Quali visite mediche rientrano nella sorveglianza sanitaria

Il Decreto Legislativo 81/2008 individua aspetti importanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui la cosiddetta sorveglianza sanitaria, definita da tale riferimento legale come “l’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Responsabile a effettuare tali atti è il medico competente dell’azienda, professionista con una specializzazione in medicina del lavoro (o discipline equipollenti), che ha il compito di fornire un giudizio d’idoneità sulle mansioni svolte dai lavoratori.

L’obiettivo della sorveglianza sanitaria è, pertanto, la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione e protezione da rischi professionali, come infortuni e malattie:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

La mancata applicazione del servizio di sorveglianza sanitaria, oppure la sua inadeguatezza rispetto alle necessità lavorative proprie dell’azienda, nonché la mancata nomina del medico competente e l’omessa formazione sono oggetto di sanzioni legiferate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare 12 ottobre 2017 n.3.

A quali atti medici fa riferimento il decreto

Andiamo ad analizzare i vari elementi che compongono la definizione legislativa di sorveglianza sanitaria per comprendere meglio di cosa si tratta. Gli “atti medici” di cui si parla sono essenzialmente le visite che il medico competente deve effettuare per poter, poi, esprimere il proprio giudizio d’idoneità alla mansione.

Di seguito passiamo in rassegna le tipologie di visite mediche che rientrano in un protocollo di sorveglianza sanitaria:

  • Visita medica preventiva, che va effettuata prima che un lavoratore inizi a occuparsi di una certa mansione, per assicurarsi che lo stesso la possa svolgere senza particolari problemi. In altre parole, viene verificata l’idoneità del lavoratore per la mansione specifica, quale che sia: per esempio, chi vuol essere assunto per un lavoro usurante e fisicamente faticoso deve sottoporsi a una visita che possa provare la sua adeguatezza a tali sforzi. La visita va effettuata anche nel caso in cui debba essere accertata l’assenza di stato di tossicodipendenza o di assunzione occasionale di stupefacenti;
  • Visita medica periodica, che va svolta periodicamente in funzione del protocollo sanitario in atto, per fare degli accertamenti sullo stato di salute dei dipendenti e poter dare un giudizio di idoneità;
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora questi ritenga che la mansione specifica svolta possa avere degli effetti sul proprio stato di salute;
  • Visita medica al verificarsi del cambio di mansione, per accertarsi che i nuovi compiti da svolgere non pregiudichino le condizioni sanitarie del lavoratore; in seguito, il medico fornisce un giudizio di idoneità di mansione come nel caso della visita medica preventiva, che può essere positivo (cui segue un nulla osta) oppure negativo, il che comporta l’impossibilità di assumere la nuova mansione;
  • Visita medica in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o visita medica di fine rapporto. Ha luogo, appunto, al termine del rapporto di lavoro (a seguito di licenziamento, dimissioni o comunque rescissione del contratto), quando previsto dalla normativa;
  • Visita medica preventiva prima dell’assunzione, qualora ne faccia richiesta il datore di lavoro, il medico competente o l’ASL;
  • Visita medica alla ripresa del lavoro, nei casi in cui un membro del personale si sia dovuto assentare a causa di motivi di salute per più di 60 giorni.

Va precisato che il medico competente non può effettuare delle visite mediche per accertare uno stato di gravidanza e negli altri casi indicati espressamente dalla normativa vigente.

Quali sono i rischi cui sono esposti i dipendenti di un’azienda

Quando si parla di salute dei lavoratori, non si fa riferimento solamente alle possibili patologie che gli stessi potrebbero contrarre nell’esercizio delle proprie mansioni.

È senz’altro indubbio che l’esposizione ad agenti cancerogeni, così come ad agenti chimici (da cui deriva il rischio chimico), rappresenti una delle problematiche maggiori da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi nelle imprese. Tuttavia, nella gestione degli stessi va effettuato un monitoraggio su tutte le variabili che potrebbero arrecare danno alla salute dei dipendenti, tra cui le condizioni di igiene all’interno dell’ambiente aziendale.

Fra i fattori di rischio non correlati all’ambiente di lavoro, è da tenere in considerazione lo stress lavoro-correlato che può presentarsi nel momento in cui il lavoratore non ritiene di essere in grado di rispondere correttamente alle richieste a lui avanzate. In questo caso, le condizioni psicologiche, fisiche o sociali sono comunque compromesse e devono essere valutate e gestite al pari di tutti gli altri rischi.

