgere dubbi circa il corretto trattamento IVA da riservare all’operazione.

Da un punto di vista IVA, infatti, l’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione dell’imposta la sola cessione di denaro o di crediti in denaro (sempre che l’operazione non abbia carattere finanziario, dovendosi in tale ultimo caso considerare esente ex art. 10 comma 1 del DPR 633/72, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4 luglio 2008 n. 278), mentre nulla è disposto con riguardo ...

Quali sono le operazioni fuori campo IVA art 2?

Si tratta: delle cessioni gratuite di beni NON commercializzati o NON prodotti dall'impresa se di costo unitario non superiore ad 50,00€, delle cessioni gratuite di qualunque bene per il quale, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell'IVA ai sensi dell'ART.

Quando si usa art 2?

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Quali sono le operazioni fuori campo IVA art 3?

Operazioni che, per l'oggetto della prestazione, non sono considerate prestazioni di servizi (prestiti obbligazionari, cessioni, concessioni, licenze o simili relativi a diritti d'autore effettuate dagli autori, prestazioni di mandato e mediazione relative ai diritti d'autore ed ai prestiti obbligazionari, ecc..).

Quali sono gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia?

633/1972) e di importo non superiore a € 5.000 (importo relativo alla singola operazione). Sono ad esempio ai fini IVA territorialmente non rilevanti in Italia le spese sostenute dalle imprese in occasione di trasferte all'estero (ristoranti, alberghi, trasporti, rifornimento di carburante).