Da diversi mesi la sicurezza sul lavoro occupa un maggior spazio mediatico a seguito di alcuni fatti di cronaca che hanno fatto crescere la sensibilità verso questo argomento.
Non è questa la sede per esprimere pareri personali sul come e perché, ancora una volta, il legislatore abbia deciso di mettere mano ad una legge buona (potremmo semmai discutere sul come venisse applicata dalle imprese, dai lavoratori e dagli organi di vigilanza).
Fatto sta che si è ritenuto necessario inasprire le pene invece di partire da questa situazione per fare dei cambiamenti reali.
Con questa comunicazione vogliamo quindi solo informarvi dei cambiamenti attuati.
È stato modificato l’art. 14 del D.Lgs.81/08 che regolamenta i “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
L’articolo non è “nuovo”, infatti era già presente nella normativa in vigore, ma è stato reso più severo e rigoroso:
L’attività imprenditoriale fino a ieri veniva sospesa in caso di reiterate violazioni (nessuno ha mai capito cosa si intendesse, di certo non alla prima violazione accertata) rilevate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o di lavoro irregolare.
Con il nuovo art.14 è stata eliminata la parola “reiterate” e questo sottintende che alla prima violazione accertata può scattare il provvedimento di cui sopra.
Quali sono queste violazioni così sanzionate?
- Nel caso in cui venga accertata la presenza del 10% di forza lavoro irregolare;
- Nel caso in cui venga accertata almeno una delle seguenti violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di sospensione, la sanzione aggiuntiva riportata in colonna si applicherà, sommandosi alle già esistenti sanzioni previste dalla normativa vigente.
Data l’importanza e la complessità del tema, difficile da sintetizzare in una e-mail, abbiamo organizzato un webinar gratuito riservato ai nostri clienti, con lo scopo di rispondere alle vostre domande e rendere più semplice un argomento così delicato.
Vi aspettiamo venerdì 5 novembre dalle 14.00 alle 14.30
Siamo sempre al vostro fianco.
Da oltre vent'anni al fianco delle imprese! Punto di riferimento per le aziende clienti perchè con servizi e consulenza affianchiamo i datori di lavoro nel delicato e importantissimo settore della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
- 5 Giugno 2017
- Sicurezza
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- Tag: sicurezza sul lavoro testo unico sicurezza
In primo piano
Risulta disponibile il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, nella edizione aggiornata maggio 2017, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative e norme. Ecco le novità più importanti:
1. Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016, che individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, contenente anche modifiche agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016).
2. Sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria.
3. Sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016: riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
4. Decreto 25 maggio 2016, n. 183: recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale.
5. Decreto Interdirettoriale n. 35/17: regola il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, come da decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017.
6. Corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (non c’è più la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i contravventori anche il dirigente).
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