Quando è prevista la sorveglianza sanitaria nelle strutture aziendali, è obbligatoria la presenza del medico competente alla riunione periodica sulla sicurezza convocata dal datore di lavoro (almeno una volta l’anno), in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione del rischio. I compiti del medico competente, in questa circostanza, sono quelli di contribuire, collaborando con gli altri partecipanti alla riunione (in genere sono il datore di lavoro, il RLS, il RSPP, l’ASPP), a fare il punto della situazione sulle misure messe in atto per la prevenzione in azienda.

Il giudizio d’idoneità del medico competente

Il ruolo del medico competente prevede la pianificazione delle visite mediche in funzione della valutazione dei rischi specifica di ciascun ambiente di lavoro.

Una volta effettuata una visita medica, il medico competente potrà esprimere uno dei seguenti tipi di giudizi:

  • Idoneità: in questo caso non ci sono problemi, il dipendente può (continuare a) espletare la propria attività lavorativa senza che siano necessari interventi correttivi;
  • Idoneità con prescrizioni: ciò si verifica quando un dipendente potrà svolgere la propria mansione solo attraverso particolari precauzioni (come dispositivi e attrezzature di protezione) o dopo un trattamento specifico; tale giudizio è assunto dal medico a seguito di una adeguata valutazione del rischio cui il lavoratore potrebbe essere esposto, e richiede naturalmente l’assoluto rispetto delle prescrizioni, senza le quali è alto il rischio per la salute del lavoratore;
  • Idoneità parziale(temporanea o permanente): quando alcuni compiti sono esclusi rispetto a quanto preventivato;
  • Inidoneità temporanea: in questo caso vanno indicati i tempi durante i quali l’inidoneità sarà valida;
  • Inidoneità permanente: si ha quando, dati gli esiti delle visite mediche, al lavoratore è del tutto impedita l’accessibilità allo svolgimento di quella particolare mansione.

A seguito del giudizio del medico competente i lavoratori possono opporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. La richiesta va presentata all’organo di vigilanza che ha la competenza territoriale (eventualmente tramite servizi online, qualora sia possibile, oppure attraverso i canali consueti di contatto); l’organo di vigilanza, in seguito, qualora ne riscontri la necessità, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio espresso dal medico.

A seguito dei dovuti accertamenti sanitari, il medico competente deve inoltre compiere alcuni adempimenti medico-legali nel caso in cui il lavoratore presenti una malattia professionale o si presenti un’emergenza:

  • Emettere un certificato di malattia professionale
  • Denunciare la malattia professionale al Servizio di Sicurezza e Prevenzione del Lavoro della ASL
  • Compilare il referto

Che cos’è la cartella sanitaria

Importante è la redazione di questo documento, che riporta gli esiti delle visite mediche dei dipendenti di un’azienda: le condizioni psicofisiche dei lavoratori, nonché i risultati degli accertamenti e degli esami eseguiti (come quelli del sangue). In sostanza, si tratta del documento fondamentale che permette di controllare la salute dei lavoratori in tutte le circostanze. La sua redazione, conservazione e (nei casi previsti) consultazione è assolutamente necessaria secondo le normative vigenti.

Non può mancare, infine, il giudizio d’idoneità espresso per la mansione specifica a seguito delle attività di controllo, e in generale per le condizioni di salute professionali del lavoratore: qualora un lavoratore si fosse manifestato idoneo per una mansione solo con prescrizioni obbligatorie, oppure del tutto inidoneo, tale giudizio del medico va trascritto obbligatoriamente nella cartella sanitaria.

La cartella sanitaria è istituita, aggiornata e custodita dal medico competente delle aziende, con l’obbligo di rispettare la privacy di ciascun lavoratore (si parla di segreto professionale).
In particolare, è conservata presso il luogo di custodia stabilito all’atto di nomina del medico competente fino alla cessazione dell’attività lavorativa del dipendente, va firmata sul frontespizio sia dal datore di lavoro, sia dal dipendente e può essere fornita in copia a quest’ultimo, qualora ne faccia richiesta.

Al concludersi del rapporto professionale, il medico competente consegnerà al lavoratore una copia della cartella sanitaria, comunicandogli le informazioni necessarie alla sua corretta conservazione.

