Servono i 24 cfu per gli itp

Diplomati ITP, in merito all’accesso alle varie graduatorie e concorsi, è opportuno fornire dei chiarimenti in relazione alla normativa vigente.

Concorsi ordinari e straordinario, la posizione dei diplomati ITP

Un diplomato ITP può accedere con il solo diploma ITP al concorso ordinario per le scuole medie o superiori. Non sono necessari altri requisiti. Si può consultare la tabella B delle classi di concorso per capire se il proprio diploma è ITP.

Per quanto riguarda l’accesso al concorso ordinario per scuole medie o superiori su posti di sostegno è possibile accedere con il possesso del diploma ITP e con il corso di specializzazione TFA sostegno.

A partire dall’anno scolastico 2024/5 le regole cambieranno. Per l’accesso ai concorsi, il diplomato ITP dovrà essere in possesso dell’abilitazione alla classe di concorso oppure della laurea (o diploma dell’AFAM oppure titolo equipollente o equiparato) + 24 CFU.
Per l’accesso al concorso straordinario, un diplomato ITP deve essere in possesso di:

  • titolo di studio (diploma ITP) valido per l’accesso all’insegnamento;
  • tre anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 2011/12 e l’anno scolastico 2018/19 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta.

Il servizio è considerato valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso.

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Per l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è necessario:

  • Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente oppure
  • Titolo di abilitazione conseguito all’estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).

Per l’accesso alla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è necessario:

  • Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
  • Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente

oltre ad uno dei seguenti requisiti:

  • 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Ne deriva che chi era già inserito nelle graduatorie 2017/20 accede solo con il diploma, chi è in possesso di abilitazione per altra cdc (anche per infanzia e primaria) accede senza i 24 CFU, anche se non inserito nel 2017.

Chi, invece, ha solo il diploma e vuole accedere alle graduatorie per le supplenze (sempre secondo la tabella B delle classi di concorso), deve essere in possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017.

Chi era già inserito nel 2017 per una cdc e chiede di inserirsi in una nuova cdc, deve essere in possesso dei 24 CFU per la nuova cdc.

È stato emanato il decreto n. 333 del 31 marzo 2022 di attivazione del VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2020\2021. Sulla base di tale decreto ogni ateneo che ha presentato la propria offerta formativa è autorizzato ad attivare i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegato A.

Le università adesso procederanno all’emanazione dei rispettivi bandi. 

REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Per quanto concerne i requisiti di ammissione si rimanda a quanto disposto dal DM 92/2019 art. 3 comma 1 nonché a quanto disposto dalle disposizioni transitorie e finali (art. 5 comma 2 dello stesso decreto).

Pertanto, gli insegnanti tecnico pratici (ITP) potranno accedere a tale percorso con il solo requisito del diploma senza dover possedere i 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Infatti, i nuovi requisiti saranno richiesti solamente per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

QUALI SONO I DIPLOMI ITP?
I diplomi ITP sono quei diplomi che danno accesso, ai sensi della Tabella B allegata al DPR 19/2016, ad almeno una classe di concorso. Si tratta dunque di diplomi tecnici o professionali che danno accesso alle classi di concorso individuate dalla lettera “B” (es: B-01, B-16 o B-20). A titolo esemplificativo si ricorda che le licenze liceali (classico, scientifico, ecc). non costituiscono diplomi ITP.
Inoltre, occorre fare attenzione al fatto che alcuni diplomi danno accesso a classi di concorso ormai non più vigenti o ad esaurimento. 
Con la nota 371182 del 13/08/2020 il Ministero ha chiarito che:

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01Attività pratiche speciali;
B-29Gabinetto fisioterapico;
B-30Addetto all’ufficio tecnico;
B-31Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32Esercitazioni di pratica professionale;
B-33Assistente di Laboratorio. 

Dunque non è più consentito l’accesso alle selezioni con classi di concorso non più vigenti o ad esaurimento.

VEDI DECRETO
VEDI ALLEGATO A (RIPARTIZIONE DEI POSTI PER ATENEO)

VEDI IL DECRETO 92/2019

VEDI IL DECRETO INTERMINISTERIALE 90 DEL 7 AGOSTO 2020

Quando non sono necessari i 24 CFU?

Chi è esonerato dai 24 CFU? Sono esonerati dal conseguire i CFU i diplomati ITP (fino al 2024/2025), chi già possiede l'abilitazione all'insegnamento e chi ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi (3 anni) a scuola.

Cosa cambia per gli ITP dal 2024?

A partire dal 2024, per tutti gli ITP sarà necessario conseguire il titolo di laurea al fine di accedere alla carriera dell'insegnamento. A partire dal 2024, per tutti gli ITP sarà necessario conseguire il titolo di laurea al fine di accedere alla carriera dell'insegnamento.

Che punteggio ci vuole per ITP?

Punteggio Titolo d'accesso prima fascia.

Come diventare ITP nel 2022?

Come diventare ITP nel 2022.
Partecipare ai concorsi di selezione docenti per la scuola secondaria;.
Iscriversi nelle graduatorie provinciali per le supplenze o GPS;.
Candidarsi autonomamente con la messa a disposizione o MAD..

Come abilitarsi per ITP?

Per essere insegnante ITP, è sufficiente possedere un diploma ITP, cioè un diploma di maturità conseguito in un istituto tecnico o professionale. Per essere abilitati all'insegnamento però è anche necessario partecipare al Concorso Ordinario per ottenere l'abilitazione.