VIDEOSORVEGLIANZA ED UTENTI – CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE?
Inizia il terzo capitolo della guida “10 CONSIGLI PER LA TUA VIDEOSORVEGLIANZA“, dedicato alla videosorveglianza ed agli utenti ad essa collegati.
Il primo tema, di natura giuslavoristica, è stato trattato dalla Dott.sa Laura Pozzi che ha risposto al quesito
Chi può vedere le immagini per legge?
Quindi senza indugi vi lasciamo alle sue parole.
CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE – Introduzione
Le immagini di una videocamera che mostrano persone riconoscibili sono considerate dati personali e quindi il loro trattamento soggiace agli obblighi in tema di tutela della privacy.
Il Garante della Privacy già nel lontano 2010 emanò un apposito provvedimento relativo alle misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza.
CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE – La custodia delle immagini
Le immagini registrate non possono essere visionate indiscriminatamente e con libero accesso. Esse devono essere custodite nel rispetto di tutti gli obblighi previsti per la tutela dei dati trattati e possono essere visionate nel rispetto dei 3 principi cardine:
- Necessità;
- Pertinenza;
- Proporzionalità.
La corretta custodia delle immagini passa attraverso una struttura informatica (hardware adeguato, ciclicità di cancellazione automatica delle immagini conservate, prevenzione accessi illegali con firewall e antivirus, backup, eccetera) e logistica (luogo sicuro con divieto di accesso ai non addetti ai lavori) adeguate al trattamento eseguito.
CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE – L’accesso alle immagini
Il Titolare del trattamento è tenuto a nominare, per iscritto, l’incaricato all’accesso alle immagini.
Sia il privato cittadino che gli organi di pubblica sicurezza possono richiedere l’accesso alle immagini.
Il Titolare deve dotarsi di un regolamento di accesso alle immagini e formare opportunamente l’incaricato affinché siano rispettati gli obblighi inerenti il trattamento. Egli deve adottare specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano il corretto accesso alle immagini se ne ricorrano le legittime condizioni. Infatti, se il richiedente l’accesso non dimostra la necessità e la pertinenza della richiesta, il Titolare deve rifiutare l’accesso.
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Il sistema di videosorveglianza è uno strumento per fornire prove ed elementi utili alle indagini per individuare rapidamente e segnalare all'autorità giudiziaria i responsabili di comportamenti dolosi. Le telecamere possono essere inoltre un valido deterrente per prevenire i reati.
Le registrazioni sono gestite dalla polizia locale e avvengono nel rispetto delle normative in materia di privacy. Esse sono conservate per il tempo concesso dalla normativa vigente e possono essere esportate,
solo in casi particolari, in formato proprietario o nei formati più diffusi.
Concluso il termine di conservazione consentito, le registrazioni sono automaticamente rimosse tramite sovrascrittura.
Possono accedere alle immagini di videosorveglianza:
- l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria (Regolamento del sistema di videosorveglianza e normative sulla privacy)
- gli avvocati in qualità di difensori di un indagato in procedimento penale (Codice di procedura penale, art. 391 quater); in questo caso, la domanda deve essere presentata entro 24 ore dal reato.
Il cittadino non può accedere alle immagini di sorveglianza, ma può chiederne il blocco, ossia evitare la cancellazione. La richiesta di blocco può essere fatta:
- in presenza di un reato
- entro 24 ore dal fatto
- prima dell'apposita richiesta della polizia locale o delle forze dell'ordine dove l'interessato esporrà denuncia.
Approfondimenti
In caso di incidente stradale:
- se è intervenuta la polizia locale, questa provvederà direttamente alla richiesta
- se sono intervenute altre forze dell'ordine, è opportuno seguire la procedura prevista per i reati
- se non sono intervenute forze dell'ordine, la polizia locale individuerà il modo migliore per soddisfare i diritti dell’interessato.
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Ultimo aggiornamento: 13/10/2020 15:52.15