Formazione e consulenza in tema di sorveglianza sanitaria

Per rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa, si rende spesso utile, per il datore di lavoro, la frequenza di corsi di formazione e assistenza in materia di sorveglianza sanitaria.

La formazione, che può avvenire a distanza o in un luogo fisico come la sede legale dell’azienda (per esempio all’interno dell’ufficio di amministrazione dell’azienda interessata), mira a fornire tutte le informazioni utili su procedure e argomenti relativi: da un’azione amministrativa come la nomina del medico competente, a nozioni sull’assicurazione sanitaria e sul primo soccorso, fino alla corretta custodia della cartella sanitaria.

Il consiglio di frequentare il corso (anche solo il modulo che più interessa) vale anche per il management di un’azienda o per chi svolge una libera professione.

Indicazioni operative per Medici Competenti della Sanità in merito all’infezione da nuovo coronavirus (COVID-19)

In relazione all’epidemia da Covid-19, sulla base della vigente normativa (D. lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo X rischio biologico) e delle indicazioni dei più autorevoli enti/istituti nazionali ed internazionali (ECDC, WHO), si dovrà  fare riferimento, salvo diverse indicazioni delle autorità locali di sanità pubblica, alle seguenti misure nei confronti del personale esposto e potenzialmente esposto.

Tutte le attività raccomandate devono essere effettuate in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale,.

Al fine di prevenire la diffusione del virus, i Medici Competenti delle aziende sanitarie risultano fondamentali nell’offrire supporto alle direzioni aziendali nell’attività di informazione e formazione del personale sanitario, nella definizione dei protocolli aziendali, nonché nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti/potenzialmente esposti allo specifico rischio biologico.

Il medico competente deve cooperare con il sistema prevenzionistico aziendale per garantire la messa in atto di quanto stabilito dalla vigente normativa:

1) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; utile predisporre un gruppo di operatori che possano essere una sorta di primo contatto con i casi sospetti, ai quali assegnare i compiti di uno specifico triage sulla base delle indicazioni ministeriali ed internazionali .Tali operatori dovranno essere dotati dei DPI indicati dalle circolari ministeriali.

2) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; utile  predisporre aree idonee e separate in cui svolgere il primo triage di pazienti sospetti/affetti da COVID-19.

3) informazione e formazione adeguate per i lavoratori sfruttando tutte le possibili vie di comunicazione (intranet, posta elettronica aziendale, etc..) sulla definizione di paziente sospetto/probabile/confermato e sulla conoscenza dei percorsi di diagnosi e cura stabiliti all’interno delle diverse realtà aziendali. Formazione pratica sul corretto utilizzo dei DPI, in particolare per le vie respiratorie, e sull’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Come stabilito dall’art. 25 e dal titolo X del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il medico competente dovrà garantire la sorveglianza sanitaria per il rischio biologico, in particolare valutare l’opportunità di allontanamento temporaneo del lavoratore dalla potenziale esposizione al rischio specifico per motivi sanitari inerenti la sua persona (situazioni di iper-suscettibilità, ad esempio per patologie respiratorie croniche o condizioni di immunodeficienza) oppure l’indicazione di misure protettive particolari (ad es. DPI) che il datore di lavoro avrà l’obbligo di adottare.

Al fine di garantire la tutela della salute dell’operatore e di evitare l’eventuale trasmissione ad altri, tutti gli operatori esposti dovranno ricevere adeguate informazioni riguardo i sintomi di esordio della malattia, le modalità di trasmissione, le corrette procedure di comunicazione in caso di dubbi o di comparsa dei sintomi. Si reputa necessario predisporre un elenco dei lavoratori che sono stati esposti al rischio specifico al fine di sorvegliare eventuale comparsa di sintomatologia specifica nel corso dei 14 giorni successivi all’esposizione. La sorveglianza dovrà essere graduata sulla base della valutazione della tipologia di esposizione (con o senza adeguati DPI) ed inseguito a comunicazione al Dipartimento di Prevenzione potrà essere da quest’ultimo disposta l’attivazione della quarantena con sorveglianza attiva, secondo ordinanza ministeriale.

In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?

Definizione di sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all'ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Chi rientra nella sorveglianza sanitaria?

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più ...

Quando si deve effettuare la visita medica nell'ambito della sorveglianza sanitaria?

Va effettuata dopo l'assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l'effettivo inizio dell'attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell'assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell'assunzione.

Che tipo di visite fa il medico competente?

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

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