Questa voce è stata curata da Arianna Castelli Show
Scheda sinteticaLe dimissioni per giusta causa configurano un’ipotesi particolare di dimissioni del
lavoratore subordinato. In questo caso, infatti, il dipendente può recedere dal contratto in tronco, cioè può interrompere il proprio rapporto di lavoro senza obbligo di dare un preavviso al datore di lavoro. Normativa
A chi rivolgersi
Nozione di giusta causaSi ritiene che il lavoratore possa rassegnare le dimissioni per giusta causa sia sulla base di fatti attinenti al rapporto di lavoro, che di fatti ad esso estranei. Nel primo caso, la circostanza rilevante consiste in un inadempimento contrattuale del datore di lavoro tanto grave da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Nel secondo, invece, la giusta causa viene ravvisata, a titolo esemplificativo, in un impedimento personale del dipendente che non gli permette di svolgere i propri compiti, oppure in talune circostanze particolari -connesse per esempio alla natura dell’attività lavorativa o all’ambiente di lavoro – che rendono la prosecuzione del rapporto di lavoro “intollerabile” per il lavoratore.
Inoltre, nel comma 4 dell’art. 2112 del codice civile è prevista un’ipotesi espressa di dimissioni per giusta causa a favore dei dipendenti di un’azienda ceduta. In questo caso, il dipendente può interrompere il proprio rapporto di lavoro in tronco entro tre mesi dal trasferimento d’azienda qualora, in seguito ad esso, vi siano state delle “sostanziali modifiche” delle condizioni di lavoro, indipendentemente dal verificarsi di un evento formalmente qualificabile come giusta causa. Ciò può avvenire non solo in presenza di ciascuno dei casi individuati dalla giurisprudenza, ma anche conseguentemente alla sostituzione del contratto collettivo precedentemente applicato all’impresa. Infatti, è possibile che in seguito alla cessione venga applicato un nuovo contratto collettivo -di pari livello- che preveda delle condizioni di lavoro considerevolmente diverse rispetto a quelle applicate anteriormente. La modifica rilevante, in sintesi, non deve necessariamente riguardare le mansioni svolte dal dipendente, ma può sostanziarsi nel mutamento di una qualsiasi circostanza che incida significativamente sullo svolgimento della prestazione lavorativa. La nuova procedura di dimissioni per giusta causa (in vigore dal 12 marzo 2016)Anche
le dimissioni per giusta causa devono essere formalizzate, a pena di inefficacia, con la nuova procedura telematica prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, ossia tramite appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente”.
Il successivo decreto 15 dicembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato le concrete modalità operative attraverso le quali devono essere comunicate le dimissioni.
Nel caso in cui il lavoratore si faccia assistere da un soggetto abilitato, il possesso del PIN INPS e dell’utenza ClicLavoro non sono necessari, poiché è lo stesso intermediario che, utilizzando la propria utenza ClicLavoro, si assume la responsabilità di individuare il lavoratore e convalidarne le dimissioni. La comunicazione di dimissioniGià prima dell’introduzione della suddetta procedura telematica, parte della giurisprudenza aveva chiarito come i giudici potessero verificare l’esistenza della stessa indipendentemente da una sua menzione espressa. Effetti delle dimissioni per giusta causaIl lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa diviene titolare di una serie di diritti:
Il datore di lavoro, invece, oltre a dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, è anche tenuto a versare il contributo addizionale di recesso all’INPS in tutti i casi previsti dalla legge. Casistica di decisioni della Magistratura in tema di dimissioni per giusta causaIn genere
Cosa si intende per comportamento ingiurioso?[dal lat. iniuriosus «ingiusto, oltraggioso, malvagio»]. – Che reca, o che costituisce ingiuria; offensivo, oltraggioso: si scambiarono parole i.; è un sospetto i.; è un discorso i. alla memoria di un uomo d'animo così nobile; fare, rivolgere un gesto ingiurioso.
Quando il datore di lavoro urla al dipendente?Un datore di lavoro che urla e sbraita contro i dipendenti è passibile di causa per mobbing, soprattutto se tale atteggiamento cela una volontà di licenziamento. Lo ha confermato anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6907, Sezione Lavoro).
Quando si configura l ingiuria?L'ingiuria è l'offesa recata all'onore e al decoro di una persona presente quando viene proferita la frase. Se la vittima si trova altrove non si può parlare di ingiuria.
Quali sono le parole diffamatorie?Per commettere il reato di diffamazione è sufficiente offendere la reputazione morale o professionale di una persona. Non è necessario dire parolacce o parole volgari: basta la semplice illazione con cui si lasci intendere al pubblico che la vittima è persona di dubbie qualità.